Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15145 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15145 Anno 2014
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 6152-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 97103880585), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GREGORIANA 54, presso

Data pubblicazione: 02/07/2014

l’avvocato CONFORTINI MASSIMO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente-

2014
1201

contro

PITARRESI EMANUELE, BENINATO ANGELO;
– intimati –

1

avverso la sentenza n. 35/2007 del TRIBUNALE di
TRIESTE, depositata il 08/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/06/2014 dal Consigliere Dott.
LOREDANA NAZZICONE;

con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PAOLO PALANZA,

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’8 gennaio 2007, il Tribunale di
Trieste in grado di appello, confermando la decisione del
giudice di pace, ha condannato Poste Italiane s.p.a. al
pagamento della somma di C 1.523,55, oltre interessi

ragione dell’inadempimento contrattuale consistito
nell’indebito trasferimento, in seguito al pagamento di
cinque assegni postali dell’importo predetto, della somma,
fra il 9 ed il 14 novembre 2001, dal conto corrente
postale intestato al Pitarresi al conto intestato a tale
Angelo Beninato.
Il tribunale ha ritenuto che, costituendo il
pagamento di assegno falsificato un inadempimento
contrattuale, la colpa del trattario si presume e la
presunzione è superabile mediante la produzione del titolo
e dello specimen,

o con altro mezzo idoneo a dimostrare

che la falsificazione non fosse accertabile con la
diligenza media dell’accordo banchiere: tuttavia, la
società non aveva prodotto tali documenti in originale,
sebbene in suo possesso. Inoltre, dalle fotocopie
depositate risultava che, in uno dei cinque assegni, la
firma era apposta nel luogo deputato all’indicazione della
data ed era palesemente diversa dallo

specimen;

in un

altro vi era un’evidente cancellatura e correzione
dell’importo; tutti erano stati negoziati nell’arco di
pochissimi giorni e per un importo che esauriva la
r.g. 6152/2008

3

Il con r1.k est.
Lored
cone

legali dalla domanda, in favore di Emanuele Pitarresi, in

provvista; le altre firme erano incerte nel tratto, a
confronto della sicurezza dello

specimen,

e mancavano

alcune caratteristiche tipizzate della forma grafica,
quale l’occupazione verticale dello spazio con la prima e
l’ultima lettera. Da tutti questi elementi ha tratto il

della trattaria nel pagamento dei titoli.
Ha escluso il concorso di colpa del danneggiato, ai
sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., in quanto egli
aveva sùbito denunziato il furto concomitante di assegni
bancari, mentre solo in un secondo momento si era avveduto
anche della sottrazione del carnet di assegni postali, il
cui metodo di incasso (girata su altro conto corrente
postale) lo aveva ragionevolmente allarmato meno,
cagionando la dimenticanza scusabile dell’omessa denunzia
di furto.
Ha, infine, respinto la domanda di condanna del
terzo chiamato, perché, pur pacifica la responsabilità del
soggetto che ha posto all’incasso gli assegni, non ha
ritenuto sussistere la prova che non vi fu illecita
spendita del suo nome da parte di altri, mancando in atti
un documento di identificazione del prenditore.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per
cassazione Poste Italiane s.p.a., affidato a tre motivi.
Gli intimati, benché ritualmente notificati, non si sono
costituiti. La ricorrente ha, altresì, depositato la
memoria.
r.g. 6152/2008

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Il con r est.
Lored
cone

convincimento del mancato rispetto della diligenza media

MOTIVI DELLA DECISIONE
l. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la
violazione e la falsa applicazione degli art. 1176, 1189,
1992, 1710, 1856, 2697 c.c., 43 e 86 r.d. 21 dicembre
1933, n. 1736, oltre al vizio di motivazione, per avere la

sentenza impugnata ravvisato l’assenza di diligenza media
in capo alla trattaria, che tuttavia non aveva rilevato
irregolarità in verità non visibili, quali la difformità
del tutto minima della sottoscrizione rispetto allo
specimen

e l’apposizione della firma nello spazio

sovrastante a quello corretto; e per avere la sentenza,
inoltre, reputato non assolto l’onere probatorio in capo
alla banca, in ragione dell’omessa produzione in originale
dello specimen e del titolo.
Con il secondo motivo, deduce la violazione e la
falsa applicazione degli art. 1227, 1992, 2056 e degli
art. 115 e 116 c.p.c., oltre al vizio di motivazione, per
non avere la sentenza impugnata ravvisato il concorso
colposo del creditore nel ritardo di diciotto giorni nel
denunciare lo smarrimento del carnet degli assegni.
Con il terzo motivo, deduce la violazione e la falsa
applicazione degli art. l, 11, 38 e 43 r.d. 21 dicembre
1933, n. 1736; 1189, 2033 e 2043 c.c., nonché il vizio di
motivazione, per non avere la sentenza impugnata
condannato il terzo chiamato, rimasto contumace, alla
restituzione della somma versata sul proprio conto
corrente, essendo stato accertato, già nel corso del primo
r.g. 6152/2008

5

Il cons
Lored

t.
ne

grado, che Angelo Beninato era il portatore degli assegni
presentatosi allo sportello per l’incasso.
2. – Tutti i vizi di motivazione denunciati sono
inammissibili per mancanza del cd. momento di sintesi,
posto che nei ricorsi per cassazione avverso

d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione,
l’art. 366

bis

secondo

c.p.c., la censura deve contenere un

momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne
circoscriva puntualmente i limiti, onde l’assenza di
qualsiasi momento di sintesi ne rende inammissibile la
deduzione (e multis,

Cass. 20 maggio 2013, n. 12248; 18

novembre 2011, n. 24255; sez. un., l ° ottobre 2007, n.
20603).
3. – Il primo motivo è infondato.
Il tribunale ha ritenuto che la falsità fosse
visibilmente rilevabile dal confronto tra la firma apposta
sui titoli, di tracciato incerto ed in uno dei titoli del
tutto difforme, e quella depositata dal cliente
all’apertura del conto corrente, oltre alla presenza di
cancellature e di una firma apposta nel luogo deputato
all’indicazione della data; ulteriore elemento di
imprudenza nel pagamento è stato ravvisato nel non avere
rilevato l’anomalia dell’incasso in pochissimi giorni e
dell’esaurimento dell’intera provvista.

r.g. 6152/2008

6

provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del

In tal modo, il giudice del merito ha fatto corretta
applicazione del principio consolidato, secondo cui in
ipotesi di pagamento di assegni a firma apocrifa l’ente è
responsabile a fronte non della mera alterazione del
titolo, ma solo allorché essa sia rilevabile ictu oculi in

diligenza media, che non possiede, al momento della
presentazione del titolo, particolari attrezzature
strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né
è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo
(Cass. 4 ottobre 2011, n. 20292; 15 luglio 2005, n.
15066).
3. – Il secondo motivo è infondato.
Questa

corte

ha

più

volte

affermato

che

l’accertamento del concorso di colpa del danneggiato e la
valutazione del comportamento del creditore è compito
riservato al giudice del merito, ed è insindacabile in
sede di legittimità, sola censura ammissibile essendo
quella di idonea motivazione (Cass. 29 settembre 2005, n.
19166; 9 febbraio 2004, n. 2422).
Il tribunale, pur dando atto dell’omessa denuncia
tempestiva del furto del libretto degli assegni postali,
ha giustificato tale omissione con il minore allarme,
cagione della dimenticanza, in ordine a tale

carnet

rispetto a quello degli assegni bancari, ingenerato dal
particolare meccanismo di incasso, in tal modo in sostanza

il tribunale negando l’apporto causale rilevante del
r.g. 6152/2008

7

Il cons el Test.
zirone
Lored

base alle conoscenze del soggetto professionale di

correntista alla produzione dell’illecito da parte di
terzi e reputando assorbente la negligenza dell’Ente;
mentre il vizio motivazionale, non veicolato da idonea
sintesi, come sopra esposto, non può essere esaminato.
4. – Il terzo motivo è infondato.

avendo il tribunale affermato con accertamento
insindacabile in sede di legittimità – che non risulta
provato essere tale Angelo Beninato colui che
effettivamente operò l’illecito.
Ne deriva che, sebbene in astratto sia certamente
vero che, in caso di pagamento di assegno a firma falsa,
la banca trattaria, avendone la legittimazione in qualità
di

solvens,

dall’acciplens

può ripetere l’indebito oggettivo
(Cass. 29 settembre 2004, n. 19565),

tuttavia la riscontrata mancata prova della identità del
medesimo, con accertamento qui non censurabile, rende
infondato il motivo.
5. – Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese,
attesa la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
6 giugno 2014.

Non sussiste la denunziata violazione di legge,

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