Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15144 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 22/07/2016), n.15144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Milano con ordinanza n. R.G. 29576/2014 depositata l’8/01/2015, nel

procedimento pendente tra:

P.E.;

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS), COMUNE di MILANO;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che per le ragioni sopra esposte, il P.M. chiede che

la S.C., decidendo in Camera di consiglio con ordinanza sul ricorso

in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Il Giudice di Pace di Milano, con ordinanza resa all’udienza del 13 febbraio 2014, dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere l’opposizione, proposta da P.E. avverso il preavviso di fermo amministrativo conseguente all’irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada (per l’importo complessivo di Euro 2.116,49, preteso da Equitalia Nord s.p.a., a seguito di iscrizioni a ruolo trasmesse dall’ente impositore, Comune di Milano), nonchè avverso le cartelle di pagamento sottese al provvedimento, e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Milano.

2. – Riassunta la causa davanti al Tribunale, il giudice designato, con ordinanza resa l’8 gennaio 2015 (a seguito di riserva dell’udienza del 17 dicembre 2014, fissata per gli adempimenti di prima udienza, dopo un rinvio disposto al solo fine di acquisire il fascicolo d’ufficio del Giudice di Pace), richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, ritenendo che per i giudizi contro i provvedimenti di fermo amministrativo adottati dall’esattore sia competente il giudice che sarebbe competente a sindacare il merito della pretesa ovvero, tutt’al più, il giudice competente ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1. Il Tribunale richiamava l’ordinanza di questa Corte n. 22240/14, di rimessione della questione alle Sezioni Unite, e concludeva sollevando il conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., reputando competente il Giudice di Pace di Milano.

3.- Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte in data 14 marzo 2016, con le quali, dopo aver richiamato l’ordinanza a Sezioni Unite n. 15354 del 22 luglio 2015, ha chiesto che l’istanza di regolamento di competenza fosse dichiarata inammissibile.

4.- Il Collegio ritiene che le conclusioni del Pubblico Ministero non possano essere condivise, in applicazione proprio dei principi di diritto di cui a Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15354, pure riportati nella depositata requisitoria. In forza di tale pronuncia, la controversia avente ad oggetto il fermo amministrativo (o l’ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973) non può più qualificarsi come opposizione esecutiva (nè agli atti esecutivi, nè all’esecuzione), dovendo al contrario essere inquadrata in un’ordinaria azione di accertamento negativo della legittimità del disposto fermo per la contestata fondatezza del credito cautelato: azione che va allora regolata dalla competenza per valore o per materia in dipendenza della causa petendi e, più in particolare, di quel giudice che sarebbe competente per materia e per valore sul merito della pretesa creditoria (in tali espressi ultimi termini, Cass. 27 novembre 2015, n. 24234).

4.1.- Nel caso in esame questo giudice si identifica nel giudice di pace, in quanto:

– da un lato, le contestazioni di merito della P., per la parte in cui sono fondate sul presupposto del difetto di notificazione dei verbali di contestazione delle infrazioni, attengono alla tutela c.d. recuperatoria, in merito alla quale da tempo questa Corte di Cassazione ha affermato che in relazione alla cartella esattoriale o all’avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie è possibile l’opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 23 (oggi ex art. 6 e, per l’opposizione a verbale di accertamento di violazione del C.d.S., del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7), esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorchè l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella (così Cass. n. 15149/05, confermata dalla giurisprudenza prevalente successiva, tra cui Cass. S.U. n. 16997/06, fino a Cass. n. 1985/14 e, da ultimo, Cass. n. 12412 del 16 giugno 2016); analogo principio vale nel caso in cui s’impugni, come nella specie, il provvedimento di preavviso di fermo (o di fermo amministrativo) riferito a sanzioni amministrative;

– dall’altro, per la parte in cui attengono al quantum preteso con le cartelle di pagamento o comunque contestano la mancanza di valido titolo per procedere a riscossione coattiva, l’azione va qualificata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata (c.d. a precetto) regolata dall’art. 615 c.p.c., comma 1. Come questa Corte ha ribadito in diverse occasioni, in tale caso è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo. Quindi, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis (oggi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7), norma speciale regolatrice della materia, che, nel caso di specie, è il giudice di pace (Cass. n. 4022/08, n. 6463/11, n. 24753/11 e, da ultimo, Cass., ord. 16 ottobre 2014, n. 21914 e 15 giugno 2016 n. 12373).

Sotto entrambi gli aspetti, la peculiare competenza coinvolta va qualificata come prioritariamente per materia e non invece esclusivamente per valore, operando quest’ultimo criterio solo in via sussidiaria.

5. – Su questa premessa, non può trovare applicazione il tradizionale principio in base al quale è preclusa l’ammissibilità di un regolamento di competenza ufficioso quando sia violata la sola regola attributiva della competenza per valore (tra le più recenti, Cass., ord. 27 dicembre 2013, n. 28708; Cass., ord. 14 febbraio 2014, n. 3538; Cass., ord. 14 aprile 2014, n. 8676; Cass., ord. 8 agosto 2014, n.17837; Cass., ord. 5 settembre 2014, n. 18816; Cass., ord. 12 novembre 2014, n. 24045; Cass., ord. 3 giugno 2015, n. 11382).

Piuttosto va fatta applicazione del seguente principio di diritto, affermato in un caso analogo al presente: “pur dovendo qualificarsi come ordinaria azione di accertamento negativo e non come opposizione esecutiva, l’opposizione a preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, in relazione a cartelle di pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va proposta, per ragioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria, al giudice di pace in applicazione dei criteri del D.Lgs. 10 settembre 2011, n. 150, art. 6, comma 3 e art. 7” (così Cass. 10 maggio 2016, n. 9447).

L’istanza di regolamento di competenza va accolta e va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Milano.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio.

PQM

La Corte accoglie l’istanza di regolamento di competenza avanzata d’ufficio dal Tribunale di Milano e dichiara la competenza del Giudice di Pace di Milano. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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