Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15144 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15144 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 10084-2008 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO UCCINI SILVANO S.R.L., in
persona del Curatore dott. MAURO DOGLIOSI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA

PU

Data pubblicazione: 20/07/2015

38, presso l’avvocato PANARITI BENITO,
rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO
2015
1129

STANGHELLINI, giusta procura in calce al ricorso;

bA49-641.pt,
– ricorrente contro

LOCAT S.P.A.;

1

- intimata

avverso il decreto del TRIBUNALE di PISTOIA,
depositato il 14/03/2008;K. 1(00104R•G–‘1
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 12/06/2015 dal Consigliere

udito, per la ricorrente, l’Avvocato B. PANARITI,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito

il

P.M.,

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha
concluso per inammissibile per i termini,
improcedibile, in subordine inammissibile.

Dott. MAGDA CRISTIANO;

ea.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

li Fallimento della Uccini Silvano s.r.l. ha impugnato con ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi ed illustrato da memoria, il decreto del Tribunale di Pistoia del

4

14.3.08 che ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo proposta
dalla Locat s.p.a. per ottenere l’ammissione in prededuzione dei crediti vantati a

titolo di canoni di locazione, maturati in data successiva alla sentenza dichiarativa,
di due distinti contratti di leasing stipulati con la società ancora in bonis.
Con tutti e tre i motivi del ricorso il Fallimento lamenta l’erroneità della motivazione in
base alla quale il Tribunale è pervenuto alla pronuncia di inammissibilità.
La Locat s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
Il collegio ha deciso che la sentenza sia redatta con motivazione semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Fallimento, che ha notificato il ricorso alla Locat martedì 15 aprile 2008, e dunque
oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del decreto impugnato, ha premesso
– 1-d-o -Pb 44^01/71A 2.0 2 g,
che il provvedimento gli è stato comunicato il C.4705
,4

La copia del decreto depositata dal ricorrente è però munita del solo timbro di

«

conformità appostovi dalla cancelleria il 4.4.08, mentre non è corredata della
comunicazione o del biglietto di cancelleria comprovante la data in cui la stessa è
stata eseguita.
Risulta pertanto violato il disposto dell’art. 369, 20 comma, n. 2 c.p.c., norma posta
dal legislatore a presidio dell’esigenza di carattere pubblicistico — e come tale non
disponibile dalle parti del giudizio — del rispetto della tempestività dell’impugnazione,
che nella specie, ai sensi dell’art. 99 u. Gomma I. fall., avrebbe dovuto essere
proposta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Il ricorso va, in conseguenza, dichiarato improcedibile (cfr. da ultimo, fra moltissime,
Cass. nn. 8910/013, 7266/013, 67121013 nonché Cass. S.U. n. 9005/09).

3

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore della parte intimata, che non ha
svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Roma, 12 giugno 2015.
Il Prette

Il cone. est.

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