Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15144 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.19/06/2017),  n. 15144

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16852/2015 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA

19, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CUPPONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE LEBOTTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 266/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA, depositata il 27/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa a recupero a tassazione per omessa registrazione di una donazione verbale della somma di Euro 1.005.000,00 tra il contribuente ed il proprio germano, la C.T.R. ha respinto l’appello del contribuente ritenendo legittima, “in assenza di prove concrete di una diversa causale”, la registrazione d’ufficio del contratto verbale di donazione, irregolare dal punto di vista civilistico, “in applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 15″ norma che, alla lett. c), contempla i contratti verbali di cui alla lett. a) del precedente art. 3”;

2. con due motivi il ricorrente censura la decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 15 e 3, nonchè degli artt. 769 e 782 c.c..

3. all’esito della Camera di consiglio il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. la sentenza d’appello va confermata, sia pure con diversa motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., poichè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 3, lett. a), (cui rinvia l’art. 15) in realtà fa riferimento solo a contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili;

5. va invece data continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui “il presupposto per l’applicabilità dell’imposta sulle donazioni va individuato, giusto quanto previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene, senza che abbia rilevanza alcuna l’inosservanza della forma dell’atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell’art. 782 c.c., per l’atto di donazione e la sua accettazione”, con la conseguenza che sono “assoggettabili all’imposta sulle donazioni gli atti di liberalità aventi ad oggetto denaro e beni mobili effettuati da un genitore verso i figli pur in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione” (Cass. nn. 22118/10, 2698/02 e, in tema di Invim, 7340/11); d’altro canto, è stato anche sottolineato che “un diverso criterio di applicazione dell’imposta si presterebbe a prassi elusive (basterebbe effettuare le donazioni mediante semplice cessione di fatto dei beni e senza alcuna formalità, per sfuggire al prelievo), contrarie al principio di effettività dell’imposizione in ragione della capacità contributiva, ai sensi dell’art. 53 Cost.” (Cass. SU, n. 30055/08; Cass. Sez. 5, n. 634/12);

6. il ricorso va dunque rigettato, senza necessità di statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di controricorso dell’amministrazione intimata.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Vi sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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