Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15143 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 31/05/2021), n.15143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8749-2016 proposto da:

T.F., (OMISSIS), T.M., (OMISSIS),

TO.MA., (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MIGLIACCIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO MONTICONE;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L MANTEGAZZA 14,

presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e difeso

dagli avvocati FRANCESCO PAOLO VIDETTA, PAOLO FEDERICO VIDETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 433/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.C., proprietaria di un terreno e di un edificio abitativo in comune di (OMISSIS), agiva innanzi al Tribunale di Torino nei confronti di T.F. e di S.D., proprietari del fondo confinante, posto in posizione più elevata, i quali, realizzando un terrapieno, avevano eretto un muro di contenimento alto 5 e lungo 65 metri, a distanza di poco più di cinque metri dalle finestre della propria abitazione, il tutto in violazione del regolamento edilizio del comune di (OMISSIS), che prescriveva per le nuove costruzioni una distanza di 5 metri dal confine e di 10 metri dai fabbricati latistanti. L’attrice chiedeva, pertanto, che i convenuti fossero condannati a demolire il muro e ad eliminare il terrapieno artificiale realizzato, oltre a risarcire i danni.

Nel resistere in giudizio i convenuti deducevano che il muro non era soggetto alle norme sulle distanze, in quanto svolgeva una funzione di contenimento del terreno tra fondi a dislivello.

2. In accoglimento della domanda principale, il Tribunale condannava i convenuti ad arretrare il muro di contenimento, in tutta la sua estensione in lunghezza ed altezza, ad una distanza di almeno dieci metri dal fabbricato dell’attrice. Rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno.

2. L’appello principale dei T. – S. ed incidentale della B. erano respinti dalla Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 51/07.

3. La Corte territoriale riteneva che il muro in oggetto avesse precipue dimensioni, caratteristiche e funzione di contenimento del terrapieno realizzato dai convenuti a ridosso del confine fra le due proprietà, e che esso non potesse qualificarsi come semplice muro di cinta, ai sensi dell’art. 878 c.c., essendo alto più di tre metri e avendo un lato a contatto col terrapieno. Nè detta opera aveva la funzione di contenere un dislivello naturale, in quanto era stata edificata dopo e in funzione del colmo del pregresso dislivello naturale, a sua volta determinato da esigenze edilizie dei convenuti per una più ampia e comoda fruizione del terreno di riporto e di livellamento del fondo di loro proprietà. Nel respingere il corrispondente motivo d’impugnazione, che lamentava il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, la Corte distrettuale riteneva che la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva condannato i convenuti ad arretrare il muro in “tutta la sua attuale estensione ed altezza”, dovesse intendersi nel senso che la statuizione di condanna importava unicamente il ripristino della distanza legale dal fabbricato di proprietà B., e non anche l’arretramento dal confine, sicchè l’arretramento disposto riguardava la sola parte del muro che risultava a distanza inferiore a quella di dieci metri dall’edificio dell’attrice.

4. Per la cassazione di detta sentenza ricorrevano T.F. e S.D., formulando tre motivi d’impugnazione, successivamente illustrati da memoria.

5. Resistava con controricorso B.C., che proponeva altresì impugnazione incidentale.

6. A seguito della morte di quest’ultima, si costituiva in qualità di erede G.P., che depositava memoria.

7. Questa Corte con sentenza n. 9104 del 2013 rigettava i tre motivi di ricorso proposti da T.F. e S.D. e accoglieva l’unico motivo del ricorso incidentale proposto da B.C., nella cui posizione processuale era subentrato G.P..

Con il motivo proposto con il ricorso incidentale si era denunciata, sotto il profilo sia del vizio motivazionale, sia della violazione degli artt. 1362,1363 e 1367 c.c. l’erroneità della decisione d’appello nella parte in cui aveva interpretato la sentenza di primo grado come se avesse condannato i convenuti alla demolizione soltanto per l’avvenuta violazione della distanza tra fabbricati, e non anche per l’inosservanza della distanza del muro dal confine.

Il collegio di legittimità premetteva che nell’ordinario giudizio di cognizione la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, pertanto, riteneva che, anche in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, dovesse comunque ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all’unica statuizione che, in realtà, esso conteneva. Nella specie, a pagg. 11 e 12 della sentenza di primo grado (il cui esame diretto era consentito per la natura processuale della censura) era ben specificata anche la violazione delle distanze dal confine, e del resto il dispositivo per la sua ampiezza (condanna a demolire il muro per tutta la sua estensione in lunghezza ed altezza) confermava la maggior latitudine della statuizione adottata.

Peraltro, aggiungeva il collegio di legittimità, in tema di distanze legali nelle costruzioni, il giudice, di fronte ad una domanda di riduzione in pristino di opere eseguite in contrasto con le prescrizioni vigenti, deve verificare la sussistenza delle lamentate violazioni sotto ogni profilo, alla stregua di criteri normativi identificabili ed applicabili d’ufficio e, pertanto, non incorre nel vizio di ultrapetizione ove applichi integralmente la disciplina sanzionatoria delle violazioni accertate, ancorchè la domanda non abbia fatto specifico riferimento a tutte le conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni predette.

8. La Corte, dunque, in accoglimento del ricorso incidentale cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d’Appello di Torino.

9. Il giudizio veniva riassunto da G.P. in qualità di erede di B.C. con richiesta di condanna dei convenuti all’arretramento del muro a cinque metri di distanza dal confine, per tutta la sua lunghezza ed altezza.

10. Si costituivano T.F. e M. e To.Ma. in qualità di eredi di S.D. chiedendo di riformare la sentenza della Corte di Cassazione con accertamento della legittimità del muro.

11. La Corte d’Appello accoglieva integralmente le conclusioni dell’attore in riassunzione, in base a quanto statuito dalla Suprema Corte e riteneva le conclusioni dei convenuti e prima ancora le loro argomentazioni difensive assolutamente inammissibili, anche in via astratta ed in riguardo alla stessa struttura e funzione del giudizio di rinvio.

In conclusione, la Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado e condannava in solido i convenuti ad arretrare il muro per cui è causa, per l’intera sua lunghezza ed altezza ad almeno cinque metri di distanza dal confine fra le proprietà delle parti in causa;

12. T.F. e M. e To.Ma. in qualità di eredi di S.D. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di ricorso.

13. G.P. in qualità di erede di B.C. ha resistito con controricorso.

14. Entrambe le parti con memorie depositate in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Nel giudizio di rinvio la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Torino.

Secondo il ricorrente l’oggetto del giudizio di rinvio era quello delimitato dall’esigenza di rispettare i limiti imposti dalla sentenza di rinvio della Corte di Cassazione.

Infatti, secondo un orientamento unanime nella giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 3475 del 9 marzo 2001, Cass. 14892 del 17 novembre 2000 e Cass. n. 5901 del 18 giugno 1994), nel giudizio di rinvio, la sentenza di primo grado riformata in appello deve considerarsi caduta definitivamente.

Peraltro, come sostenuto anche da autorevole dottrina ciò si desume anche dall’art. 393 c.p.c. che, per l’ipotesi della mancata tempestiva riassunzione, lungi dal prevedere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, stabilisce l’inefficacia anche di quest’ultima. Invero, la sentenza di primo grado non passa in giudicato ma viene sostituita dalla sentenza di secondo grado, che a sua volta cade nei punti direttamente o indirettamente investiti dalla Suprema Corte.

Pertanto, risulterebbe evidente come la Corte d’Appello di Torino nel dispositivo della sentenza abbia erroneamente confermato tout court una pronuncia (quella del giudice di primo grado) già definitivamente divenuta inefficace. Infatti, cassata la sentenza di secondo grado, non rivive l’efficacia della sentenza di primo grado, confermata o riformata (Cass. 18 giugno 1994 n. 5901).

Ciò premesso, la pronuncia del Giudice di rinvio avrebbe dovuto confermare semmai la sentenza emessa all’esito del giudizio di secondo grado che solo, nei punti non investiti dalla Suprema Corte, può considerarsi passata in giudicato. Sulla base delle ragioni sopra esposte, deve quindi ritenersi che la sentenza oggetto di impugnazione, avendo confermato nel dispositivo una decisione inefficace debba considerarsi anch’essa illegittima (Corte Cass. n. 16448 del 15 luglio 2009 e Corte Cass.n. 3475 del 2001). Il giudice del rinvio, come detto, avrebbe dovuto elaborare una pronuncia di merito secondo le indicazioni in diritto date dalla Suprema Corte, senza limitarsi illegittimamente a richiamare un provvedimento oramai inefficace.

1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.

E’ indubbiamente esatto il rilievo del ricorrente secondo il quale la sentenza del primo giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello: infatti il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti. In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ravvisa un implicito, ma evidente elemento di conferma di tale impostazione nella difformità di disciplina degli effetti dell’estinzione del processo in sede di appello ed in sede di rinvio, e specificamente nel rilievo che, mentre ai sensi dell’art. 338 c.p.c., l’estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo il disposto dell’art. 393 c.p.c., l’estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l’effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio (così, tra le altre, Cass. 2002 n. 13833; 2002 n. 6911; 2001 n. 3475; 2000 a 14892; 1994 n. 5901). E tuttavia la circostanza che la Corte d’Appello a conclusione del giudizio di rinvio si sia espressa nella formulazione del dispositivo in termini di conferma della sentenza del primo giudice non vale ad integrare la prospettata nullità, atteso che detta Corte ha comunque proceduto ad un rinnovato esame del merito della controversia e così ottemperando alle prescrizioni imposte dalla sentenza di cassazione che sono state correttamente interpretate e corrispondono al dictum del rinvio.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto conformarsi alle seguenti regole in diritto: “nell’ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, cosicchè, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all’unica statuizione che, in realtà, esso contiene” (principio già espresso in Corte Cass. n. 1323 del 26/01/2004, Corte Cass. n. 5666 del 05/05/2000).

In particolare, il suddetto principio di diritto è stato affermato in relazione al motivo formulato dall’allora ricorrente incidentale e accolto nel giudizio di legittimità che si riferiva all’erroneità della sentenza di secondo grado, sotto il profilo sia del vizio motivazionale sia della violazione degli art. 1362,1363 e 1367 c.c., “nella parte in cui aveva interpretato la sentenza di primo grado come se questa avesse condannato alla demolizione soltanto per l’avvenuta violazione della distanza tra fabbricati, e non anche per l’inosservanza della distanza del muro dal confine”.

Secondo il ricorrente con la sentenza di rinvio si chiedeva di applicare il principio di diritto enunciato relativo al contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di secondo grado. Nella specie, la contraddizione sarebbe stata tra il dispositivo e la motivazione della sentenza di secondo grado e non tra la parte motiva e il dispositivo della sentenza del Tribunale meramente richiamata dal Giudice del rinvio. In particolare, nella sentenza di secondo grado della Corte d’Appello di Torino il dispositivo confermava la decisione del Giudice di primo grado secondo cui l’arretramento del muro era da effettuarsi per tutta la sua estensione in lunghezza ed altezza, mentre la motivazione della medesima sentenza (nel richiamare sempre la sentenza di primo grado) affermava in via parzialmente contraddittoria che l’arretramento del muro doveva riguardare “unicamente il ripristino della distanza legale dal fabbricato B. non anche dal confine di proprietà”.

Inoltre, nell’interpretare la sentenza di secondo grado, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto tenere in considerazione la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale in via generale si deve ritenere prevalente la motivazione sul dispositivo. Infatti, se nell’eventualità sussista contrasto fra dispositivo e motivazione, prevale senz’altro la seconda in quanto il primo esprime in forma riassuntiva la decisione (Cass. n. 9840 del 2012).

2.1 Il secondo motivo è infondato.

La tesi del ricorrente è del tutto destituita di fondamento, infatti la sentenza n. 9104 del 2013 di cassazione con rinvio ha rigettato il ricorso principale dell’odierno ricorrente e ha accolto il ricorso incidentale della B.. Il motivo proposto con il ricorso incidentale aveva ad oggetto, sotto il profilo sia del vizio motivazionale, sia della violazione degli artt. 1362,1363 e 1367 c.c. l’erroneità della decisione d’appello nella parte in cui aveva interpretato la sentenza di primo grado come se avesse condannato i convenuti alla demolizione soltanto per l’avvenuta violazione della distanza tra fabbricati, e non anche per l’inosservanza della distanza del muro dal confine.

Questa Corte nella motivazione della suddetta ha affermato che non si era in presenza di un vero e proprio contrasto nella sentenza di primo grado e che la stessa andava interpretata nel senso dell’integrale accoglimento della domanda della originaria attrice. In particolare, è utile riportare per intero la motivazione dell’accoglimento del motivo incidentale: “Nella specie, a pagg. 11 e 12 della sentenza di primo grado (il cui esame diretto è consentito in questa sede per la natura processuale del fatto su cui ruota la censura) è ben specificata anche la violazione delle distanze dal confine, e del resto il dispositivo per la sua ampiezza (condanna a demolire il muro per tutta la sua estensione in lunghezza ed altezza) conferma la maggior latitudine della statuizione adottata. Oltre a ciò, e in disparte il fatto (estraneo al motivo) che l’attrice aveva in effetti domandato in primo grado anche l’arretramento del muro dal confine, va ulteriormente osservato che in tema di distanze legali nelle costruzioni, il giudice, di fronte ad una domanda di riduzione in pristino di opere eseguite in contrasto con le prescrizioni vigenti, deve verificare la sussistenza delle lamentate violazioni sotto ogni profilo, alla stregua di criteri normativi identificabili ed applicabili d’ufficio, e pertanto non incorre nel vizio di ultra petizione ove applichi integralmente la disciplina sanzionatoria delle violazioni accertate, ancorchè la domanda non abbia fatto specifico riferimento a tutte le conseguenze derivanti dalla violazione delle prescrizioni predette (così, Cass. n. 3911/89, la quale confermò la sentenza impugnata che, a fronte della domanda degli attori di demolizione del fabbricato eseguito in violazione delle distanze rispetto alla “loro proprietà”, aveva condannato i convenuti a ristabilire le distanze non solo rispetto all’edificio degli attori ma anche rispetto al confine con il fondo dei medesimi)”.

Dalla lettura della motivazione sopra riportata emerge con tutta evidenza che la cassazione con rinvio imponeva alla Corte d’Appello di affermare che l’intera domanda proposta dalla B., compresa quella di arretramento del muro dal confine, era stata accolta, in conformità con la sentenza di primo grado.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione di norme di diritto ex art. 878 c.c. e falsa applicazione di norme di diritto (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione all’art. 873 c.c. ed al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9.

L’interpretazione accolta dal Giudice del rinvio degli art. 878 e 873 c.c. e del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 sarebbe errata. In particolare l’erronea interpretazione riguarderebbe sia il manufatto oggetto di lite (che deve essere qualificato come muro di cinta e non quale nuova costruzione, rilevante ai fini dell’osservanza delle distanze legali ex art. 873 c.c.) sia l’applicazione al caso di specie della disposizione sulle distanze (che deve essere di cinque metri e non di 10 metri, secondo quanto previsto dall’art. 66 del Regolamento Edilizio del Comune di (OMISSIS) che richiama l’applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 in tema di distanze tra edifici e pareti finestrate). Infatti, il muro di cinta, anche se supera i tre metri, qualora svolga funzione di muro di contenimento del declivio naturale, non viene in considerazione in tema di distanze tra edifici ai sensi dell’art. 873 c.c.

Inoltre, anche volendo considerare il muro come nuova costruzione, vi sarebbe un’erronea applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 sull’esistenza di pareti finestrate in quanto il muro in oggetto ha funzione di contenimento di un declivio naturale e non di sostegno di un terrapieno.

3.1 Il terzo motivo è inammissibile.

Il giudice del rinvio è tenuto ad applicare il principio espresso da questa Corte. Per quanto detto con riferimento al secondo motivo la Corte d’Appello nella specie non era chiamata ad una nuova valutazione della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, quanto piuttosto a ricomprendere nella statuizione anche l’inosservanza della distanza del muro dal confine.

Come si è già detto, sia l’appello che il ricorso per cassazione degli odierni ricorrenti sono stati integralmente rigettati e la questione del muro di contenimento è già stata ampiamente dibattuta nel corso dei precedenti giudizi. La censura di violazione del D.M. n. 1444 del 1968, in disparte il fatto che presuppone un accertamento di fatto, è inammissibile perchè del tutto nuova. La stessa, infatti, non può essere posta per la prima volta mediante il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che ha deciso a seguito di cassazione con rinvio.

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in Euro 4500 più 200 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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