Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15143 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15143 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 9513-2008 proposto da:
CAPIZZANO

VINCENZO

(c.f.

CPZVCN48B23D086F),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 30,
presso l’avvocato PALMA CONCETTA, rappresentato e

Data pubblicazione: 20/07/2015

difeso dagli avvocati RUSSO PEPPINO, MANFREDO
PIAZZA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2015

contro

1128

FALLIMENTO IMAS S.R.L.;
– intimato –

1

avverso la sentenza n. 78/2008 del TRIBUNALE di
COSENZA, depositata il 17/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2015 dal Consigliere Dott. MAGDA
CRISTIANO;

Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vincenzo Capizzano propose opposizione allo stato passivo del Fallimento della
Imas s.r.I., lamentando la mancata ammissione di una parte del credito insinuato,
.

vantato a titolo di differenze retributive dovutegli in forza del rapporto di lavoro
subordinato intrattenuto con la società poi fallita.
Nel corso del giudizio, nel quale il Fallimento si costituì chiedendo il rigetto

dell’opposizione, il Capizzano dichiarò di rinunciare alla domanda.
Il Tribunale di Cosenza adito, con sentenza del 17.1.08, dichiarò pertanto la
cessazione della materia del contendere; condannò tuttavia l’opponente al
pagamento delle spese processuali, ritenendolo virtualmente soccombente nel
giudizio per non aver prodotto documentazione idonea a provare la propria pretesa.
La sentenza è stata impugnata da Vincenzo Capizzano con ricorso per cassazione
affidato a 3 motivi, con i quali il ricorrente deduce l’erroneità del capo della decisione
che lo ha condannato al pagamento delle spese, lamentando sia violazione dell’art.
91 c.p.c. e del principio della soccombenza virtuale, sia vizi di motivazione.
Il Fallimento della Imas s.r.l. non ha svolto attività difensiva.
Il collegio ha deciso che la sentenza sia redatta con motivazione semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti del giudizio risulta che il Fallimento della lmas s.r.l. è stato dichiarato con
sentenza pubblicata il 30 marzo 2006, e dunque anteriormente alla data (16.7.06) di
entrata in vigore del d. Igs. n. 5/06, di riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali.
Ai sensi dell’art. 150 del d. Igs. cit., le procedure di fallimento già pendenti all’entrata
in vigore della riforma sono definite secondo la legge anteriore.
La procedura di fallimento inizia a pendere dalla data della sentenza dichiarativa,
che segna l’apertura del concorso dei creditori sui beni del fallito: il Fallimento della
>
,

lmas è perciò disciplinato dalla precedente normativa, la quale assoggettava le
sentenze pronunciate dal tribunale sulle domande di opposizione allo stato passivo
3

all’ordinario regime di impugnazione previsto dal codice di rito (cfr. Cass. nn.
28885/011, 14194/013).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso del Capizzano, il quale — non tenendo
conto che il testo riformato dell’art. 99 u. comma si applica ai soli fallimenti dichiarati
a partire dal 16/7/06 — ha erroneamente impugnato in via diretta per cassazione una

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio in favore del Fallimento
intimato, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 12.giugno 2015.
Il co s. e t.

Il Pr

sentenza di primo grado contro la quale avrebbe dovuto proporre appello.

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