Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15142 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 22/07/2016), n.15142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28388/2014 proposto da:

D.S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

ANTONELLI 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GIANNUZZI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO

PAOLO MANSUETO, VALENTINA ARRUZZO giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

CTP SPA, in persona del suo amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MALENA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO MORETTI giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1995/2014 del TRIBUNALE di TARANTO del

17/06/2014, depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. D.S.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. C.T.P. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 19 giugno 2014, con la quale, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Taranto il 14 febbraio 2012, è stata dichiarata inammissibile un’opposizione da essa ricorrente proposta ad un precetto intimatole dalla s.p.a. un precetto fondato su due ordinanze-ingiunzioni relative al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di una legge regionale.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata.

3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione all’avvocato dei ricorrenti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

3.1. Nel ricorso la ricorrente ha allegato che la sentenza impugnata le è stata notificata il 27 agosto 2014.

Concernendo il giudizio un’opposizione a precetto non si applicava (a multis, Cass. (ord.) n. 22484 del 2014) la sospensione dei termini per il periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2014 e, pertanto, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto notificarsi, dal punto di vista della notificante, entro il 26 ottobre 2014.

Viceversa il ricorso è stato notificato il 14 novembre 2014.

Ne segue la sua tardività.

Peraltro, dalla nota di iscrizione a ruolo non emerge il deposito della copia autentica della sentenza con la relata della sua notificazione, il che integrerebbe improcedibilità del ricorso (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009, ex multis).

Essa, tuttavia, si rinviene nel fascicolo di parte della ricorrente relativo al giudizio dinanzi al Tribunale e, lo si rileva per completezza, la notifica risulta idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono state depositate memorie e nessuno è comparso in adunanza.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro millecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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