Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15142 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15142 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

EQUITALIA SESTRI s.p.a., in persona del 1.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Giovanni
Fronticelli Baldelli, elett. dom. presso il suo studio in Roma, via A.Caroncini n.6,
come da procura speciale allegata all’atto
-ricorrente Contro

Fallimento V.B.M. s.r.1., in persona del curatore p.t.
– intimatoper la cassazione del decreto Trib. Verbania 21.3.2008/ – U-1 08

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k. G estensore con

ferro

Data pubblicazione: 20/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 giugno 2015
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l’avv. Giovanni Fro’nticelli Baldelli per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Sergio Del Core che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso quanto ai primi tre motivi, il rigetto del
terzo;

Equitalia Sestri s.p.a., agente per la riscossione dei tributi, impugna il decreto
Trib. Verbania 18.3.2008 con cui, in conferma del decreto reiettivo sul punto del
competente giudice delegato nel fallimento V.B.M. s.r.1., venne rigettata la sua
opposizione ai sensi dell’art.98 1.fall., volta all’ammissione allo stato passivo ed in
privilegio di quella procedura del credito riferito all’IRAP dovuto dalla società fallita,
oltre interessi e sanzioni, per l’anno 2003, nonchè l’aggio proporzionale.
Il mancato riconoscimento del privilegio, richiesto ex art.2752 cod.civ. e
l’esclusione del credito per l’aggio, furono motivati dal tribunale — premessa l’assenza
dei presupposti per la chiamata in giudizio dell’ente impositore — quanto al primo per
il mancato collegamento °di rinvio della norma civilistica all’IRAP stessa, già nel co.1
della disposizione del cit. art. cod.civ. (riferito a IRPEF, IRPEG ed ILOR) e la non
corrispondente base imponibile, trattandosi non di imposta sul reddito bensì a
carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto da un’attività economica
autonomamente organizzata, in non perfetta continuità con i requisiti dell’ILOR. La
conseguente impossibilità di farne applicazione analogica e la mancanza dei
presupposti per un’interpretazione anche solo estensiva, stante la natura eccezionale
delle cause di prelazione e la difformità di identità oggettiva rispetto agli altri tributi,
conducevano al predetto rigetto.
A propria volta la preclusione all’ammissione al passivo del credito per l’aggio
discendeva dall’essere il relativo credito accessorio naturale del credito IRAP.
Peraltro il tribunale disponeva la reiezione integrale dell’opposizione.
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo morivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art.39
co.2 d.l. 1.10.2007, n.159, avendo trascurato il tribunale che tale norma, introduttiva
del privilegio anche per l’IRAP, era già in vigore al momento della domanda di
ammissione al passivo.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione ancora
dell’art.39 co.2 d.l. 1.10.2007, n.159, avendone il giudice di merito erroneamente
negato la natura di disposizione di interpretazione autentica dell’art.2752 cod.civ.,
con applicazione pertanto altresì ai giudizi pendenti alla sua entrata in vigore.

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estensore cons

Il PROCESSO

1. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, stante l’evidente connessione e ne
va affermata la fondateua. Con recenti pronunce, al cui principio di diritto si intende
dare continuità, questa Corte ha invero statuito che il privilegio generale sui mobili,
per quanto riguarda l’IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente
alla intervenuta modifica dell’art. 2752, primo comma, cod. civ., che ha esteso il
privilegio a tale credito, ad opera dell’art. 39 del d.l. 10 ottobre 2007, n. 159, conv. con
modif. nella legge 29 novembre 2007, n. 222, dovendosi ritenere la previsione del
privilegio implicitamente inclusa in tale norma, in forza di una consentita
interpretazione estensiva della stessa, come confermato dall’art. 23, comma 37, del d.l.
del 6 luglio 2011, n. 98, Conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Né su tale
interpretazione ha inciso la dichiarazione di incostituzionalità dell’ultimo periodo del
comma citato (e del comma 40) ad opera della sentenza della Corte costituzionale del
4 luglio 2013, n. 170, i cui effetti devono ritenersi limitati all’ipotesi in cui le
menzionate norme consentivano, in epoca successiva alla maturazione della
preclusione endofallimentare, il riconoscimento della causa di prelazione anche ai
crediti erariali già ammessi definitivamente al passivo in via chirografaria, e non si
estendono ai casi in cui tale preclusione non si sia ancora verificata, per l’essere ancora
in corso l’accertamento del passivo (Cass. 12050/2015; 26125/2013; conf. già a
11417/2012), come, nel caso di specie, in pendenza di opposizione allo stato passivo.
E a sua volta Cass. 25242/2010 aveva chiarito, condivisibilmente, la spettanza di detta
causa di prelazione alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario
dell’art. 2752 cod.civ., in quanto giustificata sia dall’esigenza di certezza nella
riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo
Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, sia dalla causa del
credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione
dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la
riscossione.
2. Il quarto motivo è infondato, pur se per ragioni diverse da quelle esposte dal tribunale,
conseguendone, nei limiti, la correzione della motivazione, restando esatto il
dispositivo ex art. 384 u.co. cod.proc.civ. Tenuto conto della disposizione invocata dal
ricorrente, occorre invero distinguere la natura concorsuale del credito per le spese
dell’insinuazione, le quali devono essere ammesse al passivo fallimentare in virtù di
un’applicazione estensiva del d.lgs. 13.4.1999, n. 112, art. 17, che prevede la
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estensore cons. ferro

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2752 cod.civ. e
del d.lgs. 15.12.1997, n.546, nel testo anteriore al d.l. 1.10.2007, n.159, per avere il
tribunale negato la correlazione tra la causa del credito ed il privilegio invocato, così
disattendendo una doverosa interpretazione restrittiva, quale discendente dalla storia
normativa dell’IRAP, che ebbe a sostituire l’ILOR, ereditandone la natura di tributo
diretto ed erariale.
Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art.17 co.3 lett. d) d.lgs. n.
112/1999, in punto di errata esclusione dell’aggio dal passivo fallimentare, dovendo
esso invece esservi incluso, quale accessorio naturale e necessario del tributo,
parimenti in privilegio, come per l’IRAP.

Il ricorso va dunque accolto quanto ai primi tre motivi, con conseguente cassazione
del decreto impugnato e, sussistendo i requisiti di cui all’art. 384, co.2, u.parte,
cod.proc.civ. (nella formula applicabile), in quanto non sono necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il riconoscimento con
il grado di privilegio generale mobiliare previsto dagli artt. 2752 co. 1 cod.civ. e 2778
n. 18 cod. civ. al credito insinuato al passivo del Fallimento intimato — per IRAP — dal
ricorrente. Analoga sorte compete alle sanzioni, nonché alla prestazione accessoria
degli interessi, da ammettere al passivo secondo le decorrenze e nelle misure di legge e
qualità richieste dal creditore e fino al deposito del piano di riparto ex art.54 u.co.
1.fall. Viene invece rigettato il ricorso, corretta come in parte narrativa la
motivazione, quanto al quarto motivo.
In ragione della solo recente acquisizione di più univoci orientamenti
giurisprudenziali quanto alle questioni oggetto di controversia, tenuto conto
dell’epoca della domanda e delle decisioni assunte nel procedimento, sussistono
giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, quanto ai primi tre motivi, rigettato il quarto, cassa il
decreto impugnato e per l’effetto, decidendo nel merito la domanda di ammissione al
passivo, ammette il creditore al passivo del Fallimento V.B.M. s.r.l. in via privilegiata
ai sensi di cui in motivazione, quanto al credito per IRAP e sanzioni, nonché agli
interessi con il tasso di legge applicabile sul capitale come da domanda e fino al
deposito del piano di riparto ex art.54 u.co. 1.fall.; dichiara l’integrale compensazione
delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 giugn 2015.

rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, dal momento
che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato,
configurandosi la procedura concorsuale come un’esecuzione di carattere generale
sull’intero patrimonio del debitore (Cass. 4681/2010, 7868/2014). Invece l’aggio — di
cui solo si fa questione nonostante il richiamo della medesima norma – costituisce il
compenso spettante al concessionario esattore per l’attività svolta su incarico e
mandato dell’ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di
corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o
entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, sia posto il
pagamento. Ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal
concessionario, come nella fattispecie, il credito per aggio non può essere considerato
inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio (Cass.
7868/2014).

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