Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15142 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 16/07/2020), n.15142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14518/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

DSV s.p.a., (già Saima Avandero s.p.a.), in persona del L.R. pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Scarpa e

Claudio Lucisano, presso i quali è domiciliata in Roma, via

Crescenzio 91;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 1728/17, depositata in data 24/2/2017, notificata il

30/3/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre

2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.

Fatto

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha notificato alla DSV s.p.a. (già Saima Avandero s.p.a.), quale coobbligata solidale, un invito di pagamento, comprensivo di interessi, sanzioni e spese, concernente l’Iva all’importazione per gli anni 2004-2006. L’atto scaturisce dalla confutazione del ricorso al regime del deposito Iva, da essa gestito nell’interesse della Ca.Dis. s.r.l., utilizzato, a dire dell’ufficio, in modo virtuale, ossia senza la materiale introduzione della merce. La contribuente ha impugnato l’atto. La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso; quella regionale ha respinto l’appello della società, facendo leva sulla natura virtuale dell’introduzione della merce nel deposito e sulla irrilevanza che l’Iva fosse stata assolta col meccanismo dell’autofatturazione della merce estratta dal deposito fiscale e dell’annotazione nei registri delle vendite e degli acquisti.

2. La Corte di cassazione, adita dalla società, con Ordinanza n. 15995/15 del 10/6/2015, ha cassato la sentenza di secondo grado e rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, formulando il seguente principio di diritto:

“Al fine di evitare l’immediato assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per l’immissione in consumo di beni non comunitari immessi in libera pratica, occorre che la loro introduzione nei depositi fiscali istituiti ai fini iva sia fisica e non soltanto virtuale”. “L’assolvimento dell’iva intracomunitaria col metodo dell’inversione contabile, in luogo dell’assolvimento dell’iva all’importazione, non consente al fisco di richiedere nuovamente il pagamento dell’imposta”.

Nel merito, il giudice di legittimità osservava come, nella fattispecie, mancasse in sentenza l’accertamento di fatto in ordine all’avvenuta emissione dell’autofatturazione ed alla sua registrazione nei registri degli acquisti e delle vendite.

3. Con sentenza n. 1728/17, depositata il 24 febbraio 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania (CTR), pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, ha accolto l’appello in riassunzione proposto dalla società dichiarando non dovuta la pretesa Iva di cui all’accertamento e confermando nel resto le sanzioni, gli interessi e le spese irrogate. A fondamento di questa decisione, la CTR ha ritenuto che l’assolvimento dell’Iva col metodo dell’inversione contabile (reverse charges) non consentiva all’amministrazione di richiedere nuovamente il pagamento dell’imposta e che dal PVC della Guardia di Finanza risultava che la società importatrice (CA.DIS. S.r.l.) aveva emesso ed annotato nei registri delle vendite degli acquisti le autofatture in contestazione, cosicchè vi era stato soltanto un indebito differimento del pagamento dell’Iva che legittimava la sanzione irrogata.

4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso avverso questa sentenza, per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la contribuente reagisce con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle dogane deduce la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, conv. in L. n. 427 del 1993, – del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l’autofatturazione non possa costituire adempimento sostitutivo dell’assolvimento dell’iva dovuta al momento dell’importazione, richiedente il pagamento in contanti. Ad avviso della parte, nel descrivere il meccanismo dell’inversione contabile la CTR aveva confuso le operazioni intracomunitarie con quelle di importazioni di merci provenienti da paesi extra Unione Europea, intendendo assolto detto meccanismo con l’integrazione della fattura del fornitore estero delle merci, e non mediante emissione di autofattura.

La censura è infondata. La Corte di giustizia, nella causa Equoland, richiamata nella sentenza impugnata, ha osservato che la violazione dell’obbligo formale d’introduzione fisica delle merci nel deposito “non ha comportato, perlomeno nel procedimento principale, il mancato pagamento dell’Iva all’importazione poichè questa è stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile applicato dal soggetto passivo” (punto 37), stabilendo che “la sesta direttiva dev’essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’auto fatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo” (punto 49 e dispositivo). Ha, dunque, inequivocabilmente postulato che l’Iva all’importazione e l’Iva intracomunitaria sono la stessa imposta, pur se assoggettate a termini ed a modalità diverse di riscossione.

Su queste premesse, nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna violazione di legge: la CTR, con specifico richiamo alla sentenza Equoland, riprendendo il contenuto del processo verbale di constatazione, ha dato conto che la società aveva “assolto l’Iva ottemperando a quanto disposto dal D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 6, ed ha effettuato la registrazione dei suddetti documenti sia nel registro Iva vendite che nel registro Iva acquisti”. Sicchè, al di là di possibili imperfezioni lessicali, ha accertato che l’imposta era stata assolta.

2. Con il secondo motivo, l’agenzia eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., in prospettiva dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la C.T.R. accertato l’avvenuto corretto assolvimento dell’Iva attraverso la verifica dei libri e registri contabili. Anche questa censura è infondata. La CTR, in ossequio al principio di diritto, con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha richiamato per relationem il p.v.c. nel quale era attestata la corretta registrazione delle autofatture nei registri contabili.

3. Sulla base di queste considerazioni il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in complessivi Euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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