Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15142 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. III, 08/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 08/07/2011), n.15142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

GRANATA MARIA ROSA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.H., MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1098/2009 del TRIBUNALE di FIRENZE del

22.3.09, depositata il 30/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. C.C. ha proposto ricorso per cassazione contro L.H. avverso la sentenza del 30 marzo 2009, con la quale il Tribunale di Firenze ha provveduto in grado di appello avverso la sentenza resa inter partes in primo grado dal Giudice di Pace di Firenze in una controversia introdotta contro essa ricorrente dalla controparte.

L’intimato non ha resistito al ricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

p. 3. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (nella quale per errore era stato indicata la ricorrente come parte attrice del giudizio in primo grado) si sono svolte le seguenti considerazioni, che si riportano integralmente con la sola aggiunta di alcune precisazioni in neretto, mancanti per mero errore materiale:

“(…) 3.- Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47, posto che l’art. 58, comma 5, della legge ha disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come quello in esame – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

Il primo ed il secondo motivo deducenti vizi di violazione di norme sul procedimento (rispettivamente “nullità della sentenza per omessa pronuncia su una parte della domanda” e “nullità della sentenza per omessa pronuncia su eccezioni mosse da parte appellata”) non si concludono con la formulazione del prescritto quesito di diritto (necessario anche in relazione al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: Cass. n. 4329 del 2009), mentre il terzo ed il quarto – deducenti vizi di omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – non si concludono e nemmeno contengono il momento di sintesi espressivo della cd. “chiara indicazione”, cui alludeva l’art. 366 bis c.p.c. (si veda, fra tante, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007). Il quinto motivo deducente ambiguamente “violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″, se inteso come motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non si conclude con il quesito di diritto. Se inteso come motivo ai sensi del n. 5 di detta norma incorre nella stessa censura prospettata avverso il terzo ed il quarto”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, riguardo alle quali la memoria della ricorrente muove rilievi del tutto inidonei a superarle.

In essa, infatti, quanto al rilievo di mancanza della formulazione dei quesiti di diritto, oltre a sostenersi del tutto genericamente ed apoditticamente e, quindi, senza che sia dovuta alcuna osservazione, che in essi non mancherebbe quanto richiesto alla giurisprudenza della Corte in punto di formulazione del quesito, si deduce, con altrettale genericità che l’ultrattività dell’art. 366 bis c.p.c. cui allude la relazione limiterebbe “di fatto la giusta tutela dei diritti con conseguente prevedibile intervento della Giurisprudenza europea”. Assunto anche questo cui non è dovuta replica, data la sua assoluta genericità, salvo rimandare a Cass. (ord.) n. 10912 del 2010 per la dimostrazione dell’assoluta normalità e ragionevolezza della regola di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, alla stregua dei principi generali di diritto processuale transitorio e di quelli costituzionali.

In secondo luogo, nella memoria, dopo aver affermato che Cass. sez. un. n. 20603 del 2007 (il cui antecedente fu Cass. (ord.) n. 16002 del 2007) si riferirebbe ad altra fattispecie e senza considerarsi le implicazioni del principio di diritto chiaramente affermato da essa (e, poi, seguito in modo assolutamente consolidato dalla giurisprudenza della Corte), si svolgono, dopo aver premesso il testo dell’art. 366 bis c.p.c. sulla cd. “chiara indicazione” alcune considerazioni che a dire della ricorrente la evidenzierebbero.

Senonchè, si omette di dire quali sarebbero le espressioni della illustrazione dei motivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che integrerebbero il cd. momento di sintesi.

p. 3. Il ricorso dev’essere, dunque, senz’altro dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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