Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15142 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15142 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 3712-2008 proposto da:
VANNI

LEONARDO

VNNLRD72M05C523J),

(C.F.

elettivamente domiciliato in ROMA,
9,

presso

rappresentato

l’avvocato
e

difeso

DE

VIA D.

CAMELIS

dall’avvocato

A.

AZUNI

RAFFAELLA,

Data pubblicazione: 02/07/2014

CICCARELLI

GRAZIANO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2014

contro

1103

CURATELA DEL FALLIMENTO EDILCOSTRUZIONI S.A.S. DI
VANNI

RAFFAELE

&

FIGLI

NONCHE’

DEL

SOCIO

1

ACCOMANDANTE ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE VANNI
LEONARDO, ZANUTTA S.R.L.;
– intimate –

avverso la sentenza n.

302/2007 della CORTE

D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 13/06/2007;

udienza

del

28/05/2014

dal

Consigliere

Dott.

VITTORIO RAGONESI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato L. CAGGIA, con
delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

Svolgimento del processo
Con sentenza n.25/06 datata 24-30/03/2006 del Tribunale di Udine
veniva dichiarato il fallimento della società “Edilcostruzioni s.a.s. di

Con ricorso depositato in data 10.08.2006 , su istanza del curatore
del fallimento “Edilcostruzioni s.a.s. di Vanni Raffaele e figli”
veniva richiesta l’estensione, ai sensi dell’art.147 comma IV legge
fai!., del fallimento summenzionato anche al socio accomandante
Vanni Leonardo, assumendosi che lo stesso avesse effettivamente
partecipato all’attività di gestione della società, effettuando gli
ordini, gestendo gli acquisiti e intrattenendo tutti i rapporti
commerciali della società.
Con sentenza n.83/06, notificata in data 27/02/2007, il Tribunale di
Udine, considerati sussistenti tutti i presupposti per l’estensione del
fallimento sociale anche al socio accomandante, dichiarava il
fallimento in estensione, ai sensi dell’art.147 comma IV 1.f. di
Vanni Leonardo, quale socio personalmente ed illimitatamente
responsabile della società “Edilcostruzioni sas di Vanni Raffaele e
figli”.

Vanni Raffaele e figli”.

Contro tale sentenza Vanni Leonardo proponeva appello ex art. 18
L.F. con ricorso depositato in data 28.03 .2007;
La Corte di Appello di Trieste , in data 13.06.2007 con sentenza
n.302/07, confermava la pronuncia emessa in primo grado dal

fallimento in estensione fosse stata regolarmente notificata a
norma dell’art. 143 c.p.c. all’accomandante irreperibile e che gli atti
di ingerenza fossero provati.,
Avverso detta sentenza .Vanni Leonardo ha proposto ricorso per
Cassazione sulla base di tre motivi cui non resiste la curatela
fallimentare.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la notifica sia stata
eseguita ex art. 143 c.p.c. senza previe ricerche e quantunque la sua
residenza risultasse in quel momento ancora registrata all’anagrafe
Con il secondo ed il terzo motivo sostiene che non vi sarebbe stata
prova adeguata, o comunque adeguata motivazione sul punto, degli
atti di ingerenza addebitati all’accomandante.

Tribunale di Udine e rigettava l’appello ritenendo che l’istanza di

Quanto al primo motivo di ricorso ,risulta dagli atti del giudizio cui
questa Corte può avere eccesso essendo stato denunciato un vizio di
carattere processuale che dopo una prima notifica al ricorrente
tentata con esisto negativo in Piazza Unità di Italia in data 21.8.06

perfezionatasi ex art 140 cpc per compiuta giacenza.
Tale notifica venne ritenuta fuori termine del giudice delegato che
all’udienza del 4.10.06 ne dispose la rinnovazione.
La nuova notifica venne effettuata in data 17.10.06 in via Osoppo
sulla base di un certificato di residenza del 13.10.06 .Tale notifica
venne effettuata ex art 143 cpc, avendo l’Ufficiale giudiziario dato
atto che il destinatario era già residente in detta via ed ora era di
ignota residenza.
All’esito di tale notifica, la procedura prefallimentare ebbe
ulteriormente seguito e si concluse con la dichiarazione di
fallimento.
Sulla base di tale documentazione processuale il ricorso risulta
fondato.
Dopo la prima notifica ex art 140 cpc in data 13.9.06 , fuori termine,
la seconda notifica venne effettuata sulla base di un certificato di

fu effettuata una seconda notifica in via Osoppo in data 13.9.06

residenza attestante quest’ultima essere in via Osoppo e, colà
recatosi, l’ufficiale giudiziario attestò che il Vanni non era più ivi
residente e che la sua residenza era ignota.
Tale procedimento non appare conforme alle regole procedimentali.

di notificazione di cui all’art. 143 cod. proc. civ., per le persone
irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una
certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che,
nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche
e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto ( Cass
18385/03- Cass 2976/06).
In particolare poi ,per quanto concerne la procedura prefallimentare,
si è ritenuto che ai sensi dell’art. 15, 30 comma, l. fall., nel testo
modificato dal d.leg. 9 gennaio 2006 n. 5, e dal successivo decreto
correttivo 12 settembre 2007 n. 169, la notificazione al debitore del
ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza deve
necessariamente avvenire nelle forme di cui agli art. 136 e seguenti
c.p.c. – salvo che non ricorra l’ipotesi dell’abbreviazione dei
termini per ragioni di urgenza, prevista dall’art. 15, 50 comma, 1.
fa/i. – sicché il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorso alle formalità

143 c.p.c., per il caso delle persone irreperibili, presuppone sempre
e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute
effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso
conto (mentre, nella specie, si era limitato a riferire che il debitore

tali adempimenti, deve essere dichiarata la nullità della
notificazione e, per violazione del contraddittorio, la nullità della
sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente obbligo per il
giudice di appello di .rimettere gli atti al primo giudice ai sensi
dell’art. 354 c.p.c., applicabile anche ai reclami camerali, quale
deve considerarsi l’impugnazione avverso la dichiarazione di
fallimento”. (Cass. 11-07-2013, n. 17205).
Non è pertanto dubbio che nel caso di specie, la mancanza di ogni
ricerca da parte dell’Ufficiale giudiziario circa l’effettiva
irreperibilità del ricorrente rende la notifica nulla.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono assorbiti
dall’accoglimento del primo .
La sentenza impugnata va pertanto cassata e, sussistendo la
violazione dell’art 15 1.f non essendo stata data notizia della
esistenza della procedura fallimentare e della relativa convocazione

non viveva più in loco da tempo); ne consegue che, in mancanza di

a comparire al ricorrente, va revocata la sentenza dichiarativa del
fallimento di quest’ultimo.
La causa va rinviata al Tribunale di Udine affinché riprenda la
procedura prefallimentare provvedendo alla convocazione del

PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti i restanti due; cassa la
sentenza impugnata e revoca la sentenza dichiarativa di fallimento ,
rimettendo la causa innanzi al tribunale di Udine anche perle spese
del presente giudizio.

ricorrente e si pronunci anche sulle spese del presente giudizio.

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