Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15141 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 22/07/2016), n.15141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23633/2014 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI

BARI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende,

ope-legis;

– ricorrenti –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA

15, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FERA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO CARBONE giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del 28 aprile 2012 n. 1575/2012 del TRIBUNALE di

BARI, depositata il 09/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L’Università degli Studi di Bari e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro S.R. avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Bari in una controversia inter partes il 9 maggio 2012.

L’impugnazione è stata proposta a seguito dell’ordinanza dell’11 novembre 2013, con cui la Corte d’Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimato.

3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione all’avvocato dei ricorrenti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…)3. Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

3.1. Nel ricorso i ricorrenti hanno allegato che l’ordinanza della Corte d’Appello non sarebbe stata a loro “notificata”, mentre nulla hanno osservato in ordine al se essa sia stata comunicata.

Ora, dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, prevede che il termine per l’impugnazione, riferito alla sentenza di primo grado, decorre dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore e, quindi, per il caso di mancanza dell’una e dell’altra formalità, prevede l’operatività del c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Ne segue che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell’ordinanza deve rispettare il termine di sessanta giorni da essa, posto che l’art. 348-ter, comma 3, secondo inciso, quando allude al termine per propone ricorso per cassazione, allude a quello di cui dell’art. 325 c.p.c., comma 2. Solo per il caso che la controparte abbia notificato la sentenza prima della comunicazione (che l’art. 133 c.p.c., assoggetta ad un termine di cinque giorni e ciò anche nel testo applicabile alla controversia) notifichi, il termine de quo decorre dalla notificazione. Lo stesso decorso si verifica se la cancelleria ometta del tutto la comunicazione. In fine, solo qualora risulti omessa la comunicazione e manchi anche la notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Questa essendo la disciplina dettata dal legislatore chi esercita il diritto di ricorrere in Cassazione a norma dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, per dimostrare la sua tempestività, qualora proponga il ricorso oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, potendo la comunicazione avvenire fino dallo stesso giorno della pubblicazione, è tenuto ad allegare, se la comunicazione sia mancata al momento in cui notifica il ricorso, che essa non è avvenuta e, gradatamente, che non è avvenuta la notificazione e che, pertanto, propone il ricorso fruendo del c.d. termine lungo.

Nella specie i ricorrenti non hanno allegato che l’ordinanza non sarebbe stata loro comunicata ed hanno notificato il ricorso nell’ottobre del 2014, cioè ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.

In tale situazione non essendo stata allegata la mancata comunicazione, l’impugnazione non appare tempestiva già sulla base della sola lettura del ricorso, giacchè, essendo la comunicazione possibile dalla data della pubblicazione, la mancata allegazione del se e quando essa sia avvenuta rende il ricorso nella sua attività assertiva carente dell’allegazione della sua tempestività (salva la dimostrazione di mancanza della comunicazione o di sua effettuazione in un momento tale che il ricorso possa considerarsi tempestivo).

3.2. Peraltro, si deve, passando all’esame del controricorso, superfluamente rilevare che parte resistente ha prodotto attestazione della cancelleria della Corte di Appello di Bari da cui risulta che venne fatta comunicazione a mezzo PEC dell’ordinanza alla difesa erariale lo stesso giorno della pubblicazione dell’ordinanza. Il resistente ha conseguentemente eccepito la tardività del ricorso”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono state depositate memorie e nessuno è comparso in adunanza.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi, atteso che sulla questione della impugnabilità dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., discussa in dottrina, all’epoca della proposizione del ricorso non vi erano precedenti della Corte e, d’altro canto, vi è stato successivamente un contrasto di giurisprudenza in seno alle sezioni semplici, risolto dalla citata sentenza delle Sezioni Unite.

Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi, atteso che sulla questione della impugnabilità dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., discussa in dottrina, all’epoca della proposizione del ricorso non vi erano precedenti della Corte e, d’altro canto, vi è stato successivamente un contrasto di giurisprudenza in seno alle sezioni semplici, risolto dalla citata sentenza delle Sezioni Unite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della S Sesta ezione Civile – 3, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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