Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15141 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.19/06/2017),  n. 15141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

E.L., rappr. e dif. dall’avv. Aurelia Zicaro, elett. dom.

presso lo studio dell’avv. Stefano Radicioni, in Roma, via Anastasia

II, – n. 416, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO S.L., in persona del cur. fall p.t., rapp. e dif.

dall’avv. V.D., elett. dom. presso lo studio dell’avv.

Silvio Primerano, in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73, come da

procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Catanzaro 29.12.2014, n.

1856/2015, in R.G. n. 921/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 16 maggio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. E.L. ha impugnato la sentenza App. Catanzaro 29.12.2014, n. 1856/2014, con cui è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza Trib. Cosenza 13.3.2007 che, in accoglimento della domanda del curatore del Fallimento Luigi Sbarra, aveva dichiarato l’inefficacia L. Fall., ex art. 67, comma 2 (nel testo anteriore alla riforma del D.L. n. 35 del 2005) di tre pagamenti percepiti su assegni per 33 milioni Lire dall’attuale ricorrente, già legale del fallito e nell’anno anteriore al fallimento (del Trib. Cosenza 28.9.2000);

2. la corte negò che – quanto all’elemento oggettivo dell’azione fosse rilevante il riferimento all’irrevocabilità dell’incarico al legale, il cui pagamento in astratto non si sarebbe per ciò solo potuto sottrarre alla revocatoria fallimentare;

3. l’elemento soggettivo risultava a sua volta comprovato dall’andamento dell’istruttoria prefallimentare, seguita dal legale ora ricorrente, contesto nel quale egli aveva appreso, dai ricorsi, i protesti, le mancate transazioni e altri inadempimenti del cliente, dunque l’insolvenza del medesimo;

4. Il danno era poi in re ipsa nella lesione della par condicio creditorum, non costituendo oggetto di prova a carico del curatore ed essendo irrilevante il pagamento di credito privilegiato;

5. il ricorrente deduce due motivi e in particolare:

– violazione di legge in relazione alla L. Fall., art. 67, per avere erroneamente la corte ammesso la revoca di pagamenti per prestazioni professionali di difesa, mancando in essi ogni danno e come confermato dalla riforma della L. n. 80 del 2005;

– vizio di motivazione circa l’elemento soggettivo dell’azione, che esige la prova della effettiva conoscenza della insolvenza;

– l’invocazione della nuova disciplina di esonero dalle azioni revocatorie di cui al D.L. n. 35 del 2005, così da evitare un’irragionevole disparità di trattamento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. l’esenzione dalla revocatoria fallimentare, alle lettere della L. Fall., art. 67, comma 3, conseguenti al D.L. n. 35 del 2005 e alle successive modifiche, costituisce norma restrittiva all’azione antindennitaria che, nel nostro ordinamento, qualifica la domanda con cui il curatore provoca la ricostituzione di una più ampia garanzia patrimoniale, lesa da atti di disposizione temporalmente connessi all’insolvenza ed in vista della tutela della par condicio creditorum, per cui ne consegue l’indicazione necessaria di una lettura selettiva delle condotte e degli status esonerativi;

2. la nuova disciplina non è estensibile alle domande proposte da fallimenti dichiarati anteriormente, come statuito da costante indirizzo per cui “le modifiche apportate all’istituto della revocatoria fallimentare a seguito del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 2 (convertito nella L. n. 80 del 2005) si applicano soltanto alle azioni proposte nell’ambito di procedure concorsuali iniziate dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, trattandosi di norme innovative che introducono una disciplina diversa per situazioni identiche” (Cass. 24868/2015, 20834/2010);

3. la predetta natura dell’azione fonda altresì il principio, correttamente seguito nella vicenda, per cui “ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, la revoca dell’atto oneroso compiuto nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non è subordinata alla ricorrenza di un danno concreto per la massa, poichè il danno è “in re ipsa” e presunto in via assoluta, consistendo nella pura e semplice lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile all’uscita in sè del bene dalla massa, conseguente all’atto di disposizione” (Cass. 5505/2010, 13293/2012);

4. inoltre, “qualsiasi pagamento, ancorchè relativo a rapporti di durata a prestazioni corrispettive, è soggetto a revocatoria fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2 (nel testo anteriore al D.L. n. 35 del 2005, conv. nella L. n. 80 del 2005” (Cass. 17044/2016) ed è anzi “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 24 Cost., della L. Fall., art. 67, comma 2, nella parte in cui consente la revoca dei pagamenti ricevuti da un avvocato, a titolo di fondo spese ed acconto sul compenso, nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del cliente: le difficoltà alle quali quest’ultimo potrebbe andare incontro nella ricerca di un avvocato disposto a difenderlo nella fase prefallimentare, oltre ad essere meramente ipotetiche ed eventuali, non dipendono infatti dal contesto normativo (nel quale peraltro il legislatore non ha mancato di riconoscere un grado di privilegio al credito dei professionisti), ma dalle oggettive difficoltà economiche nelle quali l’imprenditore si sia venuto a trovare, e comunque non pregiudicano l’esercizio del diritto di difesa, il quale può trovare tutela nell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, qualora il debitore non sia in grado di rinvenire un avvocato disposto a farsi carico della necessaria assistenza legale” (Cass. 24046/2006);

5. infine, quanto all’elemento soggettivo, sono inammissibili le relative censure, posto che parte ricorrente ha dedotto critiche sostanzialmente attinenti alle valutazioni di fatto espresse dal giudice del merito, che ora s’imbattono nel principio, qui condiviso, per cui “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 2, comma 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. s.u. 8053/2014, Cass. 14324/2015).

6. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese secondo le regole della soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 5.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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