Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15141 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 16/07/2020), n.15141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14012/2018 R.G. proposto da:

L.A., rappresentato ed assistito giusta delega in atti dagli

avvocati Angelo Cima e Pietro Colucci;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 6293/12/17 depositata il 30/10/2017, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

13/6/2019 dal Consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello del contribuente e confermava per l’effetto la sentenza di prime cure che aveva dichiarato la legittimità dell’atto impugnato, diniego di rimborso di somme dovute per imposta sui giochi e lotterie;

– ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi;

resiste l’Amministrazione dei Monopoli con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo mezzo di gravame si denuncia la violazione dell’art. 23 Cost., del D.L. n. 138 del 2011, art. 2, comma 3, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere erroneamente ritenuto che le disposizioni del D.L. in esame abbiano attribuito al Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma del Monopoli il potere di imporre un aumento sul prelievo dei giochi; detto prelievo in quanto introdotto con disposizione regolamentare e non di rango legislativo sarebbe da un lato illegittimo in quanto violativo del principio di riserva di legge in materia tributaria ex art. 23 Cost., dall’altro l’atto regolamentare che l’ha introdotto potrebbe esser fatto oggetto di disapplicazione da parte del giudice tributario, proprio in quanto illegittimo;

– il motivo è infondato;

– risulta dalla sentenza impugnata che si controverte della spettanza o meno del rimborso del diritto del 6% su una vincita perfezionatasi in data 30.12.2011 della quale è stato chiesto il pagamento il 9 gennaio 2012; pagamento della vincita che fu operato a favore del contribuente, dedotto il diritto di cui si si è detto, in data 24.01.2012;

– orbene, il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 3, disposizione che regola la fattispecie in esame anche ratione temporis, ha disposto come segue: “il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l’altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonchè dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l’assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonchè la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell’economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, allegato I, e successive modificazioni. L’attuazione delle Disp. del presente comma, assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di Euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato”;

– il prelievo in esame è stato effettivamente dapprima introdotto dal D.Dirett. generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, art. 5, comma 1, lett. a), decreto adottato ai sensi del D.L. n. 138 del 2011, art. 2, comma 3;

– successivamente peraltro, con il D.L. n. 16 del 2012, art. 10, comma 9, è stato poi stabilito che “le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui al D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al D.Dirett. generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2011, n. 265”;

– come correttamente notato in controricorso detta ultima disposizione nel fornire la disciplina atta a regolare la materia dei giochi pubblici in parola ha recepite e fatte proprie le previsioni del Decreto del Direttore Generale dei Monopoli; quindi il legislatore del ridetto D.L. ha assunto tali indicazioni regolamentari al più elevato rango di disposizione di legge in senso sia sostanziale – collocandole nella piramide kelseniana della fonti sul gradino concettuale primario – sia in senso formale, ponendole all’interno di un decreto legge del cui rango di grado legislativo non è dato dubitare;

– conseguentemente risulta rispettato anche se in limine il principio costituzionale di riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., e il contenuto del sopra citato D.Dirett. Generale dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato non merita disapplicazione dal momento che il suo contenuto precettivo è iterativo del contenuto di una sia pur successiva previsione avente forza di legge;

– il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 23 Cost., e dello Statuto dei diritti del contribuente, art. 3, dell’art. 11 disp. gen., del D.L. n. 138 del 2011, art. 2, comma 3, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR applicato retroattivamente la disposizione citata, operando il prelievo del diritto del 6% alla vincita realizzata precedentemente l’entrata in vigore della disposizione (il 30.12.2011) ma reclamata successivamente (il 9.01.2012);

– il motivo è infondato;

– come rileva correttamente parte controricorrente, è pacifico che il contribuente ha conseguito la propria vincita a seguito di concorso del 30.12.2011, ma ha reclamato il relativo premio in data 9.1.2012, momento nel quale il disposto del D.Dirett. Ministero dell’Economia e delle Finanze, 16 dicembre 2011, (pubblicato in G.U. 31/12/2011) era in vigore e prevedeva l’applicazione del diritto in parola ai premi “reclamati” (e non “conseguiti”) a far data dal 1 gennaio 2012; con ciò stabilendo l’imponibilità ai fini del diritto in questione anche ai premi relativi a concorsi svolti precedentemente a tal data;

– per completezza, va precisato che quanto all’entrata in vigore dei decreti ministeriali questa Corte ritiene (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15315 del 25/07/2016) che l’art. 10 preleggi, comma 1, non si applichi ai decreti ministeriali; ne deriva che i medesimi, anche se debbono essere pubblicati sulla G.U., non sono assoggettati ad alcun periodo di “vacatio legis” e sono quindi immediatamente applicabili atteso il carattere di esecutorietà proprio degli atti amministrativi;

– conseguentemente il prelievo applicato era dovuto; pertanto il ricorso va rigettato;

– le spese seguono la soccombenza e va infine dichiarata la sussistenza dei requisiti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.100,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposi processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA