Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15141 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15141 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 18944-2007 proposto da:
ROMERO GIAN VINCENZO (c.f. RMRGNV51T17L219D), in
proprio e nella qualità di socio accomandatario e
legale rappresentante della RO.MA . S.A.S. di ROMERO
GIAN VINCENZO & C., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE TRASTEVERE 244, presso l’avvocato
2014

FASSARI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende,

1085

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrentecontro

Data pubblicazione: 02/07/2014

FALLIMENTO RO.MA . S.A.S. DI ROMERO GIAN VINCENZO &
C., nonchè FALLIMENTO ROMERO GIAN VINCENZO, in
proprio, in persona del Curatore avv. ANNAMARIA
MARCONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
OSLAVIA 39-F, presso l’avvocato GIUSEPPE BIANCO,

all’avvocato RAVINALE MARIO, giusta procura in
calce al controricorso;
– C,,: 0 .11053- 1o.PAI- – controrícorrenti

avverso la sentenza n.

426/2007 della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/05/2014 dal Consigliere
Dott. LOREDANA NAllICONE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato C. FASSARI che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,

per i controricorrenti,

l’Avvocato S.

CARLONI, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

che li rappresenta e difende unitamente

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 marzo 2007, la Corte d’appello
di Torino ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza
del Tribunale della medesima città, di rigetto
dell’opposizione proposta avverso la dichiarazione del
fallimento della Ro.Ma. s.a.s. di Romero & C., e del
socio Gian Vincenzo Romero in proprio, pronunciata in
per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Ha rilevato la corte territoriale che la società,
nei due anni anteriori alla presentazione della proposta,
non ha tenuto il libro giornale di cui all’art. 2215 c.c.
e che ciò ne impedisce l’ammissione al concordato, posto
che l’art. 160, primo comma, n. 1, legge fall. (nel testo
all’epoca in vigore, anteriore al d.l. n. 35 del 2005,
convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80) riguarda
tutti i libri contabili prescritti dalla legge
civilistica, mentre il requisito della cd. regolarità
sostanziale è concorrente, non alternativo alla
regolarità

formale,

imperfezioni
sempreché

formali
il

reale

fine

al
di

di

superare

un’esistente

svolgimento

delle

talune

contabilità,
operazioni

commerciali sia agevolmente ed integralmente
ricostruibile in forza della contabilità effettivamente
redatta.
La tenuta dei soli registri IVA, pur fiscalmente
regolari, non è, invece, idonea a consentire la
rappresentazione completa della gestione, riguardando
unicamente le fatture emesse e quelle ricevute, in totale
assenza di qualsiasi informazione su altri eventi, quali
finanziamenti, rapporti bancari, esborsi verso dipendenti
ed enti previdenziali.
Il ricorso per cassazione viene proposto dalla
società e dal socio in proprio, ed è affidato a due
motivi. Resiste l’intimata con controricorso.

r.g. 18944/2007

3

11 cons. 1. est.
i i

seguito alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza

ricorrenti hanno altresì depositato le memorie di cui
all’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la
falsa applicazione dell’art. 160, primo comma, n. l,
legge fall., nel testo

ante

novelle, per avere la
«regolare

sentenza impugnata ritenuto la nozione di

non integrata nella specie per la mancata

tenuta del libro giornale da parte della Ro.Ma. s.a.s.,
sebbene essa fosse soggetta a contabilità semplificata,
ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a
seguito

della

contrazione

del

fatturato,

e

pur

pumettendo i libri tenuti una piena e veridica
ricostruzione delle proprie vicende economiche.
Con il secondo motivo, denunziano il vizio di
motivazione, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto
che i libri tenuti non siano idonei all’attendibile
ricostruzione della contabilità dell’impresa.
2. – Il primo motivo è infondato.
Esso pone la questione se ed a quali condizioni la
mancata

tenuta

(specificamente,

dei

libri

contabili

il libro giornale)

obbligatori

possa impedire

l’ammissione dell’imprenditore alla procedura di
concordato preventivo, nel regime anteriore alle riforme
degli anni 2000.
2.1. – L’art. 160, primo comma, n. l, legge fall.,
nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal
2005, acconsente alla procedura di concordato preventivo
per l’imprenditore che «/)

è iscritto nel registro delle

imprese da almeno un biennio o almeno dall’inizio
dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha
tenuto una regolare contabilità per la stessa durata».
Il nuovo testo dell’art. 160 1. fall. non fa più
espressa menzione della tenuta di una contabilità
regolare quale condizione di ammissione al concordato. E
tesi diffusa che il requisito resti presente all’art. 161
r.g. 18944/2007

4

Il cons.

contabilità»

legge fall., atteso che la completezza e regolarità delle
scritture, quindi la loro attendibilità, costituiscono il
presupposto della «relazione aggiornata sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa»

e

degli altri documenti di cui al secondo comma di tale
disposizione, sui quali sarà inoltre redatta la relazione
«che attesti la veridicità dei dati

aziendali e la fattibilità del piano medesimo»

(cfr. al

riguardo Cass. 26 luglio 2013, n. 18133); evidenziando
altri che il legislatore avrebbe comunque accolto la tesi
della prevalenza della regolarità sostanziale, come
requisito sufficiente e decisivo.
Peraltro, la vicenda in esame si è svolta nel vigore
dell’originaria disciplina, di cui dunque occorre
occuparsi.
2.2. – L’art. 18 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ha
consentito la contabilità semplificata per le imprese
minori ed ha esonerato le società di persone ed
equiparati e gli imprenditori individuali dall’obbligo di
tenuta delle scritture contabili per l’anno successivo, e
ciò qualora i ricavi di cui all’art. 57 (già 53) del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti in un anno
intero, non abbiano superato gli ammontati ivi previsti e
via via aggiornati: in particolare, la norma dispone che
tali soggetti «sono esonerati per l’anno successivo dalla
tenuta delle scritture contabili prescritte dai
precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle
scritture previste da disposizioni diverse dal presente
decreto».
Peraltro,

il

testo

della

disposizione,

come

risultante dall’art. 4 della legge 30 dicembre 1991 n.
413, recava in quest’ultima frase le parole «del presente
decreto», invece che «dal».
I precedenti articoli del decreto menzionano, agli
art. 14-16, alcune scritture (il libro giornale, il libro
degli inventari, i registri prescritti ai fini
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5

11 con 4e1. est.

del professionista

dell’imposta sul valore aggiunto, le scritture ausiliarie
sugli elementi patrimoniali e reddituali, le scritture
ausiliarie di magazzino, il registro dei beni
ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino).
La preposizione suddetta è poi stata riportata alla
versione originaria

(dal) dall’art. 1, comma 1, d.p.r. 12

aprile 2001, n. 222 ed in tale forma è in vigore nel caso
In ogni modo, la differenza non va enfatizzata: il
legislatore fiscale ha inteso esonerare dalla tenuta dei
libri contabili – la cui elencazione ed obbligo di
redazione sono contenuti non solo agli art. 2214 ss.
c.c., ma anche agli art. 13-16 d.P.R. n. 600 del 1973 l’imprenditore avente i requisiti per l’agevolazione, pur
obbligandolo a redigere le scritture diverse da quelle.
Orbene, per la costante giurisprudenza penale di
questa Corte – con riguardo al reato di cui all’art. 217,
secondo comma, 1. fall., che punisce il fallito il quale,
«durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di
fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha
avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre
scritture contabili prescritti dalla legge» –

il regime

tributario di contabilità semplificata non esime
l’imprenditore dall’obbligo di tenuta delle scritture
contabili disciplinato dall’art. 2214 c.c.; pertanto
l’inadempimento di tale obbligo integra il reato di
bancarotta semplice documentale (Cass. pen., sez. V, 13
novembre 2013, n. 656, Giacone; sez. V, 24 marzo 2011, n.
834; sez. fer., 6 agosto 2009, n. 33402, Castrogiovanni;
sez. V, 11 novembre 1999, n. 5382, Benetti; sez. V, 22
gennaio 1998, Rufo; sez. V, 7 novembre 1997, Brillo; sez.
V, 27 giugno 1997, D’Ambrogio; sez. V, 22 febbraio 1994,
n. 4176, Ghirardello; sez. V, 3 aprile 1986, Potenza).
In particolare, si afferma che «per ritenersi che il
richiamo generico di cui all’art. 217, 2° coma, 1.
fall., al “libri.., prescritti dalla legge’, abbia reso
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6

11 consjr est.

di specie.

operante l’obbligo di tenuta solo in relazione alle
diverse scritture contabili previste da successive norme
fiscali e, in particolare, dal d.p.r. 29 settembre 1973,
n. 600, bisognerebbe supporre un’inesistente abrogazione
– espressa o tacita ex art. 15 preleggi – degli art. 2214
ss. c.c.; invero a prescindere dalla problematica
configurabilità dell’abrogazione di una legge generale da
esclusione, anche per le diverse finalità delle norme a
confronto e delle scritture rispettivamente ivi previste,
di un’abrogazione per incompatibilità o per intera
regolazione della materia, è sufficiente rilevare che
l’art. 18, d.P.R. cit., che ammette una contabilità
semplificata per i contribuenti minori, fa “salvi gli
obblighi di tenuta delle scritture previste da
disposizioni diverse dal presente decreto”»

(Cass. pen.,

5 novembre 1986, Potenza; Cass. pen., 27 novembre 1986,
Anzelini; Cass. pen., 13 febbraio 1986, Covelli).
Anche in sede civile, agli effetti dell’art. 160,
primo coma, n. 1, vecchio testo, 1. fall., si è da tempo
affermato – con orientamento da cui non vi è ragione di
discostarsi che il requisito della regolare
contabilità, ai fini dell’ammissione al concordato
preventivo e della omologazione del concordato medesimo,
deve essere inteso sia in senso formale che in senso
sostanziale, sotto quest’ultimo profilo dovendo la
contabilità almeno consentire un’attendibile
ricostruzione del giro d’affari dell’impresa nell’ultimo
biennio, in quanto, sulla base dell’intera contabilità,
sia possibile ricostruire l’effettiva evoluzione
economica e patrimoniale dell’impresa nei due anni
precedenti (Cass. 23 febbraio 2000, n. 2056; 9 aprile
1988, n. 2809; 21 giugno 1984, nn. 3663 e 3664).
Presso questa Corte, dunque, è prevalsa la tesi,
secondo cui per l’ammissione al concordato preventivo è
richiesta, nel regime precedente, sia la cd. regolarità
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7

11 con

L

est.

parte di una legge speciale successiva e dalla

formale (regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili ex art. 2214 c.c. con l’osservanza delle forme
prescritte dagli art. 2215, 2216 e 2218 c.c., ovvero
bollatura originaria, numerazione, vidimazione annuale),
sia la cd. regolarità sostanziale, ossia la possibilità,
attraverso le scritture tenute, di ricostruire i
risultati ed i caratteri della gestione imprenditoriale
Il secondo è un accertamento da operare non in
astratto, sulla base del tipo di libro o di libri
realmente tenuti, ma in concreto, con riguardo
all’effettiva attività di quell’impresa.
L’interpretazione consolidata del requisito – il
quale presenta il non superabile scopo di permettere
un’adeguata valutazione da parte della procedura e dei
creditori con riguardo ai beni ed agli affari
dell’impresa – è allora nel senso che il legislatore ante
riforma abbia preso in considerazione sia le prescrizioni
di tenuta formalmente corretta, sia le regole sostanziali
idonee a fornire un’effettiva e completa rappresentazione
dell’attività e della situazione economico-patrimoniale
aziendale.
2.3. – Nel caso di specie, è pacifico che la Ro.Ma.
s.a.s. non abbia tenuto la contabilità ordinaria, ma
soltanto il registro IVA.
Se dunque, sul piano della regolarità formale, non
si

può

considerare

la

legislazione

con

fiscale

contabilità semplificata (ai fini dell’agevolazione
dell’accertamento tributario) della base imponibile come
deroga al codice civile, sul piano della regolarità
sostanziale il giudice di merito ha osservato come, nella
documentazione disponibile, fosse «del tutto assente, tra
l’altro, la rappresentazione degli eventuali
finanziamenti,

rapporti

bancari,

esborsi

verso

dipendenti ed enti previdenziali…».

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8

Il cons

I. est.

nell’ultimo biennio.

La corte d’appello ha accertato che ciò non permette
di ravvisare una

«completa rappresentazione o

ricostruzione della gestione contabile»,

in quanto

«la

mancanza del pilastro essenziale della contabilità
civilistica, quale il libro giornale, rende impossibile
stabilire con certezza tale delimitazione»,
a posteriori,

abbia comportato

unicamente i rapporti rappresentati dal registri IVA»,

ed

in definitiva «determina rilevanti lacune contabili».
Sulla base di tale presupposto, ed alla stregua del
principio sopra ricordato, la sentenza dunque non merita
la censura avanzata.
3. – Il secondo motivo – formulato come vizio di
motivazione in assenza di sintesi e che, nella sostanza,
ripropone la censura di diritto sotto il profilo
motivazionale – non coglie nel segno, avendo la corte
d’appello già compiuto in modo corretto l’accertamento in
questione, congruamente e incensurabilmente giustificando
una valutazione negativa della contabilità della Comes
s.r.1., con le argomentazioni sopra riportate.
4. – Il rigetto del ricorso, dunque, si impone. Le
spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i
ricorrenti al pagamento delle spese di lite del giudizio di
legittimità, che liquida in C 6.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come
per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
26 maggio 2014.

gestione, considerata

ossia «se la

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