Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15140 del 20/07/2015
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15140 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DIDONE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 2677-2008 proposto da:
SUPER RIFLE S.P.A. (c.f. 05642650484), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA l, presso
l’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente-
2015
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contro
FALLIMENTO MARY MODA S.R.L.;
– intimato –
Data pubblicazione: 20/07/2015
avverso la sentenza n.
523/2007 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
.4»
udienza del 27/05/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso
L___
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
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Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- La curatela del fallimento della s.r.l. Mary Moda ha
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, la
s.p.a. Rifle esponendo che quest’ultima nel mese di maggio
2000 aveva ricevuto dalla Mary Moda s.r.l. la restituzione
della merce fornita nel mese di febbraio dello stesso anno;
precisava che poiché la Mary Moda s.r.l. era stata
dichiarata fallita con sentenza del giorno 11 marzo 2000,
l’operazione doveva ritenersi inefficace ai sensi dell’art.
44 1. fall. La Curatela attrice ha chiesto pertanto la
condanna della società convenuta a restituire la merce, o,
alternativamente il tantundem pari a lire 42.613.680, oltre
interessi e rivalutazione.
Si è costituita la Super Rifle s.p.a., che aveva
incorporato la s.p.a. Rifle, deducendo che non si trattava
di reso di merce, ma di annullamento di un ordine conferito
nel mese di agosto 1999 per la mancata accettazione da
parte del destinatario; ha chiesto pertanto, il rigetto
della domanda. Con sentenza, in data 15 febbraio 2003, il
Tribunale, ha accolto la domanda e
,
con la sentenza
impugnata (depositata il 24.5.2007) la Corte di appello di
Palermo ha confermato la decisione di primo grado.
Contro tale ultima sentenza la s.p.a. Super Rifle ha
proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
Non ha svolto difese la curatela fallimentare intimata.
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2.- Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione
di norme di diritto nonché vizio di motivazione, senza
formulare né il quesito di diritto, quanto alla prima
censura, né la sintesi del fatto controverso, quanto alla
seconda, così come prescritto a pena di inammissibilità
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 27 maggio 2015, nella camera
di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema
dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.