Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15140 del 20/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 15140 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 2677-2008 proposto da:

SUPER RIFLE S.P.A. (c.f. 05642650484), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA l, presso
l’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente-

2015
988

contro

FALLIMENTO MARY MODA S.R.L.;
– intimato –

Data pubblicazione: 20/07/2015

avverso la sentenza n.

523/2007 della CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
.4»
udienza del 27/05/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso

L___

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

2

Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- La curatela del fallimento della s.r.l. Mary Moda ha
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, la
s.p.a. Rifle esponendo che quest’ultima nel mese di maggio
2000 aveva ricevuto dalla Mary Moda s.r.l. la restituzione

della merce fornita nel mese di febbraio dello stesso anno;
precisava che poiché la Mary Moda s.r.l. era stata
dichiarata fallita con sentenza del giorno 11 marzo 2000,
l’operazione doveva ritenersi inefficace ai sensi dell’art.
44 1. fall. La Curatela attrice ha chiesto pertanto la
condanna della società convenuta a restituire la merce, o,
alternativamente il tantundem pari a lire 42.613.680, oltre
interessi e rivalutazione.
Si è costituita la Super Rifle s.p.a., che aveva
incorporato la s.p.a. Rifle, deducendo che non si trattava
di reso di merce, ma di annullamento di un ordine conferito
nel mese di agosto 1999 per la mancata accettazione da
parte del destinatario; ha chiesto pertanto, il rigetto
della domanda. Con sentenza, in data 15 febbraio 2003, il
Tribunale, ha accolto la domanda e

,

con la sentenza

impugnata (depositata il 24.5.2007) la Corte di appello di
Palermo ha confermato la decisione di primo grado.
Contro tale ultima sentenza la s.p.a. Super Rifle ha
proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
Non ha svolto difese la curatela fallimentare intimata.

3

2.- Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione
di norme di diritto nonché vizio di motivazione, senza
formulare né il quesito di diritto, quanto alla prima
censura, né la sintesi del fatto controverso, quanto alla
seconda, così come prescritto a pena di inammissibilità

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 27 maggio 2015, nella camera
di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema

dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA