Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15140 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.19/06/2017),  n. 15140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6109/2015 proposto da:

Z.C.M., C.R., M.C., B.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo

studio dell’avvocato SAVINA BOMBOI, che li rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato BRUNO COSSU;

– ricorrenti –

contro

S.M., in proprio ed in qualità di ex amministratore della

società Prisma Technology LTD, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIANFRANCO CAGGIANO, ANGELO PALMENTIERI e MARGARET

SALVATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 391/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

B.M., C.R., M.C., Z.C.M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente – avverso la sentenza n. 391/2015, depositata il 23 gennaio 2015, con il quale la Corte territoriale – in accoglimento del reclamo proposto da S.M., quale ex amministratore della società Prisma Technology LTD – ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Milano n. 854/2014 del 3 ottobre 2014, che aveva dichiarato il fallimento di detta società;

il resistente ha replicato con controricorso;

considerato che:

la Corte d’appello di Milano ha preso in considerazione, come dies a quo per il computo dell’anno di cui alla L. Fall., art. 10, la data (27 marzo 2012) di cancellazione della società Prisma Technology LTD dal registro delle imprese britannico, nel quale risultava iscritta per avvenuto trasferimento della sede all’estero, ritenendo, pertanto, che il fallimento della suddetta società sia stato dichiarato (3 ottobre 2014) oltre l’anno L. Fall., ex art. 10;

tale trasferimento e la conseguente iscrizione erano stati, per contro, dichiarati meramente fittizi e simulati dalla stessa Corte d’appello di Milano con decreto in data 27 novembre 2013, che non risulta impugnato da nessuna delle parti;

ritenuto che:

nel caso in cui la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta come conseguenza dell’asserito trasferimento all’estero (nella specie in Gran Bretagna) della sua sede sociale, il successivo accertamento della fittizietà del trasferimento non comporti il venire meno della giurisdizione del giudice italiano, nè determini, come effetto di quella cancellazione, il decorso del termine di cui alla L. Fall., art. 10, ai fini della tempestività della dichiarazione di fallimento ai sensi della norma succitata (Cass. Sez. U. 18/04/2013, n. 9414);

nella fattispecie concreta la Corte territoriale non abbia, per contro, tenuto in alcun modo conto del fatto che il trasferimento della società all’estero era stato dichiarato fittizio e simulato, con il succitato decreto del 27 novembre 2013;

in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, debba darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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