Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15140 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. III, 08/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 08/07/2011), n.15140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DEI QUATTRO VENTI 80, presso lo studio dell’avvocato

CARACCIOLO ANTONIO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.N. (OMISSIS), selettivamente domiciliato in ROMA,

VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato MORSILLO ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BUONO GIANPAOLO, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI – Sezione

Distaccata di ISCHIA del 3 0.1.09, depositata il 04/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Giampaolo Buono che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Letti gli atti depositati;

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 9 – 11 aprile 2009 G. B. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 4 febbraio 2009 dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva dichiarato inesistente il diritto di credito – quindi anche di quello di agire esecutivamente nei confronti di N. P..

Costui ha resistito con controricorso.

2 – Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo per violazione dell’art. 366, comma 1 n. 3, per la assolutamente inadeguata esposizione dei fatti di causa, con particolare riferimento allo svolgimento del processo di primo grado.

Occorre al riguardo ribadire che (Cass. n. 4403 del 2006; Cass. n. 13550 del 2004), ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, onde acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano le decisioni censurate e i motivi delle doglianze prospettate.

Il ricorrente non ha soddisfatto il principio sopra ribadito, poichè nel ricorso risultano omesse: la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate nel giudizio di primo grado dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese.

3 – In secondo luogo, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, il quale prescrive, a pena d’inammissibilità, che ogni motivo di ricorso contenga l’indicazione delle ragioni specifiche per le quali si chiede la cassazione. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 616 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Vengono in tal modo trattate congiuntamente censure ontologicamente e strutturalmente diverse, per cui il motivo in esame perde il necessario carattere di specificità.

4. – Ma, soprattutto, non è stato rispettato l’art. 366 bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Il quesito di diritto, intrinsecamente inidoneo se valutato alla stregua dei principi sopra enunciati, contiene un riferimento, peraltro astratto, a norma diversa da quella di cui è stata denunciata la violazione, mentre manca del tutto il momento di sintesi riferito al vizio di motivazione e necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

5.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; il resistente ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

6.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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