Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15140 del 02/07/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15140 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: PICCININNI CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Stassi Marcello e Scipioni Filomena, elettivamente
domiciliati in Roma, viale Parioli 67, presso l’avv.
Roberto Cefaloni, che li rappresenta e difende giusta
delega in atti; -c.f.
STS 1i.CL,k3g2$ fG44H- ricorrenti contro
Fedeli Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, via
di Santa Costanza 46 presso l’avv. Luigi Mancini,
rappresentato e difeso dall’avv. Mario Persichetti
“L G” /1 ” 1 “” 6″ –
giusta delega in atti; -C -L’
–
controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.
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Data pubblicazione: 02/07/2014
2853/08 del 3.7.2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22.5.2014 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;
Uditi gli avv. Cefaloni per Stassi e Persichetti per
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Francesca Ceroni, che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del
ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 26.3.1998 Marcello Stassi e
Filomena Scipioni proponevano opposizione avverso il
decreto con il quale il Pretore di Roma aveva loro
ingiunto il pagamento di £. 7.234.727 in favore di
Giuseppe Fedeli, quale giratario di ventotto pagherò
cambiari emessi da Anna Lugaresi in favore di essi
intimati e da loro girati all’intimante.
In
particolare
gli
attori
denunciavano
l’inammissibilità dell’azione causale, in ragione del
duplice fatto che per diciassette cambiali non era
stato elevato il protesto e che era stata inoltre
omessa la restituzione dei titoli ” impregiudicati “,
assunto che il tribunale, dinanzi al quale era stato
incardinato il giudizio di opposizione, disattendeva
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Fedeli;
così confermando il contestato decreto.
Uguale decisione adottava poi la Corte di Appello (
adita dagli originari opponenti ), che in relazione
rilevava come non fosse
alle censure prospettate
maturata la prescrizione dell’azione cambiaria poiché,
confronti di prenditore girante, l’azione cambiaria
diretta contro l’emittente sarebbe stata ancora
esperibile, atteso che per essa la ” prescrizione ex
art. 94 1.c. decorre autonomamente dal momento del
pagamento dei titoli da parte del debitore ”
Contro detta sentenza Stassi e Scipioni hanno proposto
ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui ha
resistito Fedeli con controricorso.
Entrambe le parti depositavano memoria.
La
controversia
veniva
quindi
decisa
all’esito
dell’udienza pubblica del 22.5.2014.
Motivi della decisione
Con il solo motivo di impugnazione Stassi e Scipioni
hanno denunciato violazione degli artt. 103, 94, comma
l e 3, 66 R.D.1933/1669, sostenendo: che l’art. 66 1.c.
subordina l’esperimento dell’azione causale all’offerta
di restituzione della cambiale al debitore e
all’adempimento
delle
formalità
necessarie
per
consentire l’esercizio delle azioni di regresso; che,
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trattandosi nella specie di richiesta fatta valere nei
fra tali formalità, va compresa anche quella relativa
alla necessità di esercitare l’azione causale entro i
termini di prescrizione delle azioni cambiarie
proponibili dal debitore; che da ciò deriverebbe che
l’onere imposto al portatore di adempiere alle dette
azioni di regresso vere e proprie, ma anche a quella
diretta spettante al girante prenditore del titolo; che
la maturazione della prescrizione dell’azione cambiaria
per fatto imputabile al Fedeli gli avrebbe precluso
l’esercizio dell’azione causale contro i giranti,
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ancorchè primi prenditori “; che infine la Corte di
appello avrebbe errato nel ritenere non maturata la
prescrizione nei confronti dell’emittente, ritenendo
che questa decorresse dal momento del pagamento dei
titoli, e ciò in quanto ” le azioni cambiarie contro
l’accettante si prescrivono in tre anni a decorrere
dalla data di scadenza “, con la conseguenza che il
termine iniziale di decorrenza della prescrizione per
il girante, individuato nel giorno del pagamento, non
sarebbe ” riferibile anche al diritto nei confronti
dell’emittente nel vaglia cambiario “, per il quale il
computo decorrerebbe ” indefettibilmente dalla data di
scadenza del vaglia cambiario ”
La censura è fondata.
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formalità dovrebbe essere riferito non soltanto alle
In proposito va osservato che l’art. 66 1.c. stabilisce
che l’azione causale si affianca a quella cambiaria (
non vi è dunque novazione del titolo ) e può essere
utilmente esercitata, alla duplice condizione che sia
restituita la cambiale ( e ciò per evitare la
azione cambiaria, e quindi ad un doppio pagamento ) e
che siano puntualmente adempiute le formalità
necessarie
per
consentire
allo
stesso
pagante
l’esercizio dell’azione di regresso.
Tale esercizio presuppone che l’iniziativa giudiziaria
sia posta in essere prima della maturazione della
prescrizione dell’azione cambiaria, disciplinata
dall’art. 94 1.c., che distingue tempi diversi a
seconda che l’azione sia proposta contro l’accettante cui va equiparata la posizione del traente per effetto
del richiamo all’art. 94 1.c. operato dall’art. 102
1.c. ( 3 anni dalla scadenza del titolo ) -, dal
portatore contro il girante ed il traente ( l anno dal
protesto ), dal girante contro altro girante o il
traente ( 6 mesi dal pagamento del titolo ).
Il solo punto in contestazione riguarda dunque
l’avvenuta maturazione o meno del termine di
prescrizione dell’azione cambiaria, quesito cui deve
darsi risposta positiva, atteso che nella specie la
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potenziale esposizione del pagante ad una ulteriore
disciplina applicabile
sarebbe quella dell’azione
cambiaria diretta contro l’emittente ( Lugaresi )
esercitata dal girante primo prenditore ( Stassi
Scioni ), per la quale l’art. 94, comma l, prevede un
termine prescrizionale di tre anni a far tempo dalla
decorso.
Come questa Corte ha infatti già avuto modo di rilevare
in una fattispecie del tutto analoga alla cui
motivazione si rinvia ” la prescrizione triennale
dell’azione diretta
.. decorre in ogni
caso dalla
scadenza della cambiale e segna la definitiva
estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nel
titolo.. ” ( C. 2010/16816 ), e da ciò ulteriormente
discende che il mancato adempimento dell’onere di
restituire
al
proprio
girante
il
titolo
impregiudicato ” ( vale a dire astrattamente idoneo a
legittimare l’esercizio delle azioni cambiarie
)
comporta l’inammissibilità dell’azione causale ( C. 11/
15681, C. 10/16816, C. 08/6609, C. 03/14684 ).
Conclusivamente il ricorso deve essere quindi accolto
con cassazione della sentenza
impugnata sicchè,
decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
l’azione proposta da Giuseppe Fedeli deve essere
dichiarata improcedibile.
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scadenza del titolo, nella specie incontestabilmente
Alla declaratoria di improcedibilità segue la condanna
dello stesso Fedeli, soccombente, al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate in
I.
dispositivo.
P.Q.M.
decidendo nel merito, dichiara improcedibile l’azione
proposta e condanna Fedeli al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in C 2.700, di cui C
2.500 per compenso, oltre agli accessori di legge.
Roma, 22.5.2014
Il consigliere estensore
Il Presidente
LLOW
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e