Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1514 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G.C., elettivamente domiciliato in Roma, via di Villa

Emiliani 11, presso prof. avv. Giuliano Tabet, rappresentato e difeso

dal prof. avv. Miccinesi Marco, giusta procura speciale per atto

notaio Giuseppe Tragnone di Chieti, del 16 maggio 2001, Rep. n.

35129;

D.G.P.G., in proprio nonchè in qualità di erede

della Sig.ra C.Q., elettivamente domiciliata in Roma,

via di Villa Emiliani 11, presso prof. avv. Giuliano Tabet,

rappresentata e difesa dal prof. avv. Marco Miccinesi, giusta procura

speciale per atto notaio Angelo Caccetta di Pisa, dell’11 maggio

2001, Rep. n. 51560;

D.G.D., in proprio nonchè in qualità di erede della

Sig.ra C.Q., elettivamente domiciliata in Roma, via di

Villa Emiliani 11, presso prof. avv. Giuliano Tabet, rappresentata e

difesa dal prof. avv. Miccinesi Marco, giusta procura speciale per

atto notaio Angelo Caccetta di Pisa, dell’11 maggio 2001. Rep. n.

51557;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, elettivamente domiciliati in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana (Firenze), Sez. 30, n. 217/30/99 del 28 ottobre 1999,

depositata il 29 giugno 2000, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi

l’estinzione del giudizio per condono.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Vista l’istanza dell’Avvocatura dello Stato la quale attesta l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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