Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1514 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 25/01/2021), n.1514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 32441-2018 proposto da:

P.M.A.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARCELLO PRESTINARI n. 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

PALLINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE FIGLIE DI MARIA SS.MA MADRE DELLA

DIVINA PROVVIDENZA E DEL BUON PASTORE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FREDIANI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI DORE, SANDRO PISEDDU,

CARLO DORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 04/05/2018 R.G.N. 252/17+1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMO PALLINI;

udito l’Avvocato VITO MASSARI, per delega verbale Avvocati SANDRO

PISEDDU, GIOVANNI DORE, CARLO DORE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 106 del 4.5.2018 la Corte d’appello di Cagliari, in sede di rinvio a seguito di ordinanza n. 14871 del 2017 di questa Corte, ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo il 16.4.2009 dalla Congregazione figlie di Maria SS.ma Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore a P.M.A.E. in considerazione dell’andamento economico negativo delle strutture gestite dalla Congregazione che aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione dell’organizzazione di lavoro, con conseguente soppressione del posto di lavoro della dipendente che comportava, per il datore di lavoro, il costo più elevato ed attribuzione delle mansioni alla religiosa Suor A.F. (che prestava la sua opera senza corresponsione di retribuzione).

2. La P. ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria. La Congregazione ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 nonchè dell’art. 2697 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, invertito, nella sua disamina, il rapporto di necessaria causalità tra soppressione della posizione del lavoratore e riassegnazione delle sue mansioni ad altro personale, ritenendo erroneamente che quest’ultima possa essere causa della prima e non già il contrario.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 2,3 e 5 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, valutato la sussistenza del giustificato motivo di recesso con riguardo ad un motivo diverso da quello addotto nella lettera di licenziamento (trascritta solo in parte) ossia con riguardo alla crisi economica della Congregazione nel suo complesso in luogo dell’andamento economico della specifica residenza sanitaria diretta dalla P., nonostante sin dal ricorso introduttivo del giudizio era stato sottolineato che il bilancio della Rsa cui era adibita la P. era assolutamente positivo fin dal 2015 e la situazione di crisi era da imputare ad altre strutture gestite dalla Congregazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 nonchè degli artt. 1345,2697,2909 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato di utilizzare – quale elemento presuntivo della inesistenza del nesso causale tra l’asserita riorganizzazione aziendale e l’intimato licenziamento – la circostanza (non contestata e su cui si è formato giudicato) dell’esistenza di contrasti interni tra il personale religioso e la P..

4. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato, con ampia argomentazione che il collegio intende in questa sede ribadire, che la ragione inerente all’attività produttiva (L. n. 604 del 1966, art. 3) è quella che determina un effettivo ridimensionamento riferito alle unità di personale impiegate in una ben individuata posizione lavorativa, a prescindere dalla ricorrenza di situazioni economiche sfavorevoli o di crisi aziendali (cfr. Cass. n. 25201 del 2016, Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 24882 del 2017). La modifica della struttura organizzativa che legittima l’irrogazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere colta sia nella esternalizzazione a terzi dell’attività a cui è addetto il lavoratore licenziato, sia nella soppressione della funzione cui il lavoratore è adibito sia nella ripartizione delle mansioni di questi tra più dipendenti già in forze (Cass. n. 21121 del 2004, Cass. n. 13015 del 2017, Cass. n. 24882 del 2017) sia nella innovazione tecnologica che rende superfluo il suo apporto, sia nel perseguimento della migliore efficienza gestionale o produttiva o dell’incremento della redditività, fermo restando, da una parte, la non sindacabilità dei profili di congruità ed opportunità delle scelte datoriali (come previsto dalla L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 1, nonchè, con lo stesso fine, dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3 e art. 69, comma 3 e dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 43) ma, dall’altra, il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall’imprenditore a giustificazione del recesso nonchè sul nesso causale tra l’accertata ragione e l’intimato licenziamento.

E’ stato anche precisato (cfr. Cass. n. 25201 del 2016 e da ultimo Cass. n. 3819 del 2020) che l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa; ove, però, il recesso sia motivato dall’esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti in concreto, l’inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta; inoltre è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità (cfr. Cass. n. 10699 del 2017).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato la ricorrenza di una ristrutturazione organizzativa determinata dall’esigenza di ridurre i costi delle attività gestite dalla Congregazione (vista “l’esistenza a partire dal 2006 di un passivo di bilancio di diverse centinaia di migliaia di Euro” che “nell’anno 2008 aveva superato il milione di Euro”) e tale da integrare legittimamente il presupposto dettato dalla L. n. 604 del 1966, art. 3. Il riscontro di effettività ha correttamente riguardato la scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dalla lavoratrice (Responsabile della struttura) e la verifica del nesso causale tra soppressione del posto e le ragioni dell’organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso (adibizione di una religiosa appartenente alla Comunità con conseguente soppressione di costi del lavoro e consistente risparmi annuali al fine di ripianare una situazione economica compromessa).

5. Il secondo motivo è inammissibile.

Ove la ricorrente abbia voluto evocare la violazione del principio di immutabilità della contestazione, trattasi di questione che non risulta affatto affrontata nella sentenza impugnata e la ricorrente non indica in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, le ragioni del suo rigetto ed i motivi con i quali è stata riproposta al giudice del gravame, con ciò violando gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass., n. 23675 del 2013; Cass. n. 23073 del 2015).

Invero, la ricorrente si limita a richiamare alcuni passi del ricorso introduttivo del giudizio ove si sottolineava, con riguardo agli elementi di fatto della controversia, l’andamento positivo del bilancio della residenza sanitaria gestita dalla P. fin dal 2015 (rectius 2005) e negli anni successivi nonchè la situazione di crisi delle altre residenze facenti capo alla Congregazione e si chiedeva l’espletamento di una consulenza tecnica contabile. Trattasi di censura inammissibile in quanto la ricorrente si induce ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, mentre la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

6. Il terzo motivo non è fondato.

Questa Corte ha affermato che, in tema di licenziamento nullo perchè ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all’applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 1 st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (Cass. n. 9468 del 2019; cfr. altresì Cass. n. 23583 del 2019 che ha confermato la sentenza impugnata che, solamente dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio per valutare il carattere ritorsivo del licenziamento).

Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l’unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. L’esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest’ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all’applicazione della più ampia e massima tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1.

Nel caso in esame, la Corte distrettuale si è conformata ai principi di diritto espressi da questa Corte e, una volta accertata la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso, ha correttamente ritenuto superfluo indagarne il carattere ritorsivo in quanto mancante il requisito determinante dell’efficacia determinativa esclusiva.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate in considerazione della novità della questione trattata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

 

 

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