Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1514 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1514 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 895-2007 proposto da:
GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX UNITA’ LOCALE SOCIOSANITARIA N.12 DI POPOLI, in persona del Commissario
Liquidatore-Direttore

Generale

pro

tempore

Data pubblicazione: 24/01/2014

dell’Azienda UNITA’ SANITARIA LOCALE n.5 di PESCARA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180,
2013
2033

presso l’avvocato SANINO MARIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARCHESE TOMMASO, giusta procura
a margine del ricorso;

ricorrente

1

contro

CURATELA FALLIMENTARE DELL’IMPRESA DI COSTRUZIONI
ALFONSO & EUSEBIO RECINELLA S.R.L., in persona del
Curatore fallimentare dott. ENRICO VITILEIA,
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

rappresentata e difesa dall’avvocato FANI’ DANTE,
giusta procura in calce al controricorso;
TERZINI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TACITO 64, presso l’avvocato DI GIOVANNI NICOLETTA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CIOFANI CARMINE, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n.

1109/2005 della CORTE

D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 12/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

udito, per la ricorrente, l’Avvocato T. MARCHESE che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
L’impresa Alfonso ed Eusebio Recinella srl ottenne un
decreto ingiuntivo nei confronti della ULSS (Unità locale
socio-sanitaria) n. 12 di Popoli per l’importo di £.
57.846.827, a titolo di residuo credito per interessi

legali e moratori maturati, a norma dell’art. 35 d.P.R. n.
1063/1962, per ritardati pagamenti di opere di adeguamento
e ristrutturazione di un ospedale. Il Tribunale di Pescara
rigettò sia l’opposizione sia la domanda di garanzia che
i
la ULSS aveva proposto nei confronti del direttore dei
lavori, ing. Terzini Mario. La Corte di appello de
L’Aquila, con sentenza 12 dicembre 2005, ha rigettato il
gravame, osservando che vi era prova dei ritardi nei
pagamenti in favore dell’impresa appaltatrice e, con
riguardo alla domanda di garanzia, che non vi era prova
del nesso causale tra il ritardo del direttore dei lavori
nell’esecuzione del contratto d’opera professionale e il
danno subito dalla committente per la maggiore esposizione
debitoria nei confronti dell’impresa.
La ULSS ricorre per cassazione a mezzo di due motivi cui
resistono la Curatela fallimentare dell’impresa Recinella
e l’ing. Terzini. Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
Nel primo motivo la ricorrente ULSS imputa alla corte del
merito violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
3

per avere affermato l’esistenza di ritardi nei pagamenti
sulla base del solo contratto di appalto e senza valutare
se i ritardi fossero ad essa imputabili, né la
responsabilità del direttore dei lavori, ing. Terzini, che
aveva ritardato la compilazione di alcuni documenti

amministrativi necessari per il pagamento dei lavori.
Nel secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 106 c.p.c. e 2697 c.c. nonché
vizio di motivazione, per avere la corte del merito
ritenuto che, al fine di riconoscere il nesso causale,
essa avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza di
un rapporto di causa ed effetto tra il ritardo del
direttore dei lavori nell’espletamento dell’incarico
professionale e il danno subito dalla committente.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono
infondati.
Va premesso che tenuto a corrispondere all’appaltatore gli
interessi per la tardiva emissione dei certificati di
pagamento degli acconti e del saldo è il committente, che
è contrattualmente obbligato nei suoi confronti e che può
rivalersi verso il direttore dei lavori, sempre che vi sia
prova che il comportamento di costui abbia dato causa alla
maggiore esposizione debitoria del committente.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la
corte di appello ha valutato il ritardo nel pagamento
delle rate di acconto e conteggiato le somme dovute a
4

titolo di interessi sulla base anche degli atti di
sottomissione e dei certificato di collaudo da cui si
evincevano le date degli stati di avanzamento e gli stessi
ritardi.
Infondato è anche il profilo relativo alla domanda di

nell’adempimento della prestazione professionale del
direttore dei lavori, ing. Terzini, e il ritardo nel
pagamento del corrispettivo dovuto dal committente in
favore dell’appaltatore, costituisce oggetto di una
valutazione di merito che è incensurabile in questa sede.
La doglianza secondo cui la corte di appello avrebbe posto
a carico della committente l’onere di provare la
sussistenza della copertura finanziaria, ai fini
dell’operatività della garanzia, non trova riscontro nella
sentenza impugnata.
Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio seguono la
soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese del giudizio, liquidate in C 5200,00, di cui C
5000,00 per compensi.
Roma, 18 dicembre 2013.

garanzia. L’esistenza del nesso causale tra il ritardo

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