Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1514 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1514 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso 28717-2016 proposto da:
DIGERONLMO SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO EMANUELE
DISTEFANO;

– ricorrente contro
HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO
ANNECCHINO, rappresentata e difesa dall’avvocato SANTO
SPAGNOLO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/01/2018

;
avverso la sentenza n. 1618/2015 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 23/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Ric. 2016 n. 28717 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-2-

28717/2016

La Corte

rilevato che il Tribunale di Catania, con sentenza n. 960/2013, rigettava la domanda di
Sebastiano Digeronimo di condanna di HDI Assicurazioni S.p.A. a corrispondergli la differenza
tra quanto da essa liquidato come indennizzo per il furto della sua auto (ammontante a euro
2000) e quanto sarebbe stato previsto dall’articolo 27 delle Condizioni generali di polizza;
rilevato che, avendo poi il Digeronimo proposto appello, questo veniva respinto dalla Corte

rilevato che il Digeroninno ha presentato un ricorso articolato in tre motivi, da cui si difende con
controricorso HDI Assicurazioni S.p.A.;
rilevato che il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.,
violazione degli articoli 115, 116, 132 e 190 c.p.c.: il Tribunale aveva invitato le parti a
precisare le conclusioni soltanto su una questione di diritto, ma poi deciso nel merito: avrebbe
invece dovuto invitare le parti a precisare anche sotto questo profilo;
rilevato che questa doglianza è manifestamente infondata perché decidendo anche sul
significato della clausola 27 delle Condizioni generali, il Tribunale si era correttamente avvalso
dell’investimento da parte della sua cognizione di tutta la regiudicanda, l’oggetto della
decisione non essendo normativamente circoscritto a profili pregiudiziali/preliminari;
rilevato che il secondo motivo denuncia ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., violazione e
falsa applicazione degli articoli 2697 e 2700 c.c.: sarebbe stata omessa la valutazione delle
istanze istruttorie e del contratto di compravendita dell’automobile, non indicante il prezzo del
veicolo, in contrasto con l’estratto del PRA; non corrisponderebbe poi al vero che vi sia stata
una rinuncia dell’attuale ricorrente alle istanze istruttorie, riproposte invece fino alla memoria
di replica nel grado d’appello;
rilevato che in questo motivo, ictu ocu/i, viene a creare una inammissibile commistione tra una
contestazione di asserita omessa valutazione delle istanze istruttorie e del contenuto del
contratto e la pretesa sua rinuncia alle istanze istruttorie; a prescindere comunque da tale
conformazione, che di per sé lo conduce alla inammissibilità, si rileva che, peraltro, il giudice
d’appello ha valutato anche il compendio probatorio, ritenendo le fornite prove irrilevanti, e
introducendo nella sua decisione la rinuncia come un’autonoma

ratio decidendi rispetto

all’accertamento fattuale;
rilevato che il terzo motivo lamenta, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione ed
errata applicazione dell’articolo 91 c.p.c.: il ricorrente è stato condannato alle spese
nonostante l’error in procedendo cui non aveva dato causa, subendone anzi le conseguenze,
non essendo valutabile ex articolo 91 c.p.c. il rigetto dell’eccezione preliminare; pertanto il
giudice d’appello avrebbe dovuto almeno compensare per entrambi i gradi;

d’appello di Catania con sentenza dell’8-23 ottobre 2015;

P

rilevato che la censura non è di agevole comprensione, e che peraltro deve riconoscersi che il
giudice d’appello ha condannato alle spese l’attuale ricorrente essendo quest’ultimo
soccombente, per cui la censura non ha consistenza;
ritenuto che quindi il ricorso deve essere rigettato„ con conseguente condanna ‘del ricorrente
alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente;
ritenuto altresì che sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti
per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese
processuali, liquidate in complessivi C 2200, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per spese
generali, nonché agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis
dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017

Il Presidente

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo;

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