Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1514 del 21/01/2011
Cassazione civile sez. I, 21/01/2011, (ud. 29/09/2010, dep. 21/01/2011), n.1514
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.R., elettivamente domiciliata in Roma, via G. G. Belli
36, presso l’avv. Stefano Baldi, rappresentata e difesa dall’avv.
MARTIRE Francesco per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno in data 14
gennaio 2008, nel procedimento n. 548/2006 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in
data 29 settembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato
Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che nulla ha osservato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:
“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;
RITENUTO CHE:
1. V.R. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Salerno in data 14 gennaio 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;
1.1. il Ministro della Giustizia ha resistito con controricorso;
OSSERVA:
2. la ricorrente lamenta che:
– la Corte di merito abbia detratto, con illogica motivazione, dal periodo di durata non ragionevole tutti i rinvii di udienza richiesti a istanza di parte o per astensione dall’udienza degli avvocati, senza tener conto della eccessiva lunghezza dei rinvii disposti dal giudice (primo e secondo motivo);
– sia stato applicato il principio della soccombenza, con sua condanna al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto della domanda (terzo motivo);
2.1. i primi due motivi appaiono manifestamente fondati, in quanto, ai fini dell’accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, e’ necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilita’ che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura dell’indennizzo da riconoscere (Cass. 2008/1715); il terzo motivo appare inammissibile, in quanto non illustrato con il quesito di diritto;
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulatasi ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione, per quanto riguarda il primo e il secondo motivo, rilevando che il terzo motivo risulta assorbito dall’accoglimento dei primi due;
ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, meritano accoglimento i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, con conseguentemente annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta, e che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1, e dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che esaminera’ nuovamente il reclamo alla luce di quanto rilevato nella relazione in precedenza riportata e provvedera’ anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011