Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1514 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14589-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.F.;

– intimato –

Nonchè da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI TRASONE 8,

presso lo studio dell’avvocato ERCOLE FORGIONE, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FABRIZIO PANIGO, NICOLA LOGUERCIO

giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 140/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 13/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento sintetico notificato il 2.12.2008 l’agenzia delle entrate ha contestato a D.F. ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 di aver omesso di presentare dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2003 a fronte di incrementi patrimoniali derivanti dall’acquisto di immobili e dal possesso di un’abitazione principale e tre autovetture, accertando la relativa imposta oltre interessi e irrogando sanzioni.

Su ricorso in data 13.5.2010, e quindi ben oltre il termine di 60 giorni, del contribuente che ha dichiarato di essere cittadino austriaco, di svolgere attività lavorativa in Germania e di avere in Italia la sola residenza, deducendo la nullità della notifica dell’atto impositivo, la commissione tributaria provinciale di Milano ha escluso la validità della notifica e la debenza di imposte ad eccezione di quanto a computarsi sui redditi immobiliari, accogliendo dunque in ampia parte il ricorso, con sentenza confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, la quale ha rigettato l’appello dell’agenzia e condannato la stessa alle spese.

Avverso questa decisione l’agenzia propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, rispetto al quale il contribuente resiste con controricorso contenente ricorso incidentale su dieci motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Con il primo motivo del ricorso principale l’agenzia delle entrate ha dedotto violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata – richiamando “garanzie dei conoscibilità dell’atto… ispirate ad un criterio di effettività” – ritenuto che “il contribuente ha giustamente proposto ricorso allorchè è venuto a conoscenza dell’atto”, disapplicando così il combinato disposto delle predette norme che consente la notifica degli atti impositivi secondo il rito degli irreperibili, con decorso dal perfezionamento della notifica – e non dall’effettiva conoscenza – dei termini per l’impugnazione degli atti stessi.

3. – Con il secondo motivo, poi, l’agenzia ha dedotto – per tuziorismo – “error in procedendo” per violazione del combinato disposto dell’art. 140 cod. proc. civ. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 ove il giudice di merito avesse ritenuto non raggiunta la prova dell’avvenuta notifica dell’atto impositivo, avendo l’agenzia depositato solo in grado di appello la relativa ricevuta (deposito consentito dal predetto art. 58, a fronte di una laconica motivazione della sentenza impugnata che potrebbe scontare una inammissibilità della produzione).

4. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, il contribuente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 58 cit. e dell’art. 345 c.p.c., comma 3, per non essere possibile la produzione dell’avviso di ricezione relativo alla notifica dell’atto in grado di appello e, comunque, per non essere più possibili in secondo grado deduzioni al riguardo, avendo in primo grado l’agenzia ritenuto, in mancanza di prova della notifica, argomentato sulla sanatoria a fronte della proposizione del ricorso da parte del contribuente.

5. – Stante la stretta connessione tra le questioni implicate dai motivi di cui innanzi, gli stessi vanno esaminati congiuntamente ed accolti quelli di cui al ricorso principale, nonchè rigettato quello di cui all’incidentale.

6. – Leggendosi nella sentenza impugnata esclusivamente un riconoscimento di “garanzie dei conoscibilità dell’atto… ispirate ad un criterio di effettività” e la statuizione per cui “il contribuente ha giustamente proposto ricorso allorchè è venuto a conoscenza dell’atto”, deve ritenersi che la commissione regionale abbia disconosciuto – seppur attraverso un sentiero non esplicitato – l’idoneità di una notifica con il rito ex art. 140 cod. proc. civ. la cui prova sia stata fornita nel grado di appello del procedimento tributario. Tanto effettivamente viola le disposizioni di cui ai predetti due motivi del ricorso principale, dovendosi dare continuità sul punto alla giurisprudenza di questa corte secondo cui:

– il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 richiama, in via generale, le disposizioni di cui agli artt. 137 e ss. codice di rito civile, per cui anche nel procedimento di accertamento dell’imposta la speciale forma di notificazione, prevista dall’art. 140 cod. proc. civ., è consentita quando non sia possibile la notificazione ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c., e cioè quando sia impossibile eseguire la consegna dell’atto a mani proprie del destinatario nei luoghi nei quali la legge presume che egli possa essere reperito, e quando nei suddetti luoghi manchino o non si rinvengano le persone che la norma processuale considera idonee a garantire la trasmissione dell’atto;

– il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 (“nuove prove in appello”) così recita: “1. Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. 2. E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.” Tale disposizione, analoga a quella contemplata dall’art. 345 c.p.c., introduce, al comma secondo, la possibilità per le parti di produrre nuovi documenti, onde secondo interpretazione costante e ormai consolidata di questa corte la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è consentita indipendentemente dalla impossibilità dell’interessato di produrli in primo grado per una causa a lui non imputabile: quest’ultimo requisito è, infatti, previsto dall’art. 345 c.p.c., ma non dall’art. 58.

7. – Accolti, alla luce di quanto innanzi, il primo e il secondo motivo di cui al ricorso principale, nonchè rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, vanno dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi dei ricorsi principale e incidentale. Invero, il terzo motivo del ricorso principale concerne vizio della motivazione, di natura consequenziale, mentre il quarto motivo concerne vizio di violazione di norme sostanziali afferenti la tassazione dei redditi di residenti; quanto al ricorso incidentale, il secondo e il sesto motivo afferiscono a presunta nullità dell’accertamento per omesso contraddittorio (motivi coniugati, come anche taluni degli ulteriori, a doglianze di omesso esame delle relative questioni), il terzo a prescrizione della pretesa nell’accertamento incorporata, il quarto a illegittimità delle norme regolamentari in tema di computo presuntivo del reddito, il quinto a ritenuta sopravvenuta incompatibilità con la L. n. 212 del 2000 delle disciplina dell’accertamento sintetico, il settimo a vizi procedimentali, di violazione di norme di diritto sostanziali e a vizi motivazionali in tema di presunzioni negli accertamenti sintetici, l’ottavo sempre a vizi proce-dimentali, di violazione di norme di diritto sostanziali e a vizi motivazionali in tema di invito al contraddittorio (come già nel secondo e sesto motivo) e in generale di informazione al contribuente, il nono a vizi sempre di tutte le tipologie indicate per ultrapetizione in relazione all’intervenuto annullamento solo parziale (sic) dell’accertamento, il decimo – infine – a vizi ancora una volta di tutte le tipologie dianzi indicate in materia di governo delle spese processuali; motivi tutti – sia del ricorso principale che dell’incidentale – che investono profili superati dall’avvenuto consolidamento per tardiva impugnazione dell’accertamento, derivante dall’accoglimento dei predetti precedenti motivi e della pronuncia di merito a rendersi.

8. – Ne deriva che va cassata, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito stante il consolidamento dell’atto impositivo consequenziale all’accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, può questa corte pronunciare nel merito, senza rinvio, e dichiarare inammissibile per tardività l’originario ricorso del contribuente, che è stato ritualmente destinatario di notifica dell’atto ex art. 140 cod. proc. civ..

9. – Le spese dei gradi di merito vanno compensate, seguendo quelle del giudizio di legittimità la soccombenza, giusta la liquidazione in dispositivo.

PQM

La corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e, pronunciando nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso della parte contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la parte contribuente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro quattromila per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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