Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15139 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24902-2019 proposto da:

O.K.E., ammesso al patrocinio a spese dello Stato

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 38, presso lo

studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2019 della Corte d’appello di Perugia,

depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il ricorrente O.K.E., cittadino (OMISSIS), ha impugnato avanti alla Corte d’appello di Perugia l’ordinanza con la quale era stata rigettata l’impugnazione del diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria decisi dalla Commissione territoriale competente;

– a sostegno delle suddette domande il ricorrente aveva allegato di essere vissuto in diverse città; che il padre era membro degli (OMISSIS) e di altre Secret Society, e che alla sua morte i componenti della Society pretendevano che entrasse a far parte del loro gruppo, mangiando il cuore del padre; che si era rifiutato ed era fuggito in varie città; che a seguito di un attacco di (OMISSIS) aveva lasciato la (OMISSIS) dove aveva moglie e figli per raggiungere la Libia, da dove si era poi imbarcato per l’Italia;

– la corte d’appello aveva ritenuto le dichiarazioni del richiedente generiche ed il racconto poco credibile rigettando le domande di protezione da lui formulate;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal richiedente asilo sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il difetto di motivazione e travisamento dei fatti con violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria essendosi la corte d’appello limitata ad esaminare solo l’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), tralasciando di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. a) e lett. b);

-la censura è inammissibile per difetto di specificità atteso che il ricorrente non precisa quale fra le allegazioni da lui fatte, ai fini del riconoscimento dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non sarebbe stata considerata dalla corte territoriale, la quale ha, invece, motivato (cfr. pag. 5 della sentenza) il rigetto della protezione sussidiaria escludendo la ravvisabilità di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile (…);

– con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla condizione di violenza generalizzata esistente nella regione di provenienza del ricorrente con conseguente falsa violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, 3, 4,5,6 e 14 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;

– la doglianza è fondata perchè la corte territoriale ha omesso di effettuare la valutazione della condizione del Paese di provenienza del richiedente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) alla luce delle fonti informative acquisite d’ufficio al fine di verificare la situazione generale esistente nell’area di provenienza del cittadino straniero,

– costituisce principio di diritto cui la corte territoriale avrebbe dovuto attenersi quello secondo il quale in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (cfr. Cass. 262/2021; id.9230/2020; 14283/2019);

– non avendo la corte territoriale provveduto in conformità ad esso, il motivo va accolto;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 1, n. 5, il difetto di motivazione e travisamento dei fatti in merito alla condizione di vulnerabilità del ricorrente con conseguente falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 per avere negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

-l’esame della doglianza è assorbito dall’accoglimento del motivo sulla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c);

– in definitiva il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, rigettato rispetto al primo, con assorbimento del terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione che provvederà a riesaminare la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) alla luce del principio di diritto sopra richiamato nonchè alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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