Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15139 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 22/07/2016), n.15139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 108/2014 proposto da:

R.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA RUSTICA, 273/B, presso lo studio dell’avvocato GAETANO DI

NUZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato CESARE FORMATO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA, in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale

POLICLINICO 155, presso lo studio dell’avvocato PAOLA BAGLIO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce del

controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS); in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DEOO STATO, che lo tappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

e contro

– intimati –

avverso l’ordinanza N. R.G. 1737/13 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Paola Baglio difensore della resistente che si

riporta agli scritti del controricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. R.C. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro il Ministero della Salute e l’Azienda Policlinico Umberto I avverso l’ordinanza del 22 ottobre 2013, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., perchè non aveva alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, l’appello da lui proposto contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Roma.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso il Ministero, che ha anche svolto ricorso incidentale condizionato, mentre l’Azienda ha notificato un controricorso.

3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma – nella quale, peraltro, non è stato dato del controrficorso dell’Azienda – e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…)3. Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

3.1. Il ricorso propone due motivi.

Il primo attiene alla valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine alla insussistenza della ragionevole probabilità dell’appello di essere accolto.

Il secondo attiene alla mancata compensazione delle spese.

3.2. Il primo motivo è inammissibile come ragione di impugnazione dell’ordinanza alla stregua di Cass. sez. un. n. 1914 del 2016.

Il secondo è inammissibile alla stregua di Cass. sez. un. n. 14989 del 2005, secondo cui: “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.”.

4. Ne consegue che il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile stante l’inammissibilità di entrambi i motivi”.

2. Il Collegio, premesso che all’adunanza della Corte è comparso il solo difensore dell’Azienda, condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quale, del resto non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso principale è, dunque, dichiarato inammissibile.

L’incidentale condizionato resta assorbito.

Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi, atteso che sulla questione della impugnabilità dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., discussa in dottrina, all’epoca della proposizione del ricorso non vi erano precedenti della Corte e, d’altro canto, vi è stato successivamente un contrasto di giurisprudenza in seno alle sezioni semplici, risolto dalla citata sentenza delle Sezioni Unite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra il ricorrente ed entrambi i resistenti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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