Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15139 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. I, 22/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.F. ((OMISSIS)), domiciliata in Roma, via

Vigna di Morena 69/a, presso A.M.Rossi, rappresentata e difesa

dall’avv. AMATO F., come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della giustizia, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per legge lo

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 380/2008 cron. Della Corte d’appello di Napoli,

depositato il 12 febbraio 2008;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

udito il difensore del ricorrente principale, avv. Amato, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udite le conclusioni del P.M., come da verbale di udienza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento della somma di Euro 1.834,00 in favore di G.F., che aveva proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio di previdenza, promosso il 4 marzo 2002 e definito in primo grado il 6 luglio 2005, in appello il 23 marzo 2006.

Ricorre per cassazione G.F. e deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’inadeguatezza delle spese liquidate.

Resiste con controricorso il Ministero della giustizia e propone altresì ricorso incidentale, lamentando che i giudici del merito abbiano ritenuto ragionevole la durata di un solo anno per il giudizio di primo grado e abbiano omesso di valutare la posta in gioco. Aggiunge che il giudizio d’appello nel procedimento presupposto rigardò solo le spese, sicchè è tardiva la domanda di equa riparazione per la durata del giudizio relativo al merito, definito con giudicato già in primo grado.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premesso che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal pubblico ministero (Cass., sez. 1^, 22 gennaio 2008, n. 1354, m. 601254), risulta preliminare l’esame del ricorso incidentale, la cui decisione può risultare assorbente rispetto al ricorso principale.

Va innanzitutto rilevato che anche la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle spese può determinare una durata irragionevole del giudizio; e il termine per farne valere le conseguenze non può che decorrere dalla data del giudicato che chiude l’intero procedimento.

D’altro canto, “ai fini del disconoscimento dell’an debeatur non rileva la cosiddetta posta in gioco, la cui modestia è idonea solo ad incidere sull’ammontare dell’indennità da liquidare, ma non ad escludere il diritto all’indennizzo, per il cui accertamento, pertanto, si deve valutare la durata del processo presupposto, applicando per la determinazione della ragionevole durata i parametri elaborati dalla CEDU” (Cass., sez. 1^, 29 luglio 2009, n. 17682, m.

609271).

E’ fondato e assorbente invece il rilievo circa l’ingiustificata determinazione in un solo anno della durata di un giudizio di previdenza, peraltro proposto dall’attrice a distanza di due decenni dai fatti rilevanti.

Sicchè non sussistono ragioni per discostarsi dal consueto parametro dei tre anni di durata ragionevole del giudizio di primo grado, che risultano sostanzialmente rispettati, con un’eccedenza di quattro mesi, irrilevante se si consideri che il giudizio d’appello si concluse in soli otto mesi. In accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, la decisione impugnata va cassata e la domanda di G.F. respinta.

Considerato l’esito, si giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito rigetta la domanda di G.F..

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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