Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15139 del 22/06/2010
Cassazione civile sez. I, 22/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.F. ((OMISSIS)), domiciliata in Roma, via
Vigna di Morena 69/a, presso A.M.Rossi, rappresentata e difesa
dall’avv. AMATO F., come da mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero della giustizia, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per legge lo
rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto n. 380/2008 cron. Della Corte d’appello di Napoli,
depositato il 12 febbraio 2008;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
udito il difensore del ricorrente principale, avv. Amato, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
Udite le conclusioni del P.M., come da verbale di udienza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento della somma di Euro 1.834,00 in favore di G.F., che aveva proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio di previdenza, promosso il 4 marzo 2002 e definito in primo grado il 6 luglio 2005, in appello il 23 marzo 2006.
Ricorre per cassazione G.F. e deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’inadeguatezza delle spese liquidate.
Resiste con controricorso il Ministero della giustizia e propone altresì ricorso incidentale, lamentando che i giudici del merito abbiano ritenuto ragionevole la durata di un solo anno per il giudizio di primo grado e abbiano omesso di valutare la posta in gioco. Aggiunge che il giudizio d’appello nel procedimento presupposto rigardò solo le spese, sicchè è tardiva la domanda di equa riparazione per la durata del giudizio relativo al merito, definito con giudicato già in primo grado.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal pubblico ministero (Cass., sez. 1^, 22 gennaio 2008, n. 1354, m. 601254), risulta preliminare l’esame del ricorso incidentale, la cui decisione può risultare assorbente rispetto al ricorso principale.
Va innanzitutto rilevato che anche la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle spese può determinare una durata irragionevole del giudizio; e il termine per farne valere le conseguenze non può che decorrere dalla data del giudicato che chiude l’intero procedimento.
D’altro canto, “ai fini del disconoscimento dell’an debeatur non rileva la cosiddetta posta in gioco, la cui modestia è idonea solo ad incidere sull’ammontare dell’indennità da liquidare, ma non ad escludere il diritto all’indennizzo, per il cui accertamento, pertanto, si deve valutare la durata del processo presupposto, applicando per la determinazione della ragionevole durata i parametri elaborati dalla CEDU” (Cass., sez. 1^, 29 luglio 2009, n. 17682, m.
609271).
E’ fondato e assorbente invece il rilievo circa l’ingiustificata determinazione in un solo anno della durata di un giudizio di previdenza, peraltro proposto dall’attrice a distanza di due decenni dai fatti rilevanti.
Sicchè non sussistono ragioni per discostarsi dal consueto parametro dei tre anni di durata ragionevole del giudizio di primo grado, che risultano sostanzialmente rispettati, con un’eccedenza di quattro mesi, irrilevante se si consideri che il giudizio d’appello si concluse in soli otto mesi. In accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, la decisione impugnata va cassata e la domanda di G.F. respinta.
Considerato l’esito, si giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito rigetta la domanda di G.F..
Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010