Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15139 del 20/07/2015
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15139 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DIDONE ANTONIO
SENTENZA
,sul ricorso 2042-2008 proposto da:
NST TRADING , S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del
,,
Liquidatore” pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 72, presso l’avvocato
Data pubblicazione: 20/07/2015
PICCOLO ANTONIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ZAMBELLI MASSIMO, giusta procura a
2015
margine del ricorso; – C .F•’. On0k9g024 0 —
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ricorrente-
contro
MAGRI MARCO, P.M. PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
I
DEL TRIBUNALE DI BOLZANO;
–
intimati
–
avverso la sentenza n. 10/2007 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO,
depositata il 16/01/2007;
udienza del 26/05/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
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Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.-
La s.r.l. “NST Trading” in liquidazione ha proposto
ricorso (notificato il 15.1.2008), formulando due motivi,
contro la sentenza della Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano – depositata il 16.1.2007 e
notificata il 1 ° .2.2007, con la quale è stato respinto il
suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano
che ne aveva dichiarato il fallimento.
Non hanno svolto difese gli intimati, curatela fallimentare e
Procuratore della Repubblica di Bolzano.
2.- Con i motivi di ricorso la ricorrente denuncia vizio di
motivazione in ordine alla
ritenuta competenza del
Tribunale di Bolzano nonché la nullità del procedimento per
omessa convocazione della società.
3.- Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile per tardività perché è stato notificato il
15.1.2008 nonostante che la sentenza impugnata fosse stata
notificata il 1 ° .2.2007. Quindi ben oltre il termine breve
ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notifica stessa ad
opera della cancelleria
(sessanta giorni, posto che la
disciplina applicabile è quella di cui al d.lgs. n. 5 del
2006).
Invero, il d.lgs. n. 169 del 2007 ha modificato in questa
parte l’art. 18 1. fall. (comma quindicesimo), come si
evince dalla Relazione, <
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abbreviando «a trenta giorni il termine per il ricorso per
•
cassazione», ma lasciando invariata la norma nella parte
in cui impone la notificazione della sentenza a cura della
cancelleria.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 maggio
2015
P.Q.M.