Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15139 del 20/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 15139 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

,sul ricorso 2042-2008 proposto da:
NST TRADING , S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del
,,
Liquidatore” pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 72, presso l’avvocato

Data pubblicazione: 20/07/2015

PICCOLO ANTONIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ZAMBELLI MASSIMO, giusta procura a
2015

margine del ricorso; – C .F•’. On0k9g024 0 —

968

ricorrente-

contro

MAGRI MARCO, P.M. PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA

I

DEL TRIBUNALE DI BOLZANO;

intimati

avverso la sentenza n. 10/2007 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO,
depositata il 16/01/2007;

udienza del 26/05/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.-

La s.r.l. “NST Trading” in liquidazione ha proposto
ricorso (notificato il 15.1.2008), formulando due motivi,
contro la sentenza della Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano – depositata il 16.1.2007 e

notificata il 1 ° .2.2007, con la quale è stato respinto il
suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano
che ne aveva dichiarato il fallimento.
Non hanno svolto difese gli intimati, curatela fallimentare e
Procuratore della Repubblica di Bolzano.
2.- Con i motivi di ricorso la ricorrente denuncia vizio di
motivazione in ordine alla

ritenuta competenza del

Tribunale di Bolzano nonché la nullità del procedimento per
omessa convocazione della società.
3.- Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile per tardività perché è stato notificato il
15.1.2008 nonostante che la sentenza impugnata fosse stata
notificata il 1 ° .2.2007. Quindi ben oltre il termine breve
ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notifica stessa ad
opera della cancelleria

(sessanta giorni, posto che la

disciplina applicabile è quella di cui al d.lgs. n. 5 del
2006).
Invero, il d.lgs. n. 169 del 2007 ha modificato in questa
parte l’art. 18 1. fall. (comma quindicesimo), come si
evince dalla Relazione, <>,
3

abbreviando «a trenta giorni il termine per il ricorso per


cassazione», ma lasciando invariata la norma nella parte
in cui impone la notificazione della sentenza a cura della
cancelleria.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 maggio
2015

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA