Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15139 del 19/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.19/06/2017), n. 15139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7260/2016 proposto da:
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA
29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato
e difeso dagli avvocati BIAGIO LAURI e CARMINE LAURI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10340/32/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 13/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:
Il Dott. B.P. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Campania del 13 novembre 2015 laddove essa nega al contribuente, medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2007 al 2010. L’avvocatura erariale si difende con controricorso. Il contribuente replica con memoria.
Con il primo e assorbente mezzo la parte ricorrente esattamente censura – per violazioni di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4) e processuali (art. 112 c.p.c.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo correlata col SSN ed espletata con minime attrezzature e ridotto ausilio di personale.
La decisione del giudice regionale si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e delle autosufficienti difese della ricorrente emerge che nella specie il thema decidendum riguarda, più che la disponibilità di un ambulatorio normalmente attrezzato (non messa in discussione dall’appello erariale), le spese per personale dipendente non incompatibili, dato il loro modesto ammontare accertato dalla CTR, con l’impiego di un ausiliario con mansioni esecutive. Il che, senza adeguato esame da parte del giudice del merito, esclude che i parametri indicati dalle sezioni unite possano dirsi superati di per se stessi.
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbimento del terzo (dedotto espressamente in via subordinata) e cassazione in relazione della sentenza d’appello, il tutto con rinvio per nuovo e più compiuto esame (circa l’avvalimento di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive) e regolazione delle spese.
PQM
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017