Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15139 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. III, 08/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 08/07/2011), n.15139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), B.L.

(OMISSIS), B.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato

PECORA FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato COLOMBO SERGIO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato GIGLIO

ANTONELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NICOLINI MASSIMO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2565/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

30.1.07, depositata il 29/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per i ricorrenti gli Avvocati Francesco Pecora e Sergio Colombo

che si riportano agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Letti gli atti depositati;

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 marzo 2009 B.G., B. S. e B.L. hanno chiesto la cassazione della sentenza, notificata l’8 gennaio 2009, depositata in data 29 settembre 2008 dalla Corte d’Appello di Milano, confermativa della sentenza del Tribunale di Lecco, che aveva dichiarato la nullità del contratto di compravendita di terreni agricoli concluso tra l’alienante A.S.L. di Lecco e gli acquirenti fratelli B., aveva trasferito ai sensi dell’art. 2932 c.c. i suddetti terreni a V.G., previo pagamento della somma di Euro 111.348,00, aveva condannato la A.S.L. a restituire ai fratelli B. la somma di Euro 129.630,68.

Il V. ha resistito con controricorso, mentre la A.S.L. non ha espletato attività difensiva.

2 – La formulazione dei due motivi del ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8 e degli R.D. n. 2240 del 1923, artt. 16 e 17.

I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non abbia ritenuto integrato – per il periodo antecedente al contratto del 22 luglio 1998 – il requisito previsto dalla prima delle norme indicate di essere affittuario e di avere coltivato da almeno due anni prima il fondo poichè, essendo il concedente un ente pubblico, occorreva per il contratto la forma scritta ad substantiam e assumono che, in ogni caso, il requisito della biannualità della coltivazione è autonomo e distinto da quello di essere affittuario all’epoca dell’esercizio della prelazione.

La formulazione con un unico motivo di una pluralità di censure tra loro autonome contrasta con il principio della specificità che ciascun motivo deve presentare secondo la previsione del n. 4 dell’art. 366 c.p.c.. Anche la formulazione di due quesiti di diritto contrasta con la norma di riferimento (l’art. 366 bis c.p.c).

Infatti questa Corte ha più volte affermato (Cass. n. 5624 del 2010;

Cass. n. 1906 del 2008; Cass. n. 5471 del 2008) che il quesito di diritto che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. deve essere proposto in modo tale che la Corte possa rispondervi semplicemente con un si o con un no. Ne consegue che è inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa della Corte, come accade nell’ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate. Inoltre entrambi i quesiti sono caratterizzati da generalità e astrattezza. D’altra parte, per quanto riguarda la prima delle due questioni prospettate con il motivo in esame, la sentenza impugnata ha deciso in conformità della giurisprudenza della Corte (confronta, ex multis, Cass. Sez. 3^, n. 17550 del 2008) secondo cui per i contratti di affitto agrario stipulati dalla P.A. deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità, poichè la volontà negoziale della P.A. non può desumersi da comportamenti concludenti (Cass. Sez. 3^, n. 1223 del 2006). Ne consegue la irrilevanza di un successivo atto ricognitivo che non soddisfa le esigenze perseguite. Quanto alla seconda questione, è pacifico (Cass. Sez. 3^, n. 11375del 2010) che, in tema di prelazione e riscatto agrario, la tutela è concessa dal legislatore all’affittuario del fondo.

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. e L. 26 maggio 1960, n. 560, art. 8, comma 5. La doglianza attiene alla nullità dell’atto di compravendita avendo l’alienante preferito al promissorio acquirente il terzo accampante il diritto di prelazione poi risultato insussistente, alla censurabilità per nullità dell’atto di trasferimento per violazione di norma imperativa sulla prelazione agraria oppure alla risoluzione del conflitto tra promissario acquirente e terzo in base alla disciplina della trascrizione e dei contratti e delle domande giudiziali. Il motivo in esame presenta le medesime caratteristiche negative evidenziate per il precedente (pluralità di censure, quesiti plurimi e astratti). In ogni caso la tesi prospettate trovano ostacolo nella giurisprudenza della Corte, la quale ha ripetutamente affermato: a) i requisiti indicati dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 6, costituiscono condizioni dell’azione della domanda di riscatto agrario e debbono essere provati dal riscattante e accertati dal giudice d’ufficio (Cass. Sez. 3^, n, 3757 del 2007); b) qualora sia sottoscritto un contratto preliminare di vendita di fondi, subordinatamente alla condizione del mancato esercizio della prelazione agraria da parte dell’affittuario degli stessi immobili, e quest’ultimo abbia violato tale condizione avvalendosi del suddetto diritto di prelazione, così acquistando, a seguito del suo esercizio, i terreni con atto pubblico, il promittente acquirente è legittimato ad agire in giudizio, nei confronti dell’acquirente del fondo stesso oltre che dell’alienante, al fine di sentir dichiarare la nullità parziale del contratto di vendita , per contrarietà a norme imperative.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria e chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria, da un lato, prescindono dai rilievi della relazione circa il mancato rispetto dell’art. 366 bis c.p.c. e, dall’altro, sono in contrasto con l’orientamento della Corte; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza; visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro. 3.000,00, di cui Euro. 2.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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