Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15139 del 02/07/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15139 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: BENINI STEFANO
Data pubblicazione: 02/07/2014
SENTENZA
sul ricorso 12236-2009 proposto da:
COMUNE DI FIUGGI (c.f. 00127790608), in per
Sindaco pro tempore, elettivamente domicil
ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso l’a\
LUCATTONI PIERLUIGI, che lo rappresenta e di
unitamente all’avvocato ENRICO MARIA DANI
2014
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
1050
contro
FILETICI GIORGIO MARIA (C.F. FLTGGM54R31H501P),
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FILETICI ANTONIO MARIA (C.F. FLTNNM54R31H501B),
FELISSO DARIO (C.F. FLSDRA38L03A310E), in proprio e
nella qualità di procuratore generale alle liti di
FELISSO PIER PAOLO (C.F. FLSPPL44T26E098M), FELISSO
PIER GIUSEPPE (C.F. FLSPGS40R23A310P), tutti in
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FAA DI BRUNO
52, presso l’avvocato FELISSO LAVINIA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CUPINI ANTONIO, giusta procura a margine del
controricorso;
–
avverso la sentenza n.
controricorrenti
–
721/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 21/05/2014 dal Consigliere
Dott. STEFANO BENINI;
uditi, per i controricorrenti, gli Avvocati FELISSO
LAVINIA e CUPINI ANTONIO che si riportano;
proprio e nella qualità di eredi di FILETICI MARIA,
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità,
in
subordine
rigetto
del
ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 23.10.1992,
Filetici Maria, Filetici Giorgio Maria, Filetici Antonio
Maria, Felisso Dario, in proprio e quale procuratore
generale di Felisso Pier Paolo e Felisso Pier Giuseppe,
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di
Frosinone il Comune di Fiuggi chiedendo l’indennità per
l’occupazione, divenuta illegittima e irreversibile, ed
il risarcimento del danno per il mancato godimento di un
fondo di loro proprietà.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione convenuta,
contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva
il rigetto.
2. Avverso la sentenza di primo grado, del 2005, che
rigettava la domanda per intervenuta prescrizione,
proponevano appello Filetici Maria, Filetici Giorgio
Maria, Filetici Antonio Maria, Felisso Dario, in proprio
e quale procuratore generale di Felisso Pier Paolo e
Felísso Pier Giuseppe.
Con sentenza depositata il 16.2.2009, la Corte d’appello
di Roma, accogliendo il gravame, condannava il Comune di
Fiuggi al pagamento in favore degli appellanti della
somma di euro 539.181, 20, pari al valore venale del
terreno, oltre interessi, a titolo di risarcimento per
occupazione appropríativa, e determinava l’indennità di
occupazione in euro 50.000.
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3.
Ricorre per cassazione il Comune di Fiuggi
affidandosi a due motivi, al cui accoglimento si
oppongono con controricorso Filetici Giorgio Maria,
FileticiAntonio Maria, Felísso Dario, anche quali eredi
di Filetici Maria.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di
Fiuggi, denunciando violazione e/o errata e/o falsa
applicazione dell’art. 2935 c.c., censura la sentenza
impugnata per aver fatto decorrere la prescrizione
dall’entrata in vigore della 1. 458/88, invece che dal
momento dell’irreversibile trasformazione del fondo, che
concreta illecito istantaneo.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di
Fiuggi, denunciando violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 342 c.p.c., censura la sentenza impugnata per
aver accolto una censura nuova, avanzata dagli
appellanti solo con la comparsa conclusionale, circa il
decorso della prescrizione.
2.
In via preliminare, va disattesa l’eccezione,
sollevata in sede di discussione dal difensore dei
contro ricorrenti, di tardività del ricorso: la sentenza
è stata notificata il 25.3.2009, il ricorso è stato
avviato alla notifica, con la consegna all’Unep di Roma,
il 22.5.2009, cioè entro gg. 60.
3.1. Il primo motivo è infondato.
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Il
giudice
d’appello
ha
escluso
che
l’azione
risarcitoria per l’occupazione appropriativa sia
prescritta, dovendosi individuare il
dies a quo della
prescrizione dal primo riconoscimento legislativo
del’istituto (1. 27.10.1988 n. 458). Secondo il Comune
ricorrente occorrerebbe invece riferirsi al momento
dell’irreversibile trasformazione del fondo.
La conclusione della Corte d’appello è esatta nel suo
risultato, nel senso di escludere che nella fattispecie
il diritto risarcitorio sia prescritto, anche se la
motivazione va rettificata alla luce del più recente
approdo giurisprudenziale di questa sezione.
Ai fini del decorso della prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da occupazione appropriativa, non
è sufficiente la mera consapevolezza di avere subito
un’occupazione e/o una manipolazione dell’immobile senza
titolo, bensì occorre che il danneggiato si trovi nella
possibilità dì apprezzare la gravità delle conseguenze
lesive per il suo diritto dominicale anche con
riferimento alla loro rilevanza giuridica e, quindi, in
particolare, al verificarsi dell’effetto estintivoacquisitivo definitivo perseguito dall’amministrazione
espropriante. L’onere di provare la ricorrenza del
presupposto richiesto dall’art. 2947 c.c., coincidente
con il momento in cui il trasferimento della proprietà
con la sua rilevanza giuridica viene percepito o può
essere percepito dal proprietario quale danno ingiusto
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ed irreversibile, grava sull’amministrazione, dovendosi
ritenere, in mancanza, che tale momento coincida con
. quello della citazione introduttiva del giudizio,
analogamente a quanto ritenuto dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo (Cass. 17.4.2014, n. 8965).
Nella specie, nessuna indicazione emerge dagli atti,
siccome richiamati dal ricorrente, in ordine a una
consapevolezza dei controricorrenti in ordine alla sorte
del terreno in proprietà, anteriormente all’introduzione
della causa. Va dunque escluso che sia decorso il
termine della prescrizione estintiva.
3.2. Il secondo motivo è infondato.
In
tema
di
prescrizione
estintiva,
l’elemento
. costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del
titolare del diritto fatto valere in giudizio e la
manifestazione della volontà di profittare dell’effetto
ad essa ricollegato dall’ordinamento, mentre la
determinazione della durata della predetta inerzia, al
pari delle norme che la disciplinano, rappresenta una
mera
quaestio juris,
la cui identificazione spetta al
potere-dovere del giudice, previa attivazione del
contraddittorio sulla relativa questione (Cass.
22.10.2010, n. 21752). Analogamente dicasi riguardo al
momento iniziale o finale della prescrizione,
trattandosi in ogni caso di questioni di diritto, sulle
quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di
parte (Cass. 22.5.2007, n. 11843).
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L’eccezione di prescrizione è stata sollevata in causa
dal Comune ricorrente. I creditori hanno contrapposto la
propria tesi in ordine al decorso del termine
prescrizionale, così spiegando una mera difesa.
Come grava sulla parte che eccepisce la prescrizione
estintiva solamente l’onere di allegare l’inerzia del
titolare del diritto dedotto in giudizio e di
manifestare la volontà di avvalersene, non anche di
tipizzare l’eccezione secondo una delle varie ipotesi
previste dalla legge, ossia di specificare a quale tra
le prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi,
perché spetta al giudice stabilire se, in relazione alla
domanda che può conoscere nel merito e al diritto
applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia
maturata (Cass. 22.6.2007, n. 14576), allo stesso modo
la parte nei confronti della quale è eccepita
l’estinzione del diritto può prospettare una diversa
decorrenza e una diversa durata senza incorrere in
decadenze, esercitando in tal modo non eccezioni in
senso proprio, ma semplici difese, che possono essere
prospettate per la prima volta con la comparsa
conclusionale (Cass. 27.10.1972, n. 3320).
Gli attuali controricorrenti non sono incorsi in alcuna
decadenza, tanto più che, come argomentato a proposito
del primo motivo di ricorso, alla statuizione sulla
decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio
per l’occupazione appropriativa, da parte della Corte
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d’appello (che comunque avrebbe scongiurato l’estinzione
del diritto), va sostituita l’esatta individuazione del
dies a quo nella percezione del fatto lesivo, da parte
di questa Suprema Corte, in coerenza con la propria più
recente giurisprudenza.
rigettato. Indipendentemente
dal più recente approdo giurisprudenziale sulla
questione trattata, la prescrizione doveva escludersi
anche alla luce dei principi in precedenza enunciati, il
che induce comunque a far carico delle spese del
giudizio sul comune ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
alle spese di questo giudizio, liquidate in euro 13.000
per compensi, euro 200 per spese, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 21.5.2014
4. Il ricorso va dunque