Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15138 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 31/05/2021), n.15138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2232-2016 proposto da:

B.G., B.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE

ANGELIS, rappresentati e difesi dall’avvocato BENEDETTO BALLERO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BA.GI., ba.gi., ba.gi.,

B.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI GRACCHI 23, presso

lo studio dell’avvocato RAIMONDO DETTORI GARAU, rappresentate e

difese dall’avvocato FRANCESCO ANGIONI, giusta procura in Calce al

controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

P.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 667/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza pubblicata il 28 ottobre 2015 e notificata il 18 dicembre 2015, ha rigettato l’appello proposto da b.g.e. avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 64 del 2009.

1.1. Il Tribunale aveva accolto la domanda proposta da P.E., in qualità di procuratore speciale di ba.gi., b.g., B.G. e B.M., di condanna del convenuto b.g.e. al rilascio del (OMISSIS), ubicato in (OMISSIS) (censito al catasto terreni alla partita n. (OMISSIS), con annessa casa colonica, e al risarcimento del danno da occupazione illegittima.

Il Tribunale aveva ritenuto non dimostrato il possesso ad usucapionem in capo al convenuto ed agli intervenuti B.A., B.G. e G.M.T., ed aveva rilevato che non era stato indicato il titolo, legale o negoziale, che legittimasse le pretese azionate in via subordinata.

2. La Corte d’appello, nella contumacia di B.A., B.G. e G.M.T., ha confermato la decisione.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso B.A. e B.G., in qualità di eredi di b.g.e., sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso ba.gi., ba.gi., B.G. e B.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, per mancato deposito della documentazione attestante la notifica della sentenza d’appello.

2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex plurimis, Cass. Sez. U 16/04/2009, n. 9005), la previsione contenuta nell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta – è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione e a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

2.1. Pertanto, nell’ipotesi in cui la parte ricorrente espressamente abbia allegato l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, limitandosi a produrre una copia autentica della stessa senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, salvo che risulti essere stato notificato entro 60 giorni dal deposito della sentenza oggetto di impugnazione, ciò che esclude in radice la formazione del giudicato (Cass. 10/07/2013, n. 17066).

3. Nella fattispecie in esame, i ricorrenti hanno allegato l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 18 dicembre 2015, senza depositare la relata di notifica nel termine fissato dall’art. 369 c.p.c., comma 1, (come da certificazione in data odierna della cancelleria di questa Corte), ed il ricorso risulta spedito per la notifica in data 18 gennaio 2016, vale a dire oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta il 28 ottobre 2015.

4. Non risultando aliunde acquisita la documentazione attestante la notifica della sentenza impugnata, neppure può farsi applicazione del principio enucleato dalle Sezioni Unite n. 10648 del 2017.

3. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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