Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15138 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 22/07/2016), n.15138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto dal

Tribunale dei Palmi n. R.G. 337/2013, del 24/10/2013, nel

procedimento proposto da:

T.D.M.;

GIOSETA SPA IN LIQUIDAZIONE;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. T. BASILE che

chiede affermarsi la competenza del Tribunale di Palmi;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Con ordinanza del 24 ottobre 2013 il Tribunale di Palmi ha elevato conflitto di competenza d’ufficio riguardo alla controversia dinanzi ad esso riassunta da T.D.M. contro la s.p.a. Gioseta in liquidazione, quale concessionaria per la riscossione per il Comune di Gioia Tauro, a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Giudice di Pace di Palmi con sentenza del 16 gennaio 2013.

2. Detta controversia era stata introdotta dalla T. con opposizione avverso l’iscrizione di un provvedimento di fermo amministrativo, disposto dalla concessionaria per il mancato pagamento di Euro 145,04 a titolo di canoni dovuti per il consumo dell’acqua. Il Giudice di Pace declinava la propria competenza invocando Cass. sez. un. n. 20931 del 2011 e, dunque, ritenendo che sussistesse la competenza per materia del tribunale per essere la chiesta tutela esperibile con i rimedi dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

3. Il Tribunale di Palmi ha elevato il conflitto reputando che la controversia in tema di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo non sia una controversia contro un atto esecutivo, in quanto il fermo sarebbe un atto prodromico all’esecuzione forzata. Su questo presupposto ha ritenuto il Tribunale che la controversia sia riconducibile all’art. 615 c.p.c., comma 1 e che, la relativa competenza sia regolata dal criterio del valore. Essendo – a suo dire – il credito oggetto della pretesa di riscossione riconducibile alla competenza per valore del giudice di pace, ha elevato il conflitto sostenendo la sussistenza della competenza del giudice di pace originariamente adito.

4. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

5. Il ricorso per conflitto veniva assegnato alla Sesta Sezione – Tributaria, la quale, ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., chiedeva al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito, fissava l’adunanza per la trattazione per il giorno 25 marzo 2015.

All’esito il procedimento veniva rinviato in attesa della decisione delle Sezioni Unite su una questione ad Esse rimessa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Queste le ragioni.

1.1. Nella prospettazione del Tribunale confliggente la controversia introdotta dalla T. contro il fermo amministrativo, che, secondo il Giudice di Pace integrava una opposizione riconducibile alla competenza per materia del tribunale in materia esecutiva, integrerebbe una controversia riconducibile non all’opposizione ad esecuzione già iniziata bensì all’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, in quanto come tale la controversia sarebbe regolata da un criterio di competenza per valore, sarebbe da attribuire al giudice di pace.

La prospettazione del Tribunale, là dove ha ipotizzato, per contestare la declinatoria di competenza fatta dal Giudice di Pace di Palmi, che la controversia non fosse assimilabile ad un’opposizione all’esecuzione già iniziata e che per tale ragione quel Giudice avesse erroneamente declinato la competenza, era basata su un presupposto erroneo, cioè quello che il giudizio di merito sulle opposizioni ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, successivo alla fase sommaria, sia attribuito alla competenza per materia del tribunale.

Al contrario l’art. 616 c.p.c., evidenzia che vige per esso la regola della competenza correlata al merito della vicenda cui si ricollega il titolo esecutivo. E nella specie il “merito” concerneva un credito il cui valore collocava la controversia nell’ambito di quella generale per valore del giudice di pace.

Il Tribunale ha, dal canto suo, omesso di considerare che la costruzione dell’opposizione al fermo come opposizione esecutiva, fatta dal Giudice di Pace sulla falsariga di Cass. sez. un. n. 20931 del 2011 supponeva l’assenza di una fase sommaria inerente alla sospensione dell’esecuzione.

In disparte tali rilievi, che evidenziano come le regole di competenza normali e, quindi, quella della competenza per valore operino anche nel caso dell’art. 615 c.p.c., comma 2, si deve rilevare che, invocando la riconducibilità dell’opposizione dell’art. 615 c.p.c., comma 1, il Tribunale ha sollevato il conflitto – sebbene nella sua prospettazione circa la qualificazione della controversia – a tutela di una regola di competenza per valore e non di una regola di competenza per materia.

1.2. Ne segue che il conflitto appare manifestamente inammissibile in quanto l’art. 45 c.p.c., legittima il giudice che riceve in riassunzione un processo a sollevare conflitto e, dunque, ad interloquire sulla competenza nonostante che, a seguito della declinatoria di competenza del giudice originariamente adito le parti abbiano riassunto il processo e non si siano dolute della declinatoria con il mezzo del regolamento di competenza ad istanza di parte, soltanto se la controversia è effettivamente regolata da un criterio di competenza per materia o di territorio inderogabile ed esso, in quanto effettivamente esistente, non radichi la competenza presso il giudice della riassunzione, bensì davanti al giudice che declinò la competenza o ad un terzo giudice.

Viceversa, se il giudice che ha declinato la competenza lo abbia fatto sull’erroneo presupposto che la controversia fosse regolata da un criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile che l’attribuirebbe al giudice della riassunzione ed invece la controversia fosse in realtà regolata solo da un criterio di competenza per valore o per territorio derogabile, che radichi la competenza davanti al giudice declinante o ad un diverso giudice, il giudice della riassunzione non può, nel presupposto della negazione del criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile, postulare l’intervento della Corte di cassazione perchè sia affermata l’esistenza di una competenza per valore o per territorio derogabile e, dunque, non può elevare conflitto (in termini Cass. 4077 del 2005; (ord.); n. 19792 del 2008; (ord.) n. 728 del 2015; con specifico rifermento all’ipotesi in cui venga in rilievo solo una competenza del giudice di pace per valore, si vedano Cass. (ord.) n. 17811 del 2012 e (ord.) n. 19167 del 2012).

Tanto giustificava una valutazione di inammissibilità del conflitto.

1.3. Valutazione che è ancora più giustificata nella prospettiva di qualificazione che alla controversia di opposizione al fermo amministrativo hanno dato le Sezioni Unite con la sentenza n. 15354 del 2015, là dove hanno escluso che la controversia sia assimilabile all’opposizione all’esecuzione, tanto ai sensi del primo che dell’art. 615 c.p.c., comma 2 e l’hanno detta regolata dalle ordinarie regole di competenza per materia e per valore: è palese che così qualificata – e come s’è già rilevato – la controversia oggetto di conflitto essa apparteneva alla competenza per valore del Giudice di Pace di Palmi. Ed è altrettanto palese che l’essere essa regolata da un simile criterio rende inammissibile il regolamento di ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, la cui validità è stata anzi ribadita proprio dalla decisione delle Sezioni Unite, come emerge in chiusura delle motivazione, tanto che il dispositivo di inammissibilità è proprio dalla sua condivisione giustificato.

2. Conclusivamente, l’istanza di regolamento di competenza di ufficio è dichiarata inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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