Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15138 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 16/07/2020), n.15138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11467/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi 12,

elettivamente domicilia;

– ricorrente –

contro

GES ITALY s.p.a., (già INTERNATIONAL TRASPORT SERVICES ASSOCIATED

s.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall’avv. Clementino

Palmiero, presso il cui studio in Roma, alla via Albalonga 7,

elettivamente domicilia;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 2463/6/15 depositata il 27/04/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

17/04/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– la CTR del Lazio, sezione staccata di Roma, con la sentenza n. 2463/6/15 del 27.4.015, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da ITSA- International Transport Services Associated s.p.a. – avverso l’atto di contestazione delle sanzioni notificatole, quale responsabile in solido, per aver importato per conto di Ferramenta F. s.p.a. lampade fluorescenti dichiarate di origine malese che, a seguito di successivi controlli, erano risultate di origine cinese;

– il giudice d’appello ha rilevato che gli avvisi di rettifica presupposti non erano stati preceduti dal verbale di chiusura delle operazioni di verifica che, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, avrebbe dovuto essere notificato alla società almeno 60 giorni prima, per consentirle di esercitare il proprio diritto di difesa, ed ha affermato che il mancato rispetto di tale termine comportava la nullità dell’atto impugnato;

– l’Agenzia delle Dogane ricorre per la cassazione della sentenza, con atto affidato a due motivi; GES ITALY s.p.a. – già ITSA s.p.a., resiste con controricorso corredato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR pronunciato sul motivo di appello con il quale essa aveva lamentato il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, che aveva annullato gli avvisi di rettifica presupposti, non oggetto di impugnazione, nulla disponendo sulla legittimità dell’atto di irrogazione delle sanzioni;

– il motivo deve essere respinto;

– deve in primo luogo darsi per scontato, non avendo l’Agenzia contestato l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata secondo cui “la questione posta all’esame… attiene al rispetto dei termini per l’emissione dell’avviso di rettifica”, che il ricorso proposto da ITSA avverso l’atto di irrogazione delle sanzioni si fondasse (fra l’altro) sulla nullità degli avvisi presupposti, in quanto emessi anteriormente al decorso del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7: deve escludersi, pertanto, che accogliendo tale ragione di impugnazione la CTP abbia pronunciato ultra petita;

– la ricorrente non ha allegato specificamente al ricorso la sentenza di primo grado, nè ne ha indicato l’esatta collocazione processuale: è dunque precluso a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare se, effettivamente, il primo giudice, anzichè accertare in via incidentale la nullità degli avvisi di rettifica prodromici all’irrogazione delle sanzioni (oggetto di separata impugnazione, e, secondo quanto dedotto dalla controricorrente, anch’essi annullati, ma con sentenza che non risulta coperta da giudicato), per poi trarne l’ovvia ed ineludibile conseguenza della nullità dell’atto di irrogazione delle sanzioni, si sia limitato a statuire sui primi e non anche sul secondo;

– anche in tal caso, tuttavia, la pronuncia di annullamento dell’atto di cui si discute nel presente giudizio doveva ritenersi implicitamente emessa dal primo giudice: la CTR, nel condividere la decisione, ha dunque, a sua volta, implicitamente respinto il motivo d’appello volto a denunciare un error in procedendo in realtà insussistente;

– il secondo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e del D.Lgs. n. 374 del 2000, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la violazione del termine di cui alla ridetta disposizione dello Statuto dei diritti del contribuente abbia come conseguenza l’invalidità del provvedimento impugnato;

– il motivo è fondato, anche se per ragioni di diritto diverse da quelle dedotte dalla ricorrente;

– costituisce infatti indirizzo consolidato di questa Corte che, in tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, operando in tale ambito lo jus speciale di cui al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, nel testo utilizzabile ratione temporis, preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all’impugnazione in giudizio del suddetto avviso, come confermato dalla normativa sopravvenuta (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27), la quale, nel disporre che gli accertamenti in materia doganale sono disciplinati in via esclusiva dal D.Lgs. n. 374 cit., art. 11, ha introdotto un meccanismo di contraddittorio assimilabile a quello previsto dallo Statuto del contribuente (Cass. 2 luglio 2014, n. 15032);

– all’accoglimento del motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, accoglie il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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