Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15137 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 16/07/2020), n.15137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10847/2015 R.G. proposto da:

GES ITALY s.p.a., già INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES ASSOCIATED

s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta delega, in atti dall’avv. Clementino

Palmiero presso il cui studio in Roma, alla via Albalonga 7,

elettivamente domicilia.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto presso la sua sede in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 1483/28/14 depositata il 12/03/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

17/04/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– la CTR del Lazio, sezione staccata di Roma, con sentenza del 12.3.2014 ha respinto l’appello di ITSA – International Transport Services Associated s.p.a. (ora Ges Italy s.p.a.) avverso la sentenza della CTP che aveva a sua volta respinto, previa riunione, i ricorsi proposti dalla società contro gli avvisi di rettifica emessi nei suoi confronti dall’Agenzia delle Dogane, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, per il recupero dell’Iva all’importazione su merci di provenienza extra- comunitaria immesse in libera pratica, meramente transitate, ma non immagazzinate, in deposito fiscale;

– ITSA propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi e illustrato da memoria; l’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– – preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione, sollevata da Ges Italy nella memoria depositata, di sopravvenuto giudicato esterno, costituito dalle ordinanze nn. 18929, 18930, 18931 del 2018, con le quali questa Corte, accogliendo i ricorsi proposti dall’importatrice Linea Azzurra Trading s.r.l. e pronunciando nel merito, ha annullato tre avvisi di rettifica dell’accertamento notificati alla predetta società per il recupero dell’IVA su merce non immessa in deposito fiscale: l’assunto della ricorrente, secondo cui gli atti annullati sarebbero i medesimi di cui si controverte nel presente giudizio, che le sarebbero stati notificati quale responsabile in via solidale con Linea Azzura, per conto della quale essa avrebbe provveduto a curare le operazioni di importazione, non trova riscontro nè nella lettura delle tre ordinanze nè in quella degli atti di causa;

– con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la CTR valutato le risultanze processuali che avrebbero, a suo dire, dovuto condurre alla conclusione, opposta a quella assunta dal giudice, che le merci di cui aveva curato lo sdoganamento erano state regolarmente introdotte nel deposito IVA;

– col secondo motivo denuncia violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, convertito in L. n. 427 del 1993, D.L. 185 del 2008, art. 16 comma 5 bis, e art. 1771 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente interpretato la normativa fiscale in tema di Iva all’importazione, ritenendo che ai fini della regolare immissione in deposito delle merci queste debbano essere necessariamente essere scaricate dai mezzi che le trasportano e stoccate in magazzino;

– con il terzo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19, 23 e 25, nonchè della sentenza C272/13 del 17 luglio 2014 della Corte UE, rilevando che, poichè l’Iva era stata assolta mediante autofattura dall’importatore, gli avvisi impugnati costituivano illegittima duplicazione della pretesa;

– con il quarto ed il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciare sui motivi di impugnazione, svolti in primo grado e riproposti in appello, con i quali era stata eccepita la nullità degli avvisi di accertamento per violazione del D.Lgs. n. 374 del 2000, art. 11, e per difetto di motivazione;

– per il principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019) va esaminato con priorità il terzo motivo di ricorso, che è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento degli altri motivi;

– secondo quanto accertato dal giudice d’appello e riconosciuto dall’Agenzia delle Dogane, nel caso di specie l’Iva sulle merci importate è stata assolta mediante il c.d. meccanismo del reverse charge;

– trova dunque applicazione il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’Iva all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 4, lett. b), conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sebbene tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza C272/13 – Equoland del 17 luglio 2014, (ex multis, Cass. n. 1327 del 2018; n. 12231 del 2017; v. anche Cass. n. 15988 e n. 17814 del 2015; Sez. 6 – 5, n. 10911de126/05/2016);

– come correttamente si sottolinea in ricorso, la Corte di giustizia, nella sentenza richiamata, ha infatti stabilito che “la sesta direttiva dev’essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo” (punto 49 e dispositivo);

– il giudice dell’Unione ha, dunque, inequivocabilmente postulato che l’Iva all’importazione e l’Iva intracomunitaria sono la stessa imposta, pur se assoggettate a termini ed a modalità diverse di riscossione. (in termini, recentemente, Cass. Civile Ord. Sez. 5 n. 3765 Anno 2019; Civile Ord. Sez. 5 n. 28724 Anno 2018);

– all’accoglimento del motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata;

– non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo gli originari ricorsi della contribuente e annullando gli avvisi per cui è causa;

– poichè la giurisprudenza in materia si è consolidata in data successiva alla proposizione del ricorso, le spese del doppio grado di merito e del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate fra le parti.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, in accoglimento degli originari ricorsi della contribuente, annulla gli avvisi per cui è causa; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del doppio grado di merito e di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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