Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15137 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. II, 08/07/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 08/07/2011), n.15137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avvocato Giuseppe Grasso, elettivamente

domiciliato in Roma, via Fiume Giallo n. 411, presso lo studio

dell’Avvocato Lorenzo Sozio;

– ricorrente –

contro

D.M.P., D.M.F., D.M.G., D.M.

I., D.M.A., D.M.G., tutti rappresentati

e difesi, per procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avvocato Palmieri Giuseppe, elettivamente domiciliati in Roma,

via Cortina d’Ampezzo n. 269, presso lo studio dell’Avvocato

Francesco De Santis;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n.

947 del 2009, depositata in data 18 marzo 2009;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi ha condannato gli eredi di C.C. a pagare a S.G. la somma di Euro 42.059,53, oltre accessori, quale saldo dei lavori eseguiti dal S. sull’immobile già di proprietà della C.;

che la Corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello proposto da D. M.P., D.M.F., D.M.G. e successivamente D.M.I., D.M.A. e D.M.G. e ha rigettato la domanda del S., che è stato condannato altresì al pagamento delle spese del doppio grado;

che la Corte d’appello, dato atto che il S. aveva percepito pagamenti per L. 208.000.000, dei quali 205.000.000 interamente versati e fatturati, ha ritenuto che il S. non avesse fornito la prova di avere eseguito lavori ulteriori e diversi rispetto a quelli concordati e pagati; che, al contrario, il materiale probatorio legittimava la tesi sostenuta dagli appellanti, e cioè che diversi lavori erano stati invece eseguiti direttamente dalla committente o affidati ad altre imprese;

che la Corte territoriale ha poi disatteso le conclusioni del consulente tecnico nominato in primo grado, giacchè questi, pur dando atto che alcune voci contabilizzate non corrispondevano a quanto eseguito, ha tuttavia confermato il dato esibito dal S., in palese omissione dei parametri tecnici e scientifici prescritti in materia;

che S.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi;

che hanno resistito, con controricorso, D.M.P., D.M. F., D.M.G., D.M.I., D.M.A. e D. M.G.;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con tutti i motivi di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Il primo motivo ha ad oggetto l’affermazione della Corte d’appello secondo cui le prestazioni venivano di volta in volta commissionate e computate ad ogni singola esecuzione secondo gli usi e i prezzi correnti di mercato. Il secondo motivo concerne l’operato del consulente tecnico d’ufficio.

Il terzo e il quarto motivo attengono alla valutazione della prova testimoniale offerta dal teste S.L., ritenuto dalla Corte d’appello sprovvisto, in quanto operaio, di necessaria competenza tecnica per riconoscere nelle voci della contabilità le specificazioni analitiche, le quantità espresse e i prezzi unitari applicati.

Il quinto motivo attiene sotto altro profilo alla valutazione della prova testimoniale.

Il sesto e il settimo motivo si riferiscono alla erronea valutazione della certificazione rilasciata dal direttore dei lavori, attestante la regolarità di esecuzione dei lavori, nonchè della consulenza tecnica d’ufficio.

L’ottavo motivo ha ad oggetto il fatto che la Corte d’appello non avrebbe riconosciuto il residuo credito di esso ricorrente per Euro 1.549,37.

Il ricorso deve essere rigettato.

I motivi sono inammissibili in quanto manca la chiara ed univoca indicazione del fatto controverso. In proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007).

In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Inoltre, i motivi si risolvono, in gran parte, in una inammissibile richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie che, peraltro, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non vengono neanche trascritte puntualmente nel ricorso. Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciatale con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, infatti, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass., n. 6064 del 2008).

Quanto all’ottavo motivo, esso più che un vizio di motivazione prospetta un vizio di omessa pronuncia, che avrebbe dovuto essere dedotto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.,, n. 4, denunciando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, potendo il ricorso essere dichiarato inammissibile o rigettato perchè manifestamente infondato”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che appare, peraltro, evidenziare come i motivi nei quali si articola il ricorso difettino tutti dei requisiti di ammissibilità individuati dalla giurisprudenza di questa Corte richiamata nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., difettando sia la chiara enunciazione del fatto controverso, sia e soprattutto il momento di sintesi;

che, al riguardo, è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;

che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva .

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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