Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15136 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 31/05/2021), n.15136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26250-2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Monza via Garibaldi n. 6,

presso lo studio dell’avv.to ETTORE FAUSTO PUCILLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 10 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da K.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il richiedente, aveva riferito di essere stato costretto a lasciare il suo paese di origine perchè era venuto a sapere nel 2015 che il padre aveva ricevuto un prestito, lasciando in garanzia la documentazione del loro terreno. La persona che aveva prestato i soldi li aveva denunciati alla polizia ed aveva esercitato pressioni sul ricorrente e sul padre per ottenere la proprietà del terreno. Il padre, allora, gli aveva chiesto se fosse disposto ad andare all’estero per lavorare, fornendogli tramite un conoscente il denaro per affrontare il viaggio in Italia. Il padre nel 2017 era morto per un attacco cardiaco dopo che le persone che avevano effettuato il prestito erano giunte a casa sua per pretendere il terreno. Egli non aveva denunciato il fatto perchè dopo la sua partenza nessuno poteva gestire la denuncia. Il richiedente non ricordava l’ammontare del prestito e in che termini erano stati presi accordi per la restituzione del denaro. Il denaro gli era stato prestato da un vicino di casa, una persona benestante e conoscente della famiglia. Infine, il richiedente aveva riferito di non voler far ritorno nel suo paese di origine per paura dei vicini.

3. Il Tribunale non reputava necessario procedere a una nuova audizione del ricorrente essendo in possesso di tutti gli elementi necessari ai fini della decisione anche in assenza della videoregistrazione.

Il Tribunale giudicava generica e intessuta di incoerenze e contraddizioni la narrazione effettuata dal richiedente e, dunque, non credibile. In particolare, egli non aveva dimostrato di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda vista la genericità e vaghezza delle sue dichiarazioni soprattutto in ordine a coloro che volevano perseguitarlo. Di conseguenza rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso peraltro che dal racconto sulle circostanze che avevano indotto il ricorrente a lasciare il paese, a prescindere dalla sua credibilità, non emergevano elementi tali da determinare uno stato di persecuzione idoneo al riconoscimento dello status di rifugiato.

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), c),. Il richiedente non aveva allegato che in caso di rimpatrio poteva rischiare la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generale e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato e, sulla base delle fonti internazionali, la Nigeria non poteva ritenersi un paese soggetto ad una violenza generalizzata.

Infine, quanto alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Tribunale evidenziava che il ricorrente non aveva documentato alcun elemento relativo alla sua integrazione. Egli aveva allegato al ricorso una lettera di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del 26 febbraio 2018 e una successiva comunicazione di assunzione del 21 novembre 2018, nonchè buste paga relative alle mensilità di marzo 2018 e gennaio 2019. Egli aveva riferito di vivere in una comunità e di parlare male l’italiano, infatti aveva avuto necessità dell’interprete in sede di audizione. Secondo il Tribunale la situazione personale del ricorrente, globalmente valutata, pur evidenziando un apprezzabile inserimento nella realtà socio lavorativa anche se del tutto carente di profili di stabilità, era insufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria non potendo il lavoro da solo essere considerato elemento sufficiente per presumere che in caso di ritorno in (OMISSIS) vi sarebbe stata una compromissione del diritto ad un’esistenza libera e dignitosa, condizione che peraltro non risultava aver adeguatamente raggiunto in Italia.

4. K.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

5. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè agli artt. 6 e 13 CEDU e all’art. 46 direttiva 2013/32/UE.

La censura attiene al fatto che non era stata fissata udienza per l’audizione personale del ricorrente ancorchè non fosse disponibile la videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la commissione territoriale. La difesa del ricorrente sia con il ricorso che con la nota di deposito aveva introdotto nuovi temi di indagine, allegando fatti nuovi quali la posizione lavorativa in Italia e il passaggio in Libia ove il richiedente aveva vissuto in condizioni precarie e, dunque, il collegio avrebbe dovuto nuovamente sentirlo. Il Tribunale, dunque, avrebbe disatteso l’applicazione delle norme sovranazionali citate in rubrica.

1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha già statuito che nel giudizio d’impugnazione della decisione della Commissione territoriale, anche ove manchi la videoregistrazione del colloquio, vi sia solo l’obbligo del giudice di fissare l’udienza e non quello di procedere in ogni caso all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svolte nella fase amministrativa, senza che sia sempre necessario rinnovare l’audizione dello straniero ogni qualvolta manchi la videoregistrazione (Cass. n. 5973/2019). Tale interpretazione è conforme agli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2013/32/UE, secondo l’interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia UE.

E’ stato di recente ulteriormente chiarito che – anche alla luce di autorevoli decisioni comunitarie e alla necessità di leggere il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis in conformità al disposto dell’art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE, nell’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE – ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi (sempre che risultino sufficientemente circostanziati e rilevanti), il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 27073 del 2019). Da ultimo questa Corte ha nuovamente esaminato la questione della necessità dell’audizione in caso di mancanza di videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione Territoriale. Si è ritenuto che sia doverosa una nuova audizione del richiedente in sede giurisdizionale non solo quando il giudice ritenga indispensabile richiedere chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente (verosimilmente evidenziate nel decreto di rigetto della Commissione Territoriale e poste a fondamento del giudizio di inattendibilità del racconto), ma anche quando quest’ultimo ne faccia apposita istanza nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti (Cass. n. 21584 del 2020). In tale occasione si è precisato che è, in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un’istanza di quest’ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici. La valutazione in ordine alla natura circostanziata o solo generica dell’istanza di audizione del richiedente, eventualmente contenuta nel ricorso, è demandata in via esclusiva al giudice di merito, la cui motivazione deve essere strettamente correlata alla specificità dell’istanza ed è sindacabile in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato alla luce dei parametri della sentenza delle SS.UU n. 8053/2014. Peraltro, ove il giudice di merito ometta di pronunciarsi sull’istanza di audizione formulata dal richiedente, tale omissione è parimenti censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 13716 del 05/07/2016; conf. Cass. 24830/2017; Cass. 6715/2013)”. Infine, il giudice non deve provvedere all’audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l’audizione del richiedente.

Richiamati i principi in materia e venendo al caso di specie, deve evidenziarsi che il Tribunale ha ritenuto che la difesa del ricorrente non avesse introdotto temi di indagini ulteriori, nè allegato fatti nuovi. Le circostanze indicate in ricorso confermano il giudizio di genericità e ripetitività formulato dal Tribunale. Peraltro, il racconto oltre a essere stato ritenuto inattendibile è stato giudicato anche inidoneo a rappresentare una condizione di persecuzione, mentre la posizione lavorativa è provata documentalmente.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto del suo trascorso personale soprattutto in riferimento al periodo vissuto in Libia. Di questa parte del racconto nulla è stato richiesto dal giudice mentre il ricorrente avrebbe dovuto fornire ulteriori importanti elementi di valutazione. Le presumibili condizioni precarie in cui il ricorrente è certamente vissuto in Libia avrebbero dovuto essere prese in considerazione ai fini della valutazione di meritevolezza della protezione sussidiaria. Peraltro, egli avrebbe un effettivo radicamento in Libia che, dunque, non dovrebbe essere considerato solo un paese di transito.

2.1 II secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato che ha ritenuto non credibile il suo racconto. Peraltro, dalla stessa prospettazione del ricorrente il periodo trascorso in Libia è stato solo di quattro mesi, sicchè non si può ritenere che vi sia stato un effettivo radicamento, inoltre nel motivo non vengono rappresentate situazioni soggettive rilevanti, ai fini della valutazione sulla vulnerabilità, anche con riferimento al transito in Libia.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La censura attiene all’illegittimità del mancato riconoscimento della protezione umanitaria per erronea valutazione della documentazione prodotta. Con il motivo in esame il ricorrente censura l’omessa valutazione da parte del Tribunale di Milano del contratto di lavoro continuamente prorogato e delle conoscenze linguistiche e della padronanza della lingua italiana e la documentazione attinente ai redditi di lavoro dipendente dai quali risultava la retribuzione annua di circa Euro 10.000 che supera i livelli dell’assegno sociale.

3.1 Il terzo motivo è inammissibile.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa. La pronuncia impugnata, dunque, risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che, quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

Nella specie, dunque, non vengono rappresentate situazioni di vulnerabilità nè sotto il profilo soggettivo nè sotto quello oggettivo che il Tribunale ha omesso di valutare.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile Aulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva il Ministero intimato.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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