Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15136 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 20/01/2016, dep. 22/07/2016), n.15136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Siena con ordinanza n. R.G. 3931/2014, depositata il 9/06/2015 nel

procedimento pendente tra:

G.G., D.P.;

B.V., D.G., C.F.,

C.M.;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. T. BASILE che

chiede affermarsi la competenza del Tribunale Ordinario di Siena;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Con ordinanza emessa alla prima udienza di comparizione del 9 giugno 2015 la sezione Specializzata Agraria presso il Tribunale di Siena ha sollevato conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., in relazione alla controversia riassunta davanti ad essa da G.G. contro B.V. e D.G. e contro C.F. e C.M., a seguito di declinatoria di competenza da parte del Tribunale di Siena, Sezione Distaccata di Poggibonsi.

2. La controversia in relazione alla quale è stato elevato il conflitto ha avuto il seguente sviluppo:

a) B.V. e D.G. convenivano in giudizio nel 2005 davanti a detta Sezione Distaccata G.G. e C.F. per sentire dichiarare l’inesistenza di qualsiasi diritto affermato dal primo su un terreno agricolo di proprietà degli attori, che assumevano acquistato dal C.;

b) il G. si costituiva e chiamava in causa C.F. e C.M., eccepiva, inoltre, la sussistenza della competenza per materia della sezione Specializzata Agraria, adducendo di essere affittuario coltivatore diretto dal 1985, svolgeva domanda riconvenzionale di accertamento che i due C. non gli avevano notificato la proposta di alienazione del terreno, con consequenziale domanda di riscatto;

c) istruita la causa, il Tribunale, con ordinanza del 29 ottobre 2007 sospendeva il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fino alla definizione con sentenza passata in cosa giudicata della controversia sull’accertamento del contratto di affitto agrario, che rimetteva alla sezione Specializzata Agraria presso il Tribunale di Siena;

d) con sentenza n. 247 del giugno 2010 il giudice specializzato accertava l’esistenza del contratto di affitto agrario e l’appello su detta sentenza veniva dichiarato inammissibile con sentenza del giugno 2011, che passava in cosa giudicata;

e) G.G. con ricorso del dicembre 2011 riassumeva il giudizio rimasto sospeso ed il Tribunale di Siena, Sezione Distaccata di Poggibonsi, con ordinanza del 4 luglio 2014 sospendeva il giudizio rimettendo la causa sul riscatto agrario alla Sezione Specializzata dello stesso Tribunale;

f) G.G. riassumeva la causa e, con l’ordinanza su indicata la Sezione Specializzata, pronunciando in udienza alla presenza dei difensori delle parti e nella contumacia del solo C.F., elevava il conflitto.

3. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

4. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stata fissata l’odierna adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio è fondata.

Correttamente il giudice specializzato configgente ha addotto che la controversia sull’azione di riscatto agrario rientra nella competenza del Tribunale Ordinario di Siena e non della sezione specializzata.

E’ giurisprudenza consolidata – come ha sottolineato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni – quella secondo cui “Le controversie in materia di riscatto di fondo rustico da parte dell’affittuario coltivatore diretto, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, non rientrano tra quelle devolute alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate Agrarie a norma della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 26 e della L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9, ma appartengono alla competenza del giudice ordinario, non implicando l’applicazione di norme sul rapporto agrario, la cui esistenza è solo uno dei presupposti di fatto dell’operatività dell’istituto, che, al pari degli altri, può come tale costituire oggetto di accertamento incidenter tantum da parte dello stesso giudice non specializzato, salvo che sia stato richiesto l’accertamento, con valore di giudicato, dell’esistenza o inesistenza di un contratto di affitto agrario” (Cass. n. 19748 del 2011, ex multis).

Nel caso di specie originariamente vi era da accertare l’esistenza del contratto agrario, ma essa lo è stata con sentenza passata in cosa giudicata e, dunque, non sulla relativa domanda non pende alcun giudizio.

2. Ai fini dell’accoglimento del conflitto è necessario aggiungere, tuttavia, che la natura della competenza del Tribunale Ordinario sulla controversia di riscatto di fondo rustico è quella della competenza per materia e tanto giustifica il potere della Sezione Specializzata di sollevare il conflitto, atteso che il giudice davanti al quale viene riassunta una controversia a seguito di declinatoria di competenza può sollevare conflitto soltanto se sulla controversia si configuri effettivamente una competenza per materia o territorio inderogabile o del giudice declinante o di altro giudice (vedi ora Cass. sez. un. (ord.) n. 15354 del 2015, ma già, ex multis, Cass. (ord.) n. 11185 del 2008).

Ora, nella specie, poichè la causa di riscatto agrario ha ad oggetto un bene immobile e la competenza per materia del giudice di pace è limitata alle controversie di cui dell’art. 7 c.p.c., comma 3, nn. 1, 2 e 3, è palese che, quando viene in considerazione una controversia che ha ad oggetto un bene immobile il criterio di competenza che, anche in mancanza di previsioni espresse, come quelle sulle controversie locative ex art. 447-bis c.p.c. e quelle agrarie, è, ai sensi dell’art. 9, comma 1, quello che attribuisce al tribunale tutte le controversie che non sono di competenza di altro giudice. Tale criterio è un criterio di competenza che non si correla al valore ma alla natura della controversia e, quindi, è un criterio di competenza per materia.

E’ da rilevare, poi, che vige il principio di diritto secondo cui: “Anche a seguito del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il quale ha novellato (con l’art. 14) del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48 e introdotto (con l’art. 56) nel c.p.c. una nuova sezione (la 6^ bis nel capo 1^ del titolo 1^ del Libro 1^) dedicata alla composizione del Tribunale (artt. 50 bis e 50 quater c.p.c.), la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il tribunale o a quello stesso Tribunale in composizione ordinaria (monocratica o collegiale che sia) continua a costituire questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario; è di conseguenza ammissibile il conflitto di competenza d’ufficio, allorquando uno di tali organi contesti la propria competenza individuata dall’altro.” (Cass. (ord.) n. 19984 del 2004).

Ne segue che, nonostante il conflitto sia fra la Sezione Specializzata del Tribunale di Siena e lo stesso Tribunale in composizione ordinaria, si configura una questione di competenza.

3. Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza sulla domanda di riscatto del Tribunale di Siena.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Siena.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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