Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15136 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 16/07/2020), n.15136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23851/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto presso la sua sede in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

GES ITALY s.p.a., già INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES ASSOCIATED

s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall’avv. Clementino

Palmiero presso il cui studio in Roma, alla via Albalonga 7,

elettivamente domicilia;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 283/38/12 depositata il 25/10/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

17/04/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– la CTR del Lazio, sezione staccata di Roma, con sentenza del 25.10.012 ha accolto l’appello proposto da ITSA – International Transport Services Associated s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva respinto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento notificatole dall’Agenzia delle Dogane, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, per il recupero dell’Iva all’importazione su merce di provenienza extra comunitaria che non era stata fisicamente immessa in deposito fiscale;

– il giudice d’appello ha accertato in fatto che la merce era materialmente transitata nel deposito e che, non essendo previsto un termine minimo di sua giacenza nel magazzino nè l’obbligo di scaricarla dagli automezzi che la trasportavano, non v’era stata violazione della normativa fiscale;

– l’Agenzia delle Dogane ricorre per la cassazione della sentenza, con atto affidato a un unico motivo; ITSA resiste con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione, sollevata da ITSA nella memoria depositata, di sopravvenuto giudicato esterno, costituito dalle ordinanze nn. 18929, 18930, 18931 del 2018, con le quali questa Corte, accogliendo i ricorsi proposti dall’importatrice Linea Azzurra Trading s.r.l. e pronunciando nel merito, ha annullato tre avvisi di rettifica dell’accertamento notificati alla predetta società per il recupero dell’IVA su merce non immessa in deposito fiscale: l’assunto della società, secondo cui gli atti annullati sarebbero i medesimi di cui si controverte nel presente giudizio, che le sarebbero stati notificati quale responsabile in via solidale con Linea Azzura, per conto della quale essa avrebbe provveduto a curare le operazioni di importazione, non trova riscontro nè nella lettura delle tre ordinanze nè in quella degli atti di causa;

– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane denuncia violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, convertito in L. 427 del 1993, nonchè dell’art. 1766 c.c., e del Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 201, e del principio dell’abuso del diritto, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, al fine di usufruire del regime fiscale agevolato che consente il pagamento differito dell’Iva sulle merci importate, non sia necessario procedere al loro effettivo immagazzinamento;

– il motivo deve essere respinto, previa correzione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto;

– secondo quanto accertato in fatto dal giudice di primo grado, che tuttavia ha ritenuto la circostanza inidonea a fondare l’annullamento dell’atto impugnato, l’Iva sulle merci importate era stata assolta mediante il cd. sistema del reverse charge;

– tale accertamento, non oggetto di impugnazione in via di appello incidentale da parte dell’Agenzia, è coperto da giudicato interno;

– trova dunque applicazione nella specie la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui “l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’Iva all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 4, lett. b), conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sebbene tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C272/13 (ex multis, Cass. n. 1327 del 2018; n. 12231 del 2017; v. anche Cass. n. 15988 e n. 17814 del 2015; Sez. 6 – 5, n. 10911 del 26/05/2016);

– il ricorso deve pertanto essere respinto; la soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Dogane al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della contro ricorrente in Euro 7.290,00 oltre a 15% spese generali, CPA ed Iva come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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