Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15136 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. II, 08/07/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 08/07/2011), n.15136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dagli Avvocati Tufano Sabato e Antonio Filippo

Graziani, presso lo studio dei quali in Roma, via Poggio Catino n. 6,

è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

V.G., V.M.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n.

3952 del 2008, depositata in data 17 novembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il Tribunale di Torre Annunziata, in parziale accoglimento della domanda proposta da V.G. nei confronti di P. M., condannava quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 3.327,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a saldo dei lavori edili eseguiti dall’attore;

che P.M. ha proposto appello avverso tale sentenza, con atto notificato sia a V.G. che a V.M., intervenuto nel corso del giudizio di primo grado quale cessionario del credito dell’originario attore, che ha a sua volta proposto appello incidentale;

che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 17 novembre 2008, ha accolto parzialmente l’appello principale, escludendo la rivalutazione monetaria sulla somma determinata dal Tribunale, e ha altresì accolto l’appello incidentale, condannando il P. a corrispondere la metà del dovuto a V.M.;

che per la cassazione di questa sentenza, il P. ha proposto ricorso sulla base di due motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo motivo, il ricorrente deduce “violazione delle norme sulla competenza – errores in procedendo – omessa motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 1, 2 e 4, – mancata pronuncia”. Sostiene il ricorrente che “il primo giudice aveva l’obbligo di motivare in ordine all’incompetenza funzionale del giudice ordinario, avendo l’appellante eccepito la competenza del giudice amministrativo, in riferimento alla L. n. 219 del 1981”.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione, rilevando che il “secondo giudice nulla riferisce in ordine alla mancanza di elementi probatori idonei ai fini della condanna al pagamento del ricorrente sebbene il secondo giudice in riferimento agli allegati prodotti dall’appellante ben poteva accertare e dichiarare che all’appellato nulla era dovuto o nel dubbio ammettere una nuova CTU richiesta dall’appellante”. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo, pur denunciando violazioni di legge, non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto. Questo, invero, non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma codicistica (Cass., n. 16941 del 2008) che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass., S.U., n. 23732 del 2007). Il secondo motivo, invece, difetta della chiara ed univoca indicazione del fatto controverso. In proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, con-traddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Il motivo è inoltre generico e privo del requisito di autosufficienza.

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo il ricorso inammissibile”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che appare peraltro opportuno precisare, con riferimento al primo motivo, che lo stesso pone una questione di giurisdizione e non anche di competenza, come invece dedotto dal ricorrente;

che la questione è tuttavia inammissibile sia perchè non è ammesso il ricorso per motivi di giurisdizione in una controversia tra privati (Cass. n. 17976 del 2003; Cass. n. 6887 del 2003), trattandosi di questione di merito; sia perchè manca la formulazione di uno specifico quesito di diritto, richiesto anche nel caso in cui venga denunciata la violazione delle norme sulla giurisdizione (Cass. n. 7433 del 2009; Cass. n. 27347 del 2008); sia perchè i ricorrenti hanno dedotto un vizio che avrebbe dovuto essere denunciato ai sensi dell’art. 360, n. 4, e art. 112 cod. proc. civ., e non anche come vizio di motivazione, indicando con precisione l’atto in cui la questione era stata sollevata e in quali termini (Cass. n. 6361 del 2007);

che tali ragioni di inammissibilità esimono dalla necessità di trasmettere gli atti al Primo Presidente della Corte per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, stante anche, ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., comma 1, seconda ipotesi, la palese infondatezza della questione, già disattesa dalle Sezioni Unite (Cass. n. 6486 del 2004; Cass. n. 15439 del 2002; Cass. n. 2369 del 2002);

che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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