Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15135 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 31/05/2021), n.15135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26093-2019 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in Prato via Q. Baldinucci

n. 71, presso lo studio dell’avv.to MASSIMO GOTI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il

18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Firenze, con decreto pubblicato il 18 giugno 2019, respingeva il ricorso proposto da O.J., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il richiedente aveva riferito di essere scappato perchè nel 2016, al ritorno da una corsa alla guida del suo taxi, aveva preso una strada contromano e accidentalmente aveva investito un ragazzo che era morto. Per questo motivo, considerato che era senza patente e contromano, aveva deciso di fuggire temendo di essere incarcerato.

Il Tribunale reputava generica e intessuta di incoerenze e contraddizioni la narrazione effettuata dal richiedente e dunque non credibile. In particolare, il Tribunale evidenziava l’implausibilità del racconto sia con riferimento alle modalità concrete dell’incidente, sia in relazione al fatto di aver lasciato la macchina sul luogo del sinistro senza una logica spiegazione. Del tutto generica era anche la dichiarazione circa il timore di subire la vendetta della famiglia del ragazzo, e oltretutto dinanzi la commissione territoriale il richiedente aveva motivato la fuga per il timore di essere incarcerato. Peraltro, dal racconto non emergevano elementi di persecuzione.

Di conseguenza il collegio giudicante rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che dal racconto sulle circostanze che avevano indotto il ricorrente a lasciare il paese non emergevano elementi tali da determinare uno stato di persecuzione idoneo al riconoscimento dello status di rifugiato.

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), c). Il richiedente non aveva allegato che in caso di rimpatrio poteva rischiare la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generale e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato e, sulla base delle fonti internazionali, la (OMISSIS) non poteva ritenersi un paese soggetto ad una violenza generalizzata.

Infine, quanto alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Tribunale evidenziava che il ricorrente era persona giovane, non affetta da alcuna particolare malattia e senza alcun radicamento in Italia, mentre in (OMISSIS) aveva legami familiari. Il suo racconto era del tutto inverosimile e non vi era alcuna situazione di vulnerabilità tale da giustificare l’accoglimento della domanda di protezione internazionale.

3. O.J. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al solo fine di (Ndr: testo originale non comprensibile).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. a) e c), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione in (OMISSIS), omessa attività istruttoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso riconoscimento del principio di protezione sussidiaria.

Il ricorrente censura il provvedimento nella parte in cui ha usato formule stereotipate senza citazione delle fonti internazionali e omettendo di esercitare i poteri-doveri officiosi di indagine, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e c). Peraltro, in (OMISSIS) vi sarebbe una sorta di persecuzione nei confronti di coloro che guidano senza patente qualora vengano coinvolti in un incidente.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 in relazione all’omessa motivazione per quanto riguarda l’assenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La censura attiene al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari non avendo il tribunale effettuato la valutazione della vulnerabilità individuale senza neanche valutare l’inserimento lavorativo del territorio di accoglienza.

3. Il ricorso è inammissibile.

Deve evidenziarsi, infatti, che il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata a margine dell’atto, priva dell’indicazione della data in cui la stessa è stata conferita.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017 ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

La mancanza sia dell’indicazione della data di rilascio della procura speciale, sia della correlata certificazione impedisce di verificare con certezza l’avvenuto conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso presentato in virtù di una simile procura.

Il rilievo ha carattere assorbente e impedisce l’esame, nel merito, dei motivi di ricorso.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva del Ministero.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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