Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15135 del 22/07/2016

Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 622 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

C.I.P., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Mario Milone

(C.F.: MLNMRA57B17DOO9C);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n.

1782/2012, pronunziata in data 4 dicembre 2012 e depositata in data

28 dicembre 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 6

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per la dichiarazione

di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso

principale, con assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.I.P. agì in giudizio nei confronti della Regione Siciliana per ottenere il risarcimento dei danni arrecati ad alcune sue unità immobiliari dall’ente che le aveva condotte in locazione nonchè per il ritardato rilascio delle stesse.

La domanda fu accolta dal Tribunale di Palermo, che condannò la Presidenza della Regione Siciliana al pagamento in favore dell’attore dell’importo di Euro 57.659,89, oltre accessori, a titolo di risarcimento per i danni subiti dagli immobili, nonchè dell’ulteriore importo di Euro 88.685,09, oltre interessi, per non aver potuto disporre delle unità immobiliari sin dall’immissione nel possesso delle stesse.

La Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Presidenza della Regione Siciliana, sulla base di otto motivi.

Resiste con controricorso il C.I., che a sua volta propone ricorso incidentale fondato su unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, dell’art. 1591 c.c.”.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4”.

Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

I primi tre motivi del ricorso principale sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto costituiscono frazionamento di una censura unitaria, relativa alla questione del periodo di tempo ritenuto necessario dalla corte di appello per effettuare i lavori di ripristino degli immobili danneggiati dall’ente conduttore. Essi sono inammissibili.

Sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 1591 c.c., vi è difetto di specificità della censura perchè l’ente ricorrente in realtà non svolge alcuna critica riguardo alla pronunzia impugnata, limitandosi ad esporre il contenuto della norma.

Altrettanto è a dirsi con riguardo alla pretesa nullità della sentenza per assenza di motivazione: la corte di merito ha certamente motivato la decisione relativa al tempo necessario per effettuare i lavori di ripristino degli immobili danneggiati dall’ente, anche se in maniera sintetica e con il richiamo alla presunzione (cfr. pag. 3 della sentenza).

Tale motivazione certamente si sottrae peraltro alle censure ammissibili ai sensi del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile nella fattispecie in ragione della data di pronunzia e di pubblicazione della sentenza impugnata.

E’ comunque evidente che sul punto dal complesso della motivazione emerge altresì un chiaro, sebbene implicito, richiamo alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che contiene l’indicazione dei lavori ritenuti necessari per riparare ai danni causati agli immobili dall’ente conduttore.

2. Con il quarto motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, dell’art. 2697 c.c.”.

Con il quinto motivo del ricorso principale si denunzia “nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Con il sesto motivo del ricorso principale si denunzia “insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Anche il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto costituiscono frazionamento di una censura unitaria, relativa alla questione dei lavori di ripristino addebitati alla Regione, parte dei quali ad avviso di questa in realtà sarebbero stati resi necessari dalla vetustà e dai difetti degli immobili stessi.

Anche queste censure sono peraltro Inammissibili.

La corte di merito ha ritenuto sussistente la prova che i lavori di ripristino degli immobili riconosciuti come risarcibili dal giudice di primo grado erano tutti conseguenti ai danni arrecati agli immobili stessi dalla conduttrice, secondo quanto emerso dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio.

Anche su tale questione dunque la motivazione esiste, certamente non è censurabile ai sensi del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile nella fattispecie, e non sussiste alcuna violazione dell’art. 2697 c.c..

3. Con il settimo motivo del ricorso principale si denunzia “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Con l’ottavo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con tali motivi l’ente ricorrente censura la pronunzia impugnata nella parte in cui lo condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado in favore dell’appellato, sebbene questo fosse rimasto contumace.

Essi sono fondati, in quanto la condanna al pagamento delle spese di lite, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto, sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011, Rv. 619035; Sez. 1, Sentenza n. 43 del 07/01/1999, Rv. 522018; Sez. 1, Sentenza n. 9419 del 25/09/1997, Rv. 508243).

Sul punto quindi la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti In fatto, la relativa decisione va annullata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, errata presupposizione della contumacia del C. e della sua regolare citazione. Estinzione del giudizio di appello per violazione dell’art. 435 c.p.c., in relazione agli artt. 164, 330 e 348 c.p.c., con conseguente nullità dell’appello proposto dalla Presidenza della Regione per omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza”.

Il ricorso incidentale in relazione al merito della controversia è da ritenersi implicitamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, atteso che il ricorrente incidentale risulta totalmente vittorioso nel merito in grado di appello.

Esso resta dunque assorbito in conseguenza del rigetto nel merito del ricorso principale.

Altrettanto è a dirsi per quanto attiene al capo della decisione della impugnata relativo alle spese del secondo grado di giudizio – in cui l’appellato, attuale ricorrente in via incidentale, è rimasto contumace – tenuto conto del fatto che l’invocato rilievo della improcedibilità dell’appello comporterebbe la cassazione senza rinvio della relativa pronunzia (ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3) e quindi verrebbe comunque meno anche il capo di essa riguardante le spese erroneamente liquidate in favore del contumace.

5. Sono in definitiva dichiarati inammissibili i primi sei motivi del ricorso principale; in accoglimento degli ultimi due, la sentenza impugnata è invece cassata, con riguardo al solo capo relativo alle spese del grado che, con decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, è annullato.

Resta assorbito il ricorso incidentale.

In considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso principale, vanno compensate le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibili i primi sei motivi del ricorso principale;

– accoglie gli ultimi due motivi del ricorso principale, cassa in relazione e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, annulla la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese dell’appellante;

dichiara assorbito il ricorso incidentale;

– dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA