Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15135 del 19/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.19/06/2017),  n. 15135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6834/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE DI PRIMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4236/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO, depositata l’8/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Sicilia, che il l’8 ottobre 2015 ha confermato a favore del Dott. M.A., medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata dal 20 luglio 2004 al 16 luglio 2008. Il contribuente si difende con controricorso.

In primo luogo si rileva che l’Agenzia delle Entrate erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere espletata col solo ausilio di ambulatorio normalmente attrezzato e di un collaboratore part-time (motivo 3).

La decisione del giudice regionale, sul punto specifico, è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda non tanto l’utilizzo di un ambulatorio normalmente attrezzato, quanto gli esborsi per prestazioni di lavoro dipendente, il tutto limitato però a un collaboratore part-time con funzioni di segreteria. Il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività della parte contribuente, non risultando peraltro nè alterazioni del riparto degli oneri probatorie nè altre censure in punto di fatto – neppure ai sensi del riformulato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – comunque precluse dalla cd. “doppia conforme”nei gradi di merito (Cass. S.U. 8053/2014).

A diverse conclusioni si deve giungere, invece, circa il parziale decorso del termine decadenziale, che oggetto di appello (sent. C.t.r. pag. 1) risulta completamente trascurato senza alcuna effettiva disamina, neppure implicita. Il che, integrando la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. (motivo 1), assorbe il rilievo circa la denunciata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (motivo 2) alla luce dei dati temporali indicati in ricorso (pag. 4). Essi dovranno essere valutati dal giudice di rinvio alla luce dell’effettivo contenuto della domanda giudiziale del contribuente secondo canoni di adeguato esame rispetto alla domanda amministrativa presentata il 23 gennaio 2009 per tributi in parte versati sin dal 2004; trattasi della verifica che, sollecitata con apposito motivo di gravame, è stata del tutto obliterata dal giudice d’appello.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza, di accoglimento parziale del ricorso, cassazione in relazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, al giudice competente in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, rigetta il terzo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA