Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15135 del 08/07/2011
Cassazione civile sez. II, 08/07/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 08/07/2011), n.15135
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.S., rappresentato e difeso, per procura speciale
in calce al ricorso, dall’Avvocato Minasi Vincenzo, elettivamente
domiciliato in Roma, via G.G. Belli n. 39, presso lo studio
dell’Avvocato Alessandro Lembo;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CABLATE – POLIZIA LOCALE, in persona del Sindaco pro –
tempore;
– intimato –
per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Cantù,
depositata in data 26 marzo 2009;
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, il quale nulla ha osservato.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che il Giudice di pace di Cantù, con ordinanza emessa all’udienza del 26 marzo 2009, preso atto della mancata comparizione dell’opponente, che non aveva addotto alcun legittimo impedimento, e rilevata la mancanza di elementi tali da far ritenere sussistente il fumus di legittimità per la contestazione dell’atto opposto, ha convalidato il verbale della Polizia Locale del Comune di Cablate, avverso il quale aveva proposto opposizione M.S.;
che il M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (l. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23) e vizio di motivazione;
che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) Il ricorso è inammissibile perchè ha ad oggetto un provvedimento che, a seguito delle modificazioni introdotte nella citata L. n. 689 del 1981, art. 23 ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, è, ove pronunciato in epoca successiva al 2 marzo 2006, appellabile e non più ricorribile direttamente per cassazione.
Recita infatti l’art. 23, quinto comma: “Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione”.
Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;
che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;
che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata amministrazione svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011