Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15134 del 22/07/2016
Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 12862 del ruolo generale dell’anno
2013 proposto da:
QUELLI DI COSE DI CASA S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del
legale rappresentante pro tempore, P.R. rappresentata e
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Mario
Cannata (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
FIN.COM S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, C.L. rappresentato e difeso,
giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati Maurizio
Consoli (C.F.: CNSMRZ55P02L424C) e Angelo Scarpa (C.F.:
SCRNGL58L28H501X);
– controricorrente –
– intimato –
per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello
di Trieste n. 97/2013, depositata in data 8 marzo 2013;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 6
luglio 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’estinzione del
giudizio.
Fatto
MOTIVI
E’ stato depositato atto di rinunzia al ricorso da parte della società ricorrente, sottoscritto dal difensore costituito nonchè dalla legale rappresentante della società stessa, con richiesta di compensazione delle spese processuali.
La rinuncia è tempestiva, in quanto intervenuta prima dell’inizio della relazione del consigliere designato (art. 390 c.p.c., comma 1), e rituale, in quanto risultano assicurate le prescrizioni dell’art. 390 c.p.c., comma 3.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato estinto per rinuncia.
In considerazione della mancata adesione alla rinuncia da parte della controricorrente Fin. Com. S.r.l., la ricorrente rinunciante va condannata al pagamento delle spese del presente grado, come liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte:
– dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia;
condanna la società ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016