Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15134 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. I, 22/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13160/2008 proposto da:

B.S. (C.F. (OMISSIS)), D.L. (C.F.

(OMISSIS)), D.V. (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso

l’avvocato CARNEVALI Riccardo, che le rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

13/11/2007, n. 211/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato CARNEVALI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte di appello di Firenze del 3 aprile 2007 le signore B.S., D.L., D. V. chiesero che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondere l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto a un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali, in relazione ad una causa instaurata dal condominio in (OMISSIS), del quale le ricorrenti facevano parte, nei confronti dell’impresa costruttrice dell’edificio condominiale. La causa, cominciata con atto notificato il 2 agosto 1984, fu decisa con la condanna del convenuto, in primo grado, con sentenza 14 febbraio 2004, gravata di appello dal soccombente, ma cancellata dal ruolo a norma dell’art. 309 c.p.c., il 15 febbraio 2007.

Con decreto in data 8 febbraio 2008), la Corte di appello, premessa la legittimazione delle condomine ad agire per l’equa riparazione del danno cagionato dall’irragionevole durata della causa presupposta, nella quale era costituito il condominio, osservò che le attrici non avevano indicato quando ciascuna di loro avrebbe assunto la qualità di condomina, e che solo dopo quel momento potrebbe ipotizzarsi il sorgere di turbamenti giuridicamente rilevanti per la pendenza del giudizio. La corte respinse quindi la domanda. La corte aggiunse che il fatto che le attrici non erano state parti in senso formale del giudizio presupposto indeboliva di per sè il valore ordinario delle presunzioni a loro favore in ordine al danno non patrimoniale; che il giudizio era stato gestito dall’amministratore e difficilmente avrebbe potuto impensierire i singoli condomini, che potrebbero averne persino ignorato l’esistenza; che dall’esame degli atti processuali risultava che una parte notevole dell’eccessiva durata del processo presupposto era imputabile al comportamento delle parti, per i rinvii richiesti o per la mancata opposizione ai rinvii chiesti dalla controparte, e per i lunghi periodi di stasi durante i quali non avevano avanzato istanze sollecitatorie, nè avevano sollecitato l’amministratore, a conferma di un sostanziale disinteresse.

Avverso questo decreto, non notificato, le signore B. S., D.L., D.V. ricorrono per Cassazione con atto notificato il 12 maggio 2008, fondato su quattro motivi. Il ministero, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, resiste con controricorso notificato il 19 giugno 2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, le ricorrenti, denunciando vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, lamentano che sia stato loro addebitato di non aver indicato quando sarebbero divenute condomine. Sostengono che avevano indicato nel ricorso, a pagina due, di essere comproprietarie dal 1980 di una quota dell’edificio condominiale, che la circostanza non era stata contestata, e che essa doveva ritenersi pacifica.

Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha deciso movendo dalla premessa che le attrici non avevano indicato quando, ciascuna di esse, avrebbe assunto la qualità di condomina, e ha affermato il principio che solo dopo l’acquisto della predetta qualità esse potevano considerarsi parti del giudizio pendente tra il condominio e l’impresa costruttrice dello stabile condominiale, e dunque danneggiate dall’irragionevole durata di quel giudizio. Assumendosi nel ricorso che tale supposizione verte su un punto – costituito dalla mancata allegazione della data di acquisto della qualità – incontrastabilmente contraddetto dal contenuto testuale del ricorso, e che tale circostanza era pacifica e non necessitava di alcuna dimostrazione, si prospetta un vizio riconducibile alla previsione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per il quale è dato il rimedio dell’impugnazione per revocazione, e non del ricorso per cassazione.

L’inammissibilità di questo mezzo, che verte sull’unico punto decisivo della controversia, assorbe tutti gli altri motivi, che si appuntano sull’ultronea motivazione di merito, aggiunta dalla corte territoriale dopo l’esposizione della ratio decidendi, da sola idonea a definire il giudizio, costituita dalla mancanza di prova della titolarità del rapporto dedotto in causa.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da nota depositata.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile, e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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