Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15134 del 19/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.19/06/2017),  n. 15134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29057/2016 proposto da:

OLIVIERI INVESTMENTS S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

nonchè da

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del

curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 190,

presso lo studio dell’avvocato SANDRA D’AMICO;

– ricorrente –

avverso il decreto n. 21179/2016 della CORTE SUPRENIA DI CASSAZIONE,

depositato il 19/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che la Olivieri Investments s.r.l. ha proposto istanza di correzione materiale del decreto, depositato il 19.10.2016, con il quale questa Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione, per rinuncia accettata, del giudizio n. 4402/13 R.G. da essa istante instaurato nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 4415/2012 della Corte d’appello di Roma di rigetto del gravame avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inefficace L. Fall., ex art. 64, l’atto di vendita di alcuni beni immobili in favore della predetta società con condanna alla restituzione dei beni stessi alla massa dei creditori;

che l’istanza, proposta congiuntamente con il Fallimento (OMISSIS) s.r.l., è diretta alla correzione del decreto dichiarativo della estinzione del processo nella parte in cui non prevede, ai sensi dell’art. 2668 c.c., comma 2, l’ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale richiesta dalla Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., limitatamente a due degli immobili sui quali grava;

che, fissata l’adunanza camerale su proposta di rigetto del relatore, le parti istanti hanno depositato copia conforme della nota di trascrizione nonchè memoria difensiva;

ritenuto che l’istanza è manifestamente infondata;

che l’omessa emissione dell’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria dell’atto di compravendita non è conseguenza di errore, tantomeno materiale, bensì della retta applicazione del disposto dell’art. 2668 c.c., comma 2, in relazione a quello dell’art. 338 c.p.c.: infatti l’estinzione del processo di impugnazione fa passare in giudicato la sentenza impugnata, sì che nella specie, avendo la sentenza di appello confermato l’accoglimento della domanda trascritta, deve escludersi la ricorrenza di entrambe i presupposti della cancellazione previsti dall’art. 2668, non potendo evidentemente affermarsi nè che tale domanda sia stata rigettata nè che il processo da essa introdotto si sia estinto senza che in esso sia intervenuta alcuna pronuncia nel merito;

ritenuto pertanto che il rigetto della istanza si impone.

PQM

 

rigetta l’istanza.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA