Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15134 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 04/10/2019, dep. 16/07/2020), n.15134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3208-201 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STORIONE DI NAVIGAZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

ARNO 88, presso lo studio dell’avvocato CAMILLO UNGARI TRASATTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO NICOLA

CASSINELLI, giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3662/2017 della COMM. TRIB. REG. della

Sicilia, depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA’ che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta agli

scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato UNGARI TRASATTI che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3662/01/17, depositata il 21 settembre 2017, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui era stato annullato il diniego della richiesta di rimborso IVA anno 2000, per l’importo di Euro 12.083,00, avanzata dall’ex liquidatore della Storione srl di Navigazione.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo.

3. Resiste con controricorso la signora M.A., nella qualità

di liquidatore della cessata Storione srl di Navigazione, che deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e unico motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, sul presupposto che, alla data della richiesta di rimborso IVA, la società Storione srl di Navigazione fosse stata già cancellata dal registro delle imprese e fosse dunque estinta ex art. 2495, con conseguente carenza di legittimazione attiva del liquidatore della società.

2. Il motivo è fondato.

3. L’art. 2495 c.c., comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, e per come interpretato dalla giurisprudenza di questa S.C., prevede che la cancellazione dal registro delle imprese determini l’estinzione della società e che i rapporti giuridici (attivi e passivi) pendenti alla data di estinzione si trasmettano ai soci e non possano essere più fatti valere dagli organi della società ormai estinta (orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 22/02/2010, nn. 4060, 4061, 4062 e ribadito da Cass., Sez. VI, 17/12/2013, n. 28187, Cass., Sez. VI, 05/05/2017, n. 11100, Cass., Sez. VI, 21/12/2018, n. 33278, tra le altre).

4. Poichè nella specie è incontroverso che la società si sia estinta prima della richiesta di rimborso dell’IVA e prima dell’introduzione del giudizio di primo grado, avente per oggetto l’impugnazione dell’atto dell’Amministrazione di diniego di tale rimborso, la signora M.A., già liquidatrice della società cessata, non aveva nè la titolarità per chiedere il rimborso IVA, nè per instaurare il giudizio di primo grado, sussistendo in capo ad essa un difetto di legittimazione a rappresentare la società ormai estinta.

5. Secondo il consolidato orientamento di questa S.C., da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382 c.p.c., ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito, trattandosi di impugnazione improponibile, poichè l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (v. Cass., Sez. VI, 21/12/2018, n. 33278, Cass., Sez. VI, 24/8/2018, n. 21125 e ivi riferimenti alla giurisprudenza precedente).

6. Tale conclusione non è inficiata dall’entrata in vigore del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, il cui art. 28, comma 4, differisce di cinque anni gli effetti dell’estinzione delle società cancellate dal registro delle imprese dall’art. 2495 c.c.. Tale differimento, operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi, si applica esclusivamente al caso, che non ricorre nella specie, in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto decreto legislativo, ossia dal 13 dicembre 2014 in avanti (Cass., Sez. VI, 21712/2018, n. 33278).

7. Nè vale replicare in senso contrario, come fa la controricorrente, che la sentenza impugnata, per riconoscere la legittimazione della liquidatrice, abbia richiamato una risoluzione dell’Agenzia delle entrate (n. 77/2001) che considera legittima la validità della delega al liquidatore e che rimettere in discussione tale affermazione in sede di legittimità si risolverebbe in una non consentita rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

8. L’idoneità della sentenza a produrre effetti nei confronti di un soggetto diverso da quello che sta in giudizio, postula, da parte di quest’ultimo, la contemplatio domini, vale a dire l’espressa dichiarazione del rappresentante processuale volontario di agire in nome del rappresentato.

9. In mancanza di tale dichiarazione, non è nemmeno ipotizzabile un accertamento di merito sulla sussistenza o insussistenza della rappresentanza e dei poteri rappresentativi, poichè il rapporto processuale si instaura, anche sul piano soggettivo, sulla base dell’affermazione contenuta nella domanda.

10. Pertanto, come non può il giudice emettere una sentenza nei confronti di chi sia privo con certezza dei poteri di rappresentanza che dichiara di avere, tanto meno può travalicare il rapporto processuale formalmente instaurato e pronunciare a favore o in danno di un soggetto che nel processo non è neanche nominato.

11. Nella specie, il rapporto processuale si è formato sin dall’inizio tra l’Agenzia e la signora M., nella qualità di liquidatrice della società, con l’intento di imputare gli effetti del processo alla società; e già rispetto a tale imputazione la signora M. era ed è priva della capacità processuale; a fortiori la stessa è priva della capacità processuale rispetto a una diversa imputazione soggettiva degli effetti, ai soci anzichè alla società, che ella non ha neppure affermato e che richiederebbe, per essere fatta valere nel processo, un espresso mandato scritto ai sensi dell’art. 77 c.p.c..

12. Parimenti infondate sono le altre eccezioni sollevate nel controricorso.

13. La prima concerne la presunta inammissibilità del ricorso per la novità dell’eccezione (relativa all’avvenuta estinzione della società) proposta solamente in grado di appello.

14. L’eccezione è infondata, perchè l’estinzione della società determina in capo all’ex liquidatore sia il difetto di titolarità del rapporto obbligatorio sul lato attivo, e dunque il diritto a chiedere il rimborso dell’IVA, sia il difetto della capacità processuale, difetti entrambi rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo (per il difetto di titolarità sostanziale v. Cass., Sez. un., 16/02/2016, n. 2951; Cass., Sez. III, 15/05/2018, n. 11744).

15. Il fatto dunque che l’Agenzia abbia fatto valere tale difetto solo con i motivi di appello non ha determinato a suo carico alcuna preclusione. La CTR aveva il dovere di esaminare la questione del difetto di titolarità e di risolverla nel senso sopra indicato.

16. La seconda eccezione concerne la presunta inammissibilità del motivo di ricorso, derivante, a dire della controricorrente, dal fatto che l’indirizzo giurisprudenziale che fa derivare dall’estinzione della società le conseguenze che si sono sopra illustrate ha carattere innovativo e varrebbe solo per le situazioni successive al suo maturare, pena la lesione del legittimo affidamento (si tratterebbe di un cd. prospective overruling). Esso, maturato nel 2010, non sarebbe dunque applicabile al caso in esame, visto che sia l’istanza di rimborso presentata dal contribuente, sia la sua impugnazione del provvedimento di diniego emesso dall’Agenzia sono precedenti a tale anno.

17. Anche tale eccezione va disattesa, poichè la regola del prospective overruling, come delineata da questa S.C., vale, come a ben vedere riconosce la stessa controricorrente, per le regole processuali, non già per le regole sostanziali (v. da ultimo Cass., Sez. Un., 12/02/2019, n. 4135).

18. Poichè la norma che preclude agli organi della società cessata di far valere i diritti di quest’ultima riguarda l’esercizio di tali diritti già sul piano sostanziale, non può dirsi leso l’affidamento processuale della controricorrente.

19. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., in quanto il processo non avrebbe potuto essere proposto.

20. La peculiarità del caso giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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