Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15133 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 22/07/2016), n.15133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17685/2013 proposto da:

FIDELITAS SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante e

Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. G.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 62, presso lo

studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO GRANELLI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CSL CENTRO SERVIZI LAMINATI SRL, CARIGE ASSICURAZIONI SPA,

ASSICURATORI LLOYD’S;

– intimati –

nonchè da:

CSL CENTRO SERVIZI LAMINATI SRL in persona dell’Amministratore Unico

V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA

20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PORPORA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA DORO giusta

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

FIDELITAS SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 62,

presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO GRANELLI

giusta procura speciale a margine del ricorso principale;

CARIGE R.D. ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA in persona del Dott.

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO

27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA LANA giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

ASSICURATORI LLOYD’S;

– intimata –

avverso la sentenza n. 162/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato SEBASTIANO RIBAUDO;

udito l’Avvocato GIANLUCA DORO;

udito l’Avvocato TOMASSY SRUBEK per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. C.S.L. Centro Servizi Laminati conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Padova la Antoniano Vigilanza S.r.l. (oggi Fidelitas S.p.A.) affinchè venisse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di vigilanza per inadempimento della convenuta, con condanna al risarcimento dei danni conseguenti al furto subito nella notte tra il (OMISSIS), durante il quale venivano sottratti 92 t di rotoli di alluminio per un valore commerciale di circa 560.000.000 di Lire (alcuni dei quali poi ritrovati dai Carabinieri, per un importo di Lire 130.000.000).

2. Il tribunale di Padova, accertato l’inadempimento della Fidelitas S.p.A. e ritenuto che questo si ponesse in concorso causale con l’evento di danno, accoglieva la domanda attorea e dichiarava risolto il contratto, condannando la Antoniano Vigilanza S.r.l. al pagamento della somma di Euro 164.438,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 31 gennaio 2002 al saldo. Condannava la Carige a tenere indenne la Antoniano Vigilanza S.r.l. per tutto quanto quest’ultima avesse dovuto pagare all’attrice C.S.L..

3. La Corte d’appello di Venezia riteneva che l’inadempimento della Fidelitas S.p.A. non avesse avuto un’incidenza causale sul danno, sia perchè non erano noti i motivi per cui era venuta meno l’alimentazione elettrica e non era provato che il furto fosse avvenuto in quel frangente, sia perchè l’effettuazione da parte dell’istituto di vigilanza anche del terzo accesso nel periodo intercorrente tra i due effettuati (alle ore 23.30 e 5.23) non avrebbe con certezza scongiurato l’evento, atteso che per le operazioni di furto doveva ritenersi sufficiente poco più di un’ora (mentre tra i due accessi ne erano passate quasi sei).

4. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la Fidelitas S.p.A. per mancata statuizione in ordine alla richiesta di restituzione di quanto pagato all’attrice in esecuzione della sentenza di primo grado.

5. Resiste con controricorso C.S.L. Centro Servizi Laminati e propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a quattro motivi.

6. CARIGE R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (ora Amissima) e Fidelitas S.p.A. propongono controricorso per resistere al ricorso della C.S.L..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso Fidelitas S.p.A. si lamenta della mancata statuizione in ordine alla richiesta di restituzione di quanto pagato all’attrice in esecuzione della sentenza di primo grado, come da conclusioni rassegnate all’udienza del 20 febbraio 2012 e riportate sia nel ricorso, sia nel controricorso di parte C.S.L. alla pagina 18. La controparte ha dedotto la mancanza di autosufficienza del ricorso per mancata indicazione delle conclusioni e dell’atto in cui furono prese senza contestare l’avvenuto pagamento o la eventuale tardività delle conclusioni assunte. Contrariamente a quanto asserito da controparte, la Fidelitas S.p.A. ha riportato le conclusioni in cui chiedeva la restituzione di quanto pagato alla controparte ed ha indicato espressamente il momento ed il luogo processuale in cui sono state rese (udienza del 20 febbraio 2012). Peraltro, la stessa controricorrente ha riportato le conclusioni (di controparte) alla propria pagina 18, laddove evidenzia la richiesta di condanna alla restituzione dell’importo di Euro 226.676,72. Del tutto destituita di fondamento è pertanto l’eccezione di carenza di autosufficienza del ricorso, mentre la censura proposta in via principale dalla Fidelitas S.p.A. è fondata, atteso che nessuna pronuncia vi è stata sul punto.

2. Il motivo, comunque, va esaminato dopo quelli proposti dalla CSL, giacchè l’eventuale accoglimento di uno o più di questi assorbirebbe anche la questione dedotta da Fidelitas.

3. C.S.L. Centro Servizi Laminati ha proposto quattro motivi di ricorso incidentali: con il primo ha dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’omesso esame dell’effettiva durata delle operazioni necessarie per il furto; sostiene la ricorrente che l’operazione avrebbe richiesto almeno 3-4 ore e lamenta la mancata esecuzione di una consulenza tecnica sul punto.

4. Il motivo è fondato; il dato temporale costituisce indubbiamente l’elemento predominante nella individuazione della potenziale responsabilità dell’istituto di vigilanza, giacchè maggiore è il tempo necessario per eseguire il furto, maggior efficienza causale riveste il mancato passaggio della Fidelitas per un lungo lasso di tempo, quale quello effettivamente accertato nel caso di specie.

5. Orbene, la sentenza di appello, ribaltando il giudizio di primo grado, sembra aver ritenuto insussistente il nesso causale tra l’inadempimento della Fidelitas (che non aveva effettuato i tre passaggi notturni previsti per contratto) e la perpetrazione del furto, sulla considerazione che per il carico e l’asportazione del materiale era sufficiente (poco) più di un’ora e che quindi i tre passaggi “regolamentari” nel corso della notte non avrebbero con certezza impedito il delitto.

6. La decisione della Corte d’appello in ordine alla durata del fatto criminoso lascia, tuttavia, perplessi in quanto, a fronte di una specifica allegazione di parte ricorrente in primo grado, con la quale venivano indicati elementi tecnici e precisi per la valutazione di tale spatio temporis (documenti di trasporto attestanti i carichi massimi dei T.I.R.), il giudice di appello ha fondato la sua decisione, per la verità poco verosimile, su una interpretazione della deposizione del maresciallo Pitzianti al limite del travisamento.

7. Ed invero, la deposizione del Maresciallo, senza indicare precisi dati temporali, lascia intendere che l’operazione deve aver richiesto parecchio tempo e deve aver impiegato molte persone. Il Maresciallo, poi, chiarisce che la valutazione del tempo del furto non può limitarsi ai tempi di carico dei mezzi, essendovi plurime attività preparatorie e susseguenti al reato da porre in essere per garantirne il buon esito. Laddove il Maresciallo afferma che l’operazione deve aver richiesto “sicuramente più di un’ora”, verosimilmente risponde ad una domanda o ad una richiesta di precisazione relativa a tale dato temporale, affermando che il furto deve essere durato di più. Tale espressione (“sicuramente più di un’ora”) non permette, dunque, di valutare nell’ordine dei 60 minuti il tempo necessario alla sottrazione della merce, nè tiene conto del contesto complessivo della dichiarazione del Maresciallo P.. Ma, soprattutto, quello che rende la sentenza viziata sotto il profilo della violazione lamentata dalla CSL, è il fatto che a fronte di dati tecnici forniti dall’attrice e di affermazioni generiche del maresciallo P. la Corte, invece di utilizzare lo strumento tecnico della consulenza, più volte richiesto dalla CSL, fondava la propria decisione su un dato impreciso e non corroborato da altro dato elemento di prova, anzi in parte smentito dalla stessa fonte da cui traeva il proprio fondamento.

8. Cosicchè la motivazione sulla durata dell’evento di furto si manifesta meramente assertiva e, non confrontandosi minimamente coi dati oggettivi prodotti dall’attrice, finisce per mostrare la sua fragilità, che la rende affatto idonea a supportare una esclusione di responsabilità della Fidelitas, che era stata sicuramente inadempiente quanto al numero dei controlli (fattore non certo trascurabile) e che, a fronte di gravi anomalie dell’impianto di allarme (così le definisce lo stesso maresciallo P.), aveva omesso un qualsiasi controllo, attendendo l’esaurimento della batteria tampone. La signoria del giudice di merito, quanto ad accertamenti e valutazioni in fatto, non esclude però che di tale risultato sia fornita non solo una logica motivazione, ma altresì un idoneo sostegno probatorio. La superficiale valutazione delle prove ha portato la Corte d’appello ad una decisione frettolosa e quasi apodittica, giacche, con riferimento alla solidità probatoria cui si è appena fatto cenno, si può dire che l’accertamento del dato temporale sia stato in concreto omesso.

9. Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso di CSL; i motivi successivi rimangono assorbiti, così come quello proposto da Fidelitas Spa.

10. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese di lite, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso di CSL per quanto di ragione, assorbito il ricorso di Fidelitas S.p.A; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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